TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2014-01-17, n. 201400026
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N. 00026/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02088/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2013, proposto da:
C R A, rappresentato e difeso dall'avv.to C B, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Lecce, via Cesare Battisti n. 112;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv.to M T, con domicilio eletto presso la struttura Carla' Carla'burocratica legale in Lecce, Via Miglietta n. 5;
nei confronti di
C A, n.c.;
Martella Carmela, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del D.G. n. 1363 del 30 luglio 2013, avente ad oggetto: "Piano Prevenzione 2010 - 2012 screening ca. cervice-uterina. Approvazione atti della commissione di esperti preposta all'espletamento dell'avviso pubblico per il conferimento di nr. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Medico della disciplina Anatomia Patologica. Approvazione graduatorie. Conferimento incarico. Atto immediatamente esecutivo";
del verbale n. 1 del 16.5.2013 della Commissione Esaminatrice;
del verbale n. 2 del 27.6.2013 della Commissione Esaminatrice;
del verbale n. 3 del 5.7.2013 della Commissione Esaminatrice;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui i contratti di lavoro sottoscritti dalla ASL LE con le dott.sse C A e Martella Carmela;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. P M e uditi nei preliminari l’avv.to I. Turco, in sostituzione dell'avv.to C. Balducci, per il ricorrente, e l’avv.to M. Turco per la A.S.L. di Lecce;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento, in quanto il ricorrente non è in possesso del requisito della specializzazione nella disciplina di “Anatomia patologica”, specificamente previsto dall’avviso pubblico indetto dalla A.S.L. di Lecce (peraltro, non impugnato dal ricorrente), e quindi può essere incluso solo nella seconda (ulteriore) graduatoria prevista dal bando per i candidati in possesso dell’esperienza in citologia cervico-vaginale di almeno due anni presso strutture pubbliche;