TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-21, n. 201802016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-02-21, n. 201802016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802016
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2018

N. 02016/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00752/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2018, proposto da Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F C, G L P, D A, con domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Consip Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio De Cavalieri, n. 11;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Tim Spa Direzione e Coordinamento Vivendi Sa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella, Claudia Ciccolo, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Clarich, Angelo Raffaele Cassano, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento di Consip S.p.A. prot. n. 37302/2017 del 22 dicembre 2017 con il quale è stata comunicata a Vodafone Italia S.p.A. l’esclusione dalla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 7 – ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 388/2000 - ID 1770”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, in quanto occorrer possa: il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 3 del 9 gennaio 2017;
il disciplinare di gara;
il capitolato tecnico;
tutti nella parte in cui prevedono di inserire nel “Piano della copertura” la tabella relativa al “Roaming internazionale e satellitare”;
i verbali di gara, ivi incluso, il verbale della seduta riservata del 12 dicembre 2017 con il quale la Commissione di gara ha proposto l’esclusione di Vodafone Italia S.p.A. dalla gara.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip Spa, Tim Spa Direzione e Coordinamento Vivendi Sa e Wind Tre S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente ha proposto ricorso per contestare il provvedimento con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara bandita da Consip SpA per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per la P.A..

L’esclusione è fondata sul fatto che il documento denominato “Piano della Copertura”, facente parte dell’offerta tecnica, non riporterebbe la tabella concernente il “Roaming internazionale e Satellitare” prevista dal Capitolato tecnico. Questa irregolarità, secondo Consip SpA, determinerebbe la carenza di un elemento essenziale dell’offerta, con conseguente esclusione di Vodafone dalla gara.

A parere della ricorrente, il provvedimento di esclusione sarebbe da considerare illegittimo in quanto che l’offerta di Vodafone non avrebbe potuto essere considerata carente di un elemento essenziale e, in ogni caso, il mancato inserimento della tabella “Roaming internazionale e Satellitare” nel documento “Piano della copertura” prodotto sulla piattaforma telematica, avrebbe potuto esser regolarizzato mediante l’istituto del c.d. soccorso istruttorio. Peraltro, Vodafone, operatore di telefonia di primario rilievo a livello mondiale, si considera in grado di offrire i propri servizi non soltanto nell’ambito nazionale, ma anche internazionale, sicché, quella rilevata dalla Stazione appaltante sarebbe da considerare una mera irregolarità formale.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: violazione e falsa applicazione dell’art. 83, commi 8 e 9, d.lgs. n. 50/2016;
violazione dei principi generali di proporzionalità, concorrenza e del favor partecipationis;
violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 e s.m.i. e difetto di motivazione;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, nonché per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

2. Consip SpA, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. A sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

Sono intervenute in giudizio ad opponendum Wind Tre Italia SpA e Telecom Italia SpA, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

3. Il Collegio osserva che Vodafone Italia S.p.A. (d’ora in avanti Vodafone) è stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni a causa dell’incompletezza dell’offerta tecnica presentata, posto che nell’atto impugnato si legge che: “il concorrente ha prodotto a Sistema, nell’apposita sezione di cui al par. 6 del Disciplinare di gara e in duplice formato .pdf e .xls, un documento denominato “Piano della Copertura”, contenente una tabella riferita alla “Copertura nazionale” di cui al par.

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