TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300433
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 00433/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00487/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Federico Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Questura di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliata, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Terni, n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva emesso provvedimento di interdizione dai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni 8 ex art. 6 della legge n. 401/1989 come modificata dal d.l. n. 717/1994, convertito nella legge n. 45/1995, dal d.lgs. n. 377/2001 e dalla legge n. 41/2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con provvedimento del -OMISSIS-, notificato all’interessato in data -OMISSIS-, il Questore della Provincia di Terni, ai sensi dell’art. 6, co. 5, della legge n. 401/1989, come modificato dal d.l. n. 119/2014, convertito dalla legge n. 146/2014, e poi dal d.l. n. 53/2019, disponeva nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale e all’esterno degli stessi in occasione dello svolgimento delle manifestazioni calcistiche per un periodo di anni otto con obbligo dell’interessato di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, nei giorni in cui la squadra della Ternana Calcio fosse stata impegnata in competizioni sportive ufficiali o amichevoli e nei giorni in cui nella provincia di Terni si fossero tenute competizioni sportive ufficiali o amichevoli della Nazionale italiana o di altra squadra professionistica.

2. – Con ricorso notificato il -OMISSIS-e depositato il -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento sopra indicato e ne ha chiesto l’annullamento.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza della necessaria valutazione della pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo che la determinazione della durata degli effetti del DASPO nella misura massima di otto anni non troverebbe giustificazione nell’accertamento della commissione di azioni violente o comunque nella messa in pericolo della sicurezza pubblica e non sarebbe comunque congruamente motivata.

3. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per

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