TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-12-30, n. 201401695
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N. 01695/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01646/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2013, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dagli avv. F M e S G, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Bari, Via Quintino Sella, 40;
contro
Unioncamere Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso l’avv. S P in Bari, Via P.Amedeo, 197;
nei confronti di
E Q, V G;
per l'annullamento
previa concessione di idoneo provvedimento cautelare
- del verbale della Commissione esaminatrice in data 9.9.2013, con cui l’avv. C C è stato escluso dalla procedura comparativa indetta dall’Unione Regionale delle CC.I.A.A. della Puglia per la selezione di n. 6 esperti a cui conferire incarichi di collaborazione finalizzati al supporto dell’attuazione del progetto europeo “Enterprise Europe Network – Consorzio B.R.I.D.G.conomies”;
- dell’elenco dei vincitori della procedura comparativa pubblicato in data 30.9.2013;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale ivi compresi tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nonché gli atti di approvazione della graduatoria concorsuale e di nomina dei vincitori;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unioncamere Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori avv. F M e avv. Carlo Tangari, su delega dell'avv. S P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento, in una con la richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti.
A supporto della domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) Violazione della lex specialis ed eccesso di potere per illogicità, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria;
Si è costituita in giudizio la convenuta Unioncamere Puglia contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 39/2014 del 17/1/2014, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 17/12/2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che sul ricorso in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed inverso, come risulta dalla dichiarazione in tal senso resa e depositata dalla ricorrente a mezzo dei suoi procuratori in data 21/11/2014, è stato sottoscritto in data 29/7/2014 il contratto tra il ricorrente e Unioncamere, finalizzato al supporto di collaborazione per l’attuazione del progetto europeo di cui trattasi con decorrenza da 1/8/2014 a 31/12/2014.
In conseguenza di quanto sopra, il ricorrente – ancorchè non sia stata integralmente realizzata la pretesa azionata, ha conseguito una regolamentazione dell’interesse controverso ritenuta comunque satisfattiva, con conseguente venir meno dell’interesse al ricorso.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.