TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400091
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N. 00091/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2009, proposto da H M, rappresentato e difeso dall'avv. Vassilia Casselli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, ed il Questore di Bologna in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento in data 7 novembre 2008, con cui il Questore di Modena ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno, unitamente agli atti coordinati in preordine e conseguenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Carlo d'Alessandro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 5 gennaio 2009 e depositato il giorno 14 successivo il signor H M ha chiesto l’annullamento del provvedimento del questore di Bologna indicato in epigrafe con il quale gli stata rifiutata la domanda di soggiorno per motivi di lavoro.
Il ricorrente ha premesso che il 6 giugno 2000 è entrato in Italia con un ordinario visto di ingresso per lavoro stagionale di validità semestrale;che il 2 febbraio 2002 ha contratto matrimonio con cittadina italiana e pertanto ha ottenuto in data 20 giugno 2002 permesso di soggiorno con validità
fino al 20 giugno 2008;che il 20 settembre 2006 il Tribunale di Rimini ha omologato la separazione consensuale e che alla scadenza del permesso di soggiorno ne ha chiesto il rinnovo perché dal 21 maggio 2007 stava lavorando con contratto a tempo indeterminato stipulato secondo le previsioni dell’art. 5 bis d.lgs. n.286 del 1998.
Con l’atto impugnato gli è stato contestato di non avere i requisiti ed i presupposti previsti dalla legge.
Il Mansari ha dedotto tre motivi di violazione degli articoli 5 comma 5, 919 comma 2, e 30 del t.u. immigrazione, degli articoli 10,12,14 e 23 d.lgs. 30 del 2007 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell’art.5 legge n.91 del 1992, nonché di eccesso di potere sotto vari profili ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Questura si costituita in giudizio e con memoria del 19 gennaio 2009 ha replicato alle argomentazioni del ricorrente concludendo per il rigetto.
Con ordinanza del 29 gennaio 2009 questo Tar ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 5 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il decreto del 13 ottobre 2008, del quale chiede l’annullamento, il ricorrente non ha ottenuto la conversione in motivi di lavoro del permesso di soggiorno concessogli in uno primo tempo per motivi di famiglia, secondo le previsioni dell’art. 28 del d.p.r. 31 agosto 1999 n.394 in combinazione con l’art.18 d.lgs. 25 luglio 1998 n.28, essendosi sposato con cittadina italiana.
Secondo l’Amministrazione, poiché è cessata la convivenza tra i coniugi per omologazione della separazione consensuale e poiché il ricorrente prima del matrimonio non era in regola con le norme in materia di ingresso e di soggiorno in Italia, non potrebbe avere il beneficio richiesto.
Secondo la tesi del ricorrente, invece, il matrimonio con cittadina Italiana avrebbe sanato la sua posizione irregolare con la conseguente possibilità di nuovo permesso di soggiorno.
Sennonché, la Questura ha rappresentato che “a seguito di nuova domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari” il ricorrente, “in quanto parente entro il quarto grado del naturalizzato cittadino italiano B A (è lo zio materno)”, “è stato autorizzato alla permanenza in Italia in ragione della nuova condizione di inespellibilità che si è venuta a creare”, prevista” dalla lettera c) del già citato art.19 d.lgs. n.286 del 1998.
La circostanza determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, interesse che deve sussistere anche al momento della decisione del ricorso.
In considerazione di quanto sopra il ricorso medesimo deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.