TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-12-11, n. 201401073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-12-11, n. 201401073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201401073
Data del deposito : 11 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00870/2006 REG.RIC.

N. 01073/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00870/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2006, proposto da:
Congiu G P ed A F M, rappresentati e difesi dagli avv.ti E e P C, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, Piazza Michelangelo n. 14;

contro

il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’ avv. M P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari n.17;

il Consiglio Comunale di Iglesias, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

la Commissione Consiliare V – Urbanistica del Comune di Iglesias, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

la Commissione Edilizia del Comune di Iglesias, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

il Dirigente p.t. del Servizio Urbanistica del Comune di Iglesias, non costituito in giudizio;

l’Assessore p.t. all’Urbanistica e all’Edilizia privata del Comune Iglesias, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Cappai Bruno, Facchin Carla, Sotgia Andrea, Sotgia Francesco, Pinna Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della concessione edilizia n. 090 del 17.5.2006, rilasciata dal Dirigente dei Servizi Tecnici - Urbanistica del Comune di Iglesias a favore del Sig. B C ed alla Sig.ra C F per l'esecuzione delle opere previste nell'allegato progetto di cui al Registro delle Pratiche Edilizie n. 42/06...;

- di ogni ulteriore atto ad essa comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente;
segnatamente:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 34 del 26.9.2003, avente ad oggetto: "Variante Piano Regolatore Generale recante la modifica della viabilità tra la via Olanda e la via Svizzera: adozione ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45;
sia in relazione alle modifiche allo stato dei luoghi che quella deliberazione ex novo intende apportare;
sia per l'ipotesi in cui la medesima dovesse intendersi tacitamente confermativa delle modifiche allo stato dei luoghi già cagionate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale di Iglesias n. 220 del 14.10.1988 e n. 55 del 12.7.1991;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 5 del 20.2.2004, avente ad oggetto: "Variante al Piano Regolatore Generale recante la modifica della viabilità tra la via Olanda e la via Svizzera. Esame osservazioni. Approvazione definitiva ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45;
in relazione all'approvazione della Variante, come già adottata con deliberazione C.C. n. 34/2003;
sia per la parte in cui esprime parere non favorevole all'accoglimento delle osservazioni dagli attuali ricorrenti presentate con riferimento della delibera C.C. 31/2003 cit.....

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti espongono quanto segue.

In data 28 maggio 1977 ottenevano dal Comune di Iglesias la concessione edilizia n. 183 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in località “Vergine Maria”, nel territorio del medesimo comune, in un lotto di loro proprietà identificato dagli estremi catastali indicati in ricorso.

La costruzione dell’immobile, avviata il 23 maggio 1978, è stata completata il 26 novembre 1982.

L’edificio ha subito, successivamente, delle modifiche regolarmente assentite con concessione edilizia n. 49 del 18 gennaio 1984.

L’accesso al fondo di proprietà dei ricorrenti era sempre avvenuto dalla via Svizzera, attraverso il lotto di proprietà B C.

Con delibera n. 220 del 14 ottobre 1988 (di adozione) e n. 5 del 12.7.1991 (di approvazione definitiva), l’amministrazione comunale di Iglesias apportava una variante alla viabilità della zona “Vergine Maria” nella quale si trova il lotto dei ricorrenti prevedendo:

- che la via Svizzera si arrestasse nel punto in cui di fatto esiste attualmente (cioè al confine del lotto B C);

- che la via Olanda si prolungasse fino al lotto Congiu-Aru, e oltre;

- che restava superflua l’originaria previsione del collegamento tra la via Svizzera e la via Olanda, ripristinando così la capacità edificatorio del lotto di proprietà Sotgia.

Per effetto dell’anzidetta variante, sostengono i ricorrenti, il lotto di loro proprietà resterebbe totalmente intercluso e privo di accesso alla via pubblica dalla via Svizzera, in ragione dell’attività edificatoria condotta nelle proprietà Sotgia e Cappai.

Con ricorso n. 323/1992 i signori Congiu-Aru hanno impugnato nanti questo TAR Sardegna le menzionate delibere di variante della viabilità, nonché la concessione edilizia n. 13/1992 rilasciata ai fratelli Sotgia.

Con sentenza n. 1112 del 29 settembre 1999 il Tribunale respingeva il ricorso.

Con ordinanza n. 288 del 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato, investito dell’appello avverso la precitata sentenza, ne sospendeva l’esecuzione.

Nelle more della definizione del contenzioso di cui sopra, con delibera n. 34 del 26.9.2003 il Consiglio comunale di Iglesias, al fine di emendare la prima delibera di variante da possibili vizi formali evidenziati dal legale del Comune nel corso di quel giudizio, approvava una seconda variante al PRG, meramente confermativa della prima quanto al merito delle scelte di viabilità relative alla via Olanda e alla via Svizzera.

In ordine a tale delibera gli odierni ricorrenti proponevano osservazioni ma, con la delibera n. 5 del 20.2.2004, il Consiglio comunale le respingeva e procedeva alla sua definitiva approvazione.

Avverso tali delibere i ricorrenti proponevano il ricorso iscritto al n. 399/2004 del registro di Segreteria, anch’esso iscritto all’odierno ruolo d’udienza.

Con il ricorso ora in esame, invece, i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia n. 090 del 17.5.2006, rilasciata dal Dirigente dei Servizi Tecnici - Urbanistica del Comune di Iglesias a favore del Sig. B C ed alla Sig.ra C F per l'esecuzione di opere edilizie sul lotto di loro proprietà.

A loro avviso, infatti, tale provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge per mancata osservanza dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato – Eccesso di potere per elusione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato;

2) Violazione di legge per false dichiarazioni riportate nell’istanza di concessione edilizia - Eccesso di potere per elusione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato;

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria nel procedimento di rilascio della concessione edilizia - Violazione di legge per carenza di motivazione - Violazione di legge per mancata osservanza delle disposizioni in materia edilizia in ordine alle distanze tra edifici - Violazione di legge per inosservanza delle disposizioni inerenti all’apertura e tenuta di cantieri stradali;

Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Iglesias che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza n. 399 del 15 novembre 2006 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare di sospensione.

Con successive memorie le parti hanno integrato le proprie difese insistendo, infine, nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Ed invero il Collegio non può che prendere le mosse dall’esito del ricorso n. 323/1992 che gli attuali ricorrenti avevano proposto avverso la delibera n. 220 del 14 ottobre 1988 (di adozione) e n. 5 del 12.7.1991 (di approvazione definitiva), con le quali l’amministrazione comunale di Iglesias aveva apportato una variante alla viabilità della zona “Vergine Maria”, nella quale ricade il lotto di loro proprietà.

Come esposto in narrativa, infatti, l’assetto viario della zona, contestato dai ricorrenti in quanto lesivo delle loro prerogative ad un comodo - e da tempo acquisito - accesso alla via pubblica attraverso la via Svizzera, era stato determinato dai predetti atti deliberativi.

Si è già detto che con sentenza n. 1112 del 29 settembre 1999 il Tribunale aveva respinto tale ricorso ma che, con ordinanza n. 288 del 9 gennaio 2001, il Consiglio di Stato, investito dell’appello avverso la precitata sentenza, in sede cautelare, ne aveva sospeso l’esecuzione.

In questo contesto temporale, anche a seguito di una nota dello stesso legale dell’amministrazione che evidenziava, in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, un possibile vizio formale della delibera, al fine di emendare l’atto deliberativo dal paventato profilo di illegittimità, il Consiglio comunale di Iglesias adottava le delibere oggi impugnate sostanzialmente confermative, quanto alle scelte dell’assetto viario concernenti il lotto dei ricorrenti, delle predette delibere n. 220/1988 e n. 5/2001.

Tant’è che l’impianto portante dell’atto introduttivo del ricorso n. 399/2004 è rappresentato, nella sostanza, dalle stesse censure di difetto di istruttoria ed erronea valutazione dell’assetto del territorio che avevano già costituito oggetto della precedente impugnazione e che, vista l’ordinanza di sospensione (peraltro solo genericamente motivata) adottata dal giudice d’appello nei confronti della sentenza reiettiva pronunciata dal TAR, avevano suscitato nei ricorrenti il convincimento di un positivo riscontro delle loro istanze in sede giurisdizionale.

Sennonché con la sentenza n. 3700 del 27 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando integralmente la sentenza di rigetto n. 1112/1999 del TAR Sardegna.

In particolare il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del TAR ribadendo che “…la scelta del tracciato stradale rientra nell’ambito dei poteri discrezionali e programmatici dell’Amministrazione comunale, che – pur incidendo sfavorevolmente sugli interessi privati – ben può identificare la soluzione più razionale e conforme agli interessi pubblici…”.

A ciò è conseguito in data odierna il rigetto del ricorso n. 399/2004.

L’anzidetta decisione comporta quindi la reiezione anche dell’impugnazione ora in esame per tutti i profili di censura sostanzialmente riconducibili alle anzidette delibere di variante, limitandosi necessariamente le valutazioni del Collegio alle censure che riguardano strettamente il titolo edilizio rilasciato ai contro interessati principalmente impugnato dai ricorrenti Congiu-Aru.

Preliminarmente deve rilevarsi che la concessione edilizia n. 090 del 17.5.2006, rilasciata ai sig.ri C – F attiene ad un fabbricato già esistente, realizzato in forza della concessione edilizia n. 46 del 5.4.1991, e concerne “… l’esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura, manutenzione dei prospetti, realizzazione di muri di contenimento e di recinzione …”.

Orbene, venendo alle singole censure sollevate dai ricorrenti possono prendersi le mosse dalla denunciata violazione di legge per false dichiarazioni (pag. 32 del ricorso).

Sostengono infatti i ricorrenti che gli istanti avrebbero falsamente dichiarato, in sede di richiesta del titolo edilizio, di essere residenti in via Olanda mentre invece, dai dati aggiornati degli atti degli uffici comunali, risulterebbero residenti in via Svizzera n. 33.

L’argomento è del tutto irrilevante.

A parte il rilievo che il lotto di proprietà dei sig.ri C – F si affaccia sia sulla via Olanda che sulla via Svizzera ed è sostanzialmente intercluso tra le due vie, non vi è dubbio che l’errata indicazione della residenza non inficia la legittimità del provvedimento assentito giacché lo stesso è stato rilasciato dopo che l’amministrazione ha “… Accertato che l’istante ha titolo per richiedere la presente concessione edilizia, come risulta dalla documentazione esibita …”, e che non è dubbio che vi sia stata, da parte dell’amministrazione, una puntuale individuazione dell’area interessata dall’intervento proposto.

I ricorrenti, poi, incentrano le loro contestazioni sui lavori Cappai-Facchin di prolungamento del pre-esistente balcone lungo il lato prospiciente la loro proprietà, lamentando la violazione delle distanze minime tra edifici.

Neanche tale argomento trova fondamento.

Come si ricava dalla relazione tecnica allegata alla domanda di concessione, l’intervento contestato concerne la realizzazione di una pensilina aperta di protezione dell’accesso pedonale al fabbricato, aggetto massimo 1,20.

Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza in materia di realizzazione di balconi abitabili o a non consentite intercapedini tra edifici di lotti confinanti.

Il titolo edilizio impugnato è invece conforme all’art. 7, punto 10, del PRG del Comune di Iglesias, per il quale il distacco tra edifici è la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurate nei punti di massima sporgenza ad esclusione degli aggetti non abitabili compresi entro m. 1,20.

Anche sotto questo profilo, dunque, non vi è alcuna violazione edilizia nel rilascio del titolo impugnato.

Lamentano ancora i ricorrenti che i lavori per cui è causa verrebbero eseguiti dall’impresa incaricata in spregio delle norme vigenti in materia di movimentazione del personale e dei mezzi all’opera.

Resta tuttavia evidente, come rileva anche la difesa comunale, che anche ammessa la sussistenza delle dedotte violazioni, esse non comportano certamente l’illegittimità del titolo edilizio, riguardando, semmai, l’esecuzione di un’attività di diritto privato soggetta alla relativa disciplina giuridica anche in punto di riparto di giurisdizione.

In conclusione, quindi, il ricorso, siccome infondato, va respinto.

Tenuto conto che al momento della proposizione del ricorso non era ancora definito il ricorso n. 323/1992 e che, anzi, il Consiglio di Stato aveva sospeso la sentenza di rigetto di primo grado pronunciata su di esso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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