TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-12-13, n. 201105757

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2011-12-13, n. 201105757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201105757
Data del deposito : 13 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00785/2011 REG.RIC.

N. 05757/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00785/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2011, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dagli avv. A N, R M, con domicilio eletto presso A N in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;

contro

U.T.G. - Prefettura di Avellino, rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
Questura di Avellino, Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

decreto n. 1836/6f/p.a. del 22/10/2010 recante il rigetto del ricorso avverso il provvedimento cat. 6f/2010, relativo all'istanza intesa ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso sportivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso – volto a censurare il provvedimento di rigetto del ricorso avverso il provvedimento cat. 6f/2010, relativo all'istanza intesa ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso sportivo in epigrafe indicato sia per motivi sostanziali (violazione artt. 11 e 43 TULPS, carenza di motivazione ed istruttoria, travisamento dei fatti erronea valutazione dei presupposti) che per violazione delle garanzie procedimentali ex L. l. n. 241/90 (violazione del giusto procedimento) - è infondato e non può essere accolto.

Occorre, in primo luogo, sottolineare che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che di questo Tribunale, in materia di armi, nella valutazione circa la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi per ottenere (e non vedersi revocata) la relativa licenza, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, per cui l'inaffidabilità del soggetto in tal senso non deve essere necessariamente ancorata all'eventuale pendenza di procedimenti penali ed alla loro definizione (ipotesi del resto già prevista nel co. 1° dell'art. 43, in cui il rifiuto assume natura di atto vincolato), ma deve essere, piuttosto, evinta dall'esame dei fatti storici che ne costituiscono il fondamento. Del resto, un giudizio negativo in termini di affidabilità ben potrebbe essere fondato su vicende e situazioni personali del soggetto che non assumono in nessun modo (nemmeno a livello di astratta qualificazione) alcuna rilevanza penale per effetto di intervenute sentenze di condanna.

Nel caso in esame l'amministrazione ha ritenuto, proprio per le caratteristiche della condotta contestata al ricorrente ( ricettazione) e, soprattutto, per la reiterazione della stessa (quale significativa caratterizzazione dell’autore del fatto penalmente rilevante sintomatica di una tendenza a delinquere) – l’insussistenza del requisiti per il conseguimento del porto di fucile per uso sportivo.

Poiché la incontrovertibile situazione di reiterazione di fatti penalmente rilevanti (non smentita, ma solo ridimensionata dal ricorrente, sia nelle deduzioni fatte pervenire all'amministrazione ex art. 10 l. n. 241/90, sia nei motivi di ricorso) costituisce un elemento obiettivo, potenzialmente indicativo del rischio di degenerazione delle sue modalità comportamentali, la valutazione effettuata dalla Questura, emessa in funzione eminentemente preventiva, non appare incoerente, ma del tutto corretta in merito alla menzionata esclusione dei necessari requisiti normativamente richiesti ai possessori di titoli di polizia abilitanti al porto ed alla detenzione di armi.

Alla luce delle argomentazioni che precedono e del contenuto stesso del provvedimento impugnato, nel quale l'amministrazione risulta aver richiamato, sia pure sinteticamente, le circostanze pregiudizievoli poste alla base del diniego del porto d'armi e l'insufficienza delle giustificazioni addotte dall'interessato a seguito dell'avviso di avvio del procedimento, anche le censure relative al difetto di motivazione ed alla mancata considerazione delle memorie difensive depositate nel corso del procedimento, non possono essere condivise. Più in generale la correttezza sostanziale del censurato provvedimento rende irrilevanti le censure di ordine formale-procedimentale in presenza di un adeguato esercizio del potere amministrativo attivato.

In definitiva il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

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