TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-04-26, n. 201600361

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2016-04-26, n. 201600361
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201600361
Data del deposito : 26 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00113/2014 REG.RIC.

N. 00361/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00113/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2014, proposto da:
Radio Subasio Srl, rappresentata e difesa dall'avv. F B, presso il cui studio in Perugia, piazza Danti n. 7, è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Umbria e Marche, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;

nei confronti di

Fondazione San Domenico da Foligno, in qualità di proprietaria di Radio Gente Umbra, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Salari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Cornicchia in Perugia, Via XX Settembre;

per l’annullamento

della autorizzazione sperimentale al trasferimento di impianto radiofonico della emittente Radio Gente Umbra.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Fondazione San Domenico Da Foligno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’emittente Radio Subasio, che opera sulla frequenza 88.700, impugna il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data 18 febbraio 2013 recante autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento dell’impianto radiofonico di un’altra emittente, Radio Gente Umbria (d’ora in avanti RGU, la quale opera a sua volta sulla frequenza 88.600), da Foligno centro alla località Foligno San Sebastiano.

2. Nel lamentare in generale che RGU rechi continue interferenze sulle proprie trasmissioni, Radio Subasio impugna detto provvedimento per i motivi di seguito indicati: a) omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato al rilascio del provvedimento stesso;
b) difetto dei presupposti per l’adozione dell’autorizzazione sperimentale e provvisoria.

3. Si costituivano in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e RGU, entrambe per chiedere il rigetto del gravame. Quest’ultima sollevava in particolare eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di cui si discute in questa sede.

4. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

5. Tutto ciò premesso va preliminarmente rigettata la sollevata eccezione di tardività del ricorso.

RGU, odierna controinteressata, ritiene che la conoscenza del provvedimento qui impugnato risalisse già dal mese di aprile 2013 o, al più tardi, dal mese di ottobre 2013: in questi due momenti la società ricorrente sarebbe stata infatti coinvolta nella procedura diretta a vagliare la compatibilità tra le due emittenti (ed una terza, Radio Gubbio), con ogni conseguenza in ordine alla conoscenza del provvedimento che dava proprio il via alla suddetta fase di sperimentazione.

Osserva il collegio che soltanto in esito all’istanza di accesso ex art. 24 della legge n. 241 del 1990 – materialmente avvenuta in data 23 dicembre 2013 – la società ha avuto piena e consapevole conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento impugnato: dunque non solo frequenza ed entità dello spostamento dell’impianto ma anche parametri tecnici, prima di tale momento obiettivamente non conoscibili, relativi al tipo di impianto autorizzato e, in particolare, al connesso sistema radiante.

Di qui il rigetto della eccezione di irricevibilità.

6. Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento va preliminarmente descritta, seppure in via succinta, la procedura in argomento (cfr. art. 28 decreto legislativo n. 177 del 2005 nonché provvedimento impugnato, ove si declina quanto in detta disposizione stabilito): essa prevede, in prima battuta, il rilascio di un titolo a carattere non solo sperimentale ma anche provvisorio. Scatta da questo momento la procedura di verifica della compatibilità con altre emittenti, fase questa essenzialmente diretta ad eliminare ogni problema di interferenza tra le stazioni radiofoniche a vario titolo interessate. Una volta superata con successo tale fase è possibile rilasciare il titolo definitivo di assegnazione.

Va da sé che gli interessi delle altre emittenti – nel caso di specie Radio Subasio – trovano tutela piena ed effettiva non solo e non tanto nella fase che precede il rilascio del titolo provvisorio ma, piuttosto, nella fase ad essa successiva, ossia nella sperimentazione vera e propria che si svolge con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (emittente titolare della autorizzazione sperimentale e stazioni radiofoniche di frequenza viciniore ).

Con ciò si vuole dire che, se obiettivo del secondo periodo del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è quello di evitare il pregiudizio derivante da talune decisioni nei confronti, altresì, di soggetti non direttamente destinatari delle medesime ma comunque – come anche nel caso di specie – facilmente individuabili, si può allora affermare che, nella peculiare fattispecie a formazione progressiva cui si assiste nel procedimento in esame la considerazione di tutti gli interessi meritevoli di tutela avviene, in concreto, non prima del rilascio del provvedimento provvisorio ma nella fase ad esso successiva, quella diretta ossia a sperimentare ed a vagliare, sulla base di prove tecniche di trasmissione e dunque con modalità empiriche e non meramente teoriche (come avverrebbe se la partecipazione fosse garantita ancor prima del rilascio dell’autorizzazione provvisoria), il grado di compatibilità delle stazioni a vario titolo coinvolte.

Ebbene, considerato che nel caso di specie la partecipazione di Radio Subasio alla fase sperimentale, quella ossia immediatamente successiva al rilascio dell’autorizzazione provvisoria e precedente all’eventuale adozione del provvedimento definitivo ( de facto non ancora avvenuta), è stata pacificamente garantita ad opera dell’intimata amministrazione (cfr. accertamenti nelle date 13 maggio 2013 e 25 ottobre 2013), va da sé che, alla luce di quanto sopra ritenuto, la relativa censura non possa dunque trovare ingresso in questa sede.

7. Quanto alla censura con cui si lamenta la carenza dei presupposti per addivenire al rilascio dell’impugnata autorizzazione provvisoria parte ricorrente fa presente in sintesi che:

a) “la trasmissione del segnale dalla postazione di San Sebastiano … arrecherebbe grave nocumento all’istante” (pag. 4 ricorso introduttivo), tenuto anche conto che “il trasferimento dell’impianto di RGU … determina pure una modifica, con ampliamento indebito, dell’area di servizio” (pag. 7 ricorso introduttivo). E ciò in asserita conseguenza di un diverso orientamento delle antenne (cfr. pag. 4 memoria di parte ricorrente in data 5 gennaio 2016);

b) “Nei fatti la RGU ha, certamente, rinunciato alla autorizzazione provvisoria e sperimentale ottenuta poiché attualmente l’emittente trasmette con detta frequenza dal Campanile di Foligno” (pag. 8 ricorso introduttivo), come si ricaverebbe dall’accertamento dell’amministrazione in data 7 novembre 2013 (cfr. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Ed ancora: “L’impianto della RGU appare allo stato … abusivo oltre che itinerante” (pagg. 9 – 10 ricorso introduttivo), “che mai ha rispetto l’impugnata autorizzazione sperimentale … e che produce interferenze ad un impianto operante come da autorizzazione” ( id est , Subasio, cfr. memoria 5 gennaio 2016, pag. 6). Infine: “Radio Gente Umbria non ha mai trasmesso secondo quanto ricevuto in autorizzazione provvisoria impugnata” (pag. 10 memoria 5 gennaio 2016).

7.1. Da quanto appena riportato nelle due lettere a) e b) è agevole osservare che:

A. Se è vero che RGU non ha mai trasmesso da San Sebastiano ciò significa, di conseguenza, che le interferenze – se vi sono – provengono, allo stato, esclusivamente da postazioni abusive;

B. Non vi è dunque prova che San Sebastiano sia in assoluto pregiudizievole: ed infatti le deduzioni di cui alla lettera a) si limitano a mere e generiche enunciazioni circa la asserita lesività dell’impianto. Manca in altre parole una sia pur minimo principio di prova circa la maggiore dannosità della nuova postazione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ossia una allegazione seria e circostanziata circa la sicura incompatibilità della medesima in termine di maggiori interferenze rispetto a Subasio (art. 64, comma 1, c.p.a.);

C. Sotto ulteriore profilo, anche ammesso che si assista ad un comportamento abusivo (con conseguenti interferenze) ad opera di RGU, ciò non ha nessuna attinenza con la legittimità o meno del provvedimento impugnato e dunque costituisce aspetto che esula da questo giudizio: esso riguarda, più correttamente, la competente sede amministrativa deputata a governare, se del caso, una tale situazione di anomalia (cfr. art. 98 decreto legislativo n. 259 del 2003);

D. Da quanto sinora rilevato emerge come venga nella sostanza in contestazione, con il ricorso in esame, non un vizio proprio del provvedimento impugnato (dunque il suo processo di formazione ) ma, piuttosto, la corretta esecuzione del medesimo (la trasmissione secondo modalità differenti da quanto previsto nel titolo provvisorio, ossia da altre postazioni). Seguendo la prospettazione di parte ricorrente (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria in data 5 gennaio 2016) la lesione del bene della vita cui la stessa pur legittimamente aspira (assenza di interferenze nelle trasmissioni radiofoniche) non proviene in altre parole dall’autorizzazione provvisoria qui impugnata – visto che da San Sebastiano RGU non avrebbe mai effettuato trasmissione alcuna – ma da un comportamento che risulta estraneo al presente giudizio e che, se del caso, potrà costituire aspetto da affrontare, si ripete, presso le competenti sedi della PA: e tanto anche in ossequio al fondamentale principio della c.d. riserva di amministrazione .

7.2. A ciò si aggiunga in ogni caso che:

a) lo spostamento dalla sede di Foligno centro è dettato sia da ragioni di indisponibilità dell’immobile (cfr. nota Diocesi del 27 gennaio 2010 con cui si chiede il rilascio della postazione) sia da ragioni legate alla tutela dell’ambiente e della salute (cfr. nota in data 1° settembre 2009 della società Talit - Bts con cui si ravvisa un certo superamento dei limiti in tema di elettrosmog) e dunque per raggiungere anche quegli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle aree interessate dalle suddette trasmissioni che pure rientrano tra le finalità che la legge di settore intende perseguire (cfr. art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005);

b) il raggiungimento di un soddisfacente livello di compatibilizzazione delle diverse emittenti che operano su frequenze ravvicinate – giova ripetere – costituisce obiettivo precipuo del processo di sperimentazione. Tale processo, tuttora in atto (visto anche il gravame interposto da Radio Subasio), viene dunque svolto nell’interesse, altresì, della stessa società ricorrente la quale, come risulta in atti, è stata peraltro puntualmente invitata a partecipare alle diverse verifiche sul campo che in questi mesi sono state effettuate dalla competente amministrazione statale (cfr., da ultimo, nota in data 30 aprile 2015): di qui la sostanziale carenza di interesse ad annullare un provvedimento ( rectius , procedimento) che è invece diretto ad eliminare ogni possibile interferenza tra emittenti e dunque a tutelare anche la posizione di parte ricorrente in ordine ad eventuali situazioni di pregiudizio nei suoi riguardi.

7.3. Per tutte le ragioni sopra evidenziate (genericità motivi, inconferenza deduzioni, ragionevolezza spostamento, assenza sostanziale di interesse a ricorrere) anche il secondo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.

8. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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