TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202301012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202301012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301012
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 01012/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01741/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

- al giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702 bis, c.p.c., emessa dal Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, il -OMISSIS-, depositata il 27.03.2019;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Nessun difensore presente nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023, così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con atto ritualmente proposto, il ricorrente in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza all’ordinanza del 27 marzo 2019 con la quale il Tribunale Civile di Caltanissetta ha condannato il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale al pagamento della complessiva somma di € 45.991,24 oltre i.v.a. e cassa previdenza secondo legge e al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio, complessivamente liquidati in € 98,00 per spese vive ed € 5.010,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie i.v.a. e c.p.a. come per legge, con compensazione del rimanente terzo.

Con memoria del giorno 11 gennaio 2023, il ricorrente ha precisato l’importo dell’imposta di registro versata e relativa al provvedimento di cui ha chiesto l’esecuzione (pari a complessivi € 299,16;
v. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata dall’Agente della Riscossione e ricevuta di pagamento CBILL) e chiesto il passaggio in decisione del ricorso al fine dell’accoglimento.

Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.

All’udienza camerale del 24 gennaio 2023, il ricorso è passato in decisione, così come chiesto dal ricorrente.

2. Il ricorso è ammissibile e fondato.

Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del ricorso per l’esecuzione dell’ordinanza pronunciata dal giudice ordinario ex art. 702 bis, c.p.c., atteso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., il ricorso per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione non solo delle sentenze passate in giudicato, ma anche degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, tra cui può farsi rientrare, alla luce del disposto dell’art. 702 quater , c.p.c., l’ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario di cognizione non impugnata (cfr. TAR Palermo, III, 2 marzo 2021, n. 732;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° aprile 2015, n. 4940).

Ciò premesso, risulta dagli atti del giudizio che l’ordinanza per la cui esecuzione è causa è stata notificata in forma esecutiva al Consorzio intimato presso la sua sede ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla data di perfezionamento della notificazione di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
risulta, altresì, che la stessa è divenuta irrevocabile il 27 aprile 2019 (come da attestazione in atti della cancelleria del Tribunale di Caltanissetta del 25 ottobre 2019).

Il ricorso, pertanto, va accolto e va dichiarato l’obbligo del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute e specificate nel titolo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza;
il Collegio reputa opportuno precisare che anche le spese di registrazione del titolo esecutivo devono essere rimborsate al ricorrente che le ha anticipate.

3. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta ordinanza nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies, co. 8, l. n.89/2001, come introdotta dall’art. 1, co. 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).

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