TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2009-09-15, n. 200900982
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N. 00982/2009 REG.SEN.
N. 00566/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 566 del 2005, proposto da:
M' A in Q', rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso G M in Catanzaro, via A. De Gasperi,62;
contro
Ministero Attivita' Produttive, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore;
nei confronti di
Artigiancassa S.p.A. Roma, rappresentato e difeso dagli avv. M C, P P, con domicilio eletto presso P P in Catanzaro, via Buccarelli, 49;Ditta Lavorata S.a.s. Caulonia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
avverso il provvedimento di esclusione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Attivita' Produttive;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Artigiancassa S.p.A. Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/04/2009 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.— Con ricorso notificato il 4 maggio 2005 e depositato il successivo giorno 19 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Comitato tecnico regionale della Calabria con cui è stata disposta la esclusione della domanda di ammissione dallo stesso proposta al fine di ottenere le agevolazioni, previste dalla legge n. 488 del 1992, per l’ampliamento della base produttiva dell’impresa.
La predetta esclusione è stata così motivata: «il programma prospettato non risulta idoneo ad esprimere un positivo e completo giudizio tecnico-economico-finanziario, soprattutto in merito alla reale redditività dell’impresa, alle prospettive di mercato, alla capacità tecnica dei beni strumentali previsti di conseguire, alle produzioni qualitativamente e quantitativamente ipotizzate (…). A seguito delle riduzione di spesa l’investimento scende sotto i limiti previsti».
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in primo luogo, per contraddittorietà manifesta della motivazione con le risultanze emerse dall’istruttoria in sede procedimentale. In particolare, si osserva come dall’esame delle predette risultanze e dalla lettura delle note di commento alle valutazioni analitiche sui singoli aspetti rilevanti «emerge paradossalmente un quadro tecnico-finanziario assolutamente positivo e favorevole».
In secondo luogo, si assume la «violazione dell’art. 4 del decreto del ministero delle attività produttive del 21 novembre 2002. Violazione della circolare esplicativa del 7 ottobre 2003 n. 943664. Eccesso di potere per travisamento di fatti, incongruità ed illogicità della motivazione».
Dalla scarna e insufficiente motivazione dovrebbe desumersi, sottolinea il ricorrente, che il motivo di esclusione risiederebbe nella configurabilità delle spese per la ristrutturazione del laboratorio, sede dell’attività artigianale svolta, quali mere opere di manutenzione ordinaria, come tali, non finanziabili.
Sul punto si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, quelli effettuati non sono intervenenti di amministrazione ordinaria. Ma anche se le si ritenesse tali ciò non sarebbe sufficiente «ad escludere dalle agevolazioni le relative voci di spesa poiché, nella ratio della legge e nella logica della circolare, la valutazione non deve cadere sull’oggetto dell’attività programmata, che in quanto rientrante nell’ampia categoria delle opere murarie ed assimilate, sarebbe senz’altro ammissibile ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero delle attività produttive del 21 novembre 2002».
2.— Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle attività produttive e l’Artigiancasse, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto per infondatezza dello stesso.
3.— Con ordinanza n. 369 del 2005 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 4852 del 2005 il Consiglio di Stato ha rigettato la predetta domanda affermando quanto segue: «considerato che – a prescindere dall’eccezione d’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per incompletezza del contraddittorio instaurato – non si presenta manifestamente irragionevole la valutazione istruttoria compiuta dall’Artigiancassa alla stregua di quanto disposto dalla circolare 7.10.2003, n. 946364, diramata dal Ministero delle attività produttive;che va tutelato l’interesse a che gli scarsi incentivi pubblici non siano destinati al finanziamento di progetti d’investimento di dubbia redditività e, comunque, implicanti spese non congruenti rispetto all’obiettivo dell’incremento della produttività aziendale».
4.— Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Artigiancasse ha ribadito le ragioni a sostegno della inammissibilità del ricorso, per mancata notificazione dello stesso al comitato tecnico regionale, e la infondatezza nel merito per le ragioni esposte nella citata ordinanza n. 4852 del 2005 del Consiglio di Stato.
5.— Il ricorso è inammissibile per mancata notificazione del ricorso all’autorità che ha emanato il provvedimento.
La legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive) ha previsto un sistema agevolativo a favore, tra l’altro, di imprese artigiane che svolgono determinate attività e che hanno determinate caratteristiche.
Con successivo decreto del Ministero delle attività produttive del 21 novembre 2002 sono state previste norme finalizzate a semplificare l’accesso delle predette imprese alle agevolazioni.
In tale ambito è stata poi emanata dallo stesso Ministero la circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003.
In sintesi, deve rilevarsi, per quanto interessa in questa sede, come le citate disposizioni abbiano previsto la presenza di un soggetto gestore, avente funzioni istruttorie, rappresentato da Artigiancasse e abbiano attribuito la competenza a concedere l’agevolazione, sulla base della relazione finale predisposta dal predetto soggetto gestore, ovvero a revocarla, al comitato tecnico regionale (punto 8.6. della citata circolare n. 946364 del 2003).
Quest’ultimo, per lo svolgimento anche dei compiti sopra indicati, è stato istituto dall’art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione). Più in particolare tale norma, nel contesto di un più ampio provvedimento per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione, ha previsto la formazione di un fondo, presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito, rimettendo ad appositi comitati tecnici regionali l’attività di concessione dei contributi (cfr. sentenza n. 162 del 2005 della Corte costituzionale). Tali comitati sono istituti in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;da due rappresentanti delle commissioni regionali dell’artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Da quanto sin qui esposto emerge come la legge attribuisca al comitato regionale il compito di concedere o revocare le agevolazioni in esame e quindi anche il potere, esercitato nella specie, di non ammettere tali imprese alle agevolazioni per mancanza dei presupposti previsti dalla legge.
Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore abbia inteso conferire le relative funzioni amministrative nel settore dell’artigianato a soggetti operanti in ambito regionale. Non interessa in questa sede stabilire se il comitato sia dotato di una propria soggettività sul piano organizzativo o se sia piuttosto un organo della Regione, è certo comunque che non può ritenersi un soggetto o un organo appartenente all’amministrazione statale.
Quest’ultima asserzione consente di ritenere non correttamente instaurato il contraddittorio mediante la notifica del ricorso al Ministero delle attività produttive. Ciò in quanto si ribadisce l’atto impugnato, emesso dal comitato tecnico regionale, non è giuridicamente imputabile al Ministero stesso. Né tantomeno può ritenersi che il comitato sia organo dell’Artigiancassa, anch’essa evocata in giudizio, in quanto quest’ultima, come emerge chiaramente dalla riportata normativa di riferimento, è un soggetto gestore che svolge una mera attività istruttoria che viene poi posta a base della determinazione assunta dal comitato stesso.
In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata notificazione di esso ad un soggetto necessario del processo.
6.— La particolare natura della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.