TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300740
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 00740/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00777/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 777 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Questore della provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente di accedere alle manifestazioni sportive ivi specificate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per un periodo di anni cinque dalla data di notificazione;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa R P e uditi per il ricorrente l’avvocato M S e per il Ministero dell’interno l’avvocato dello Stato Isotta Vitelli Casella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, notificatogli in pari data, con il quale il Questore della provincia di -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, gli ha vietato di accedere, per un periodo di anni cinque, <<
a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli ampiamente pubblicizzate, dei Campionati di serie “A-Tim”, “B-BKT” e “C-Lega Pro”, Campionato Nazionale Dilettanti, nonché dei tornei internazionali e nazionali, Uefa Champions League, Uefa Europa League, Coppa del mondo per Club FIFA, Supercoppa

UEFA

2021, Coppa Italia e Supercoppa di lega “PS5 Supercup” e quelli della Nazionale Italiana di calcio, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera (Supercoppa Italia Primavera)>>,
oltre che <<
agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana >>
ed <<
al centro sportivo nel quale la squadra della “-OMISSIS-” si allena >>
specificando i tempi ed i luoghi del divieto.

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive è stato assunto dal Questore di -OMISSIS- sulla scorta di un giudizio prognostico di pericolosità del ricorrente per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, atteso che lo stesso, durante il -OMISSIS- tra le squadre “-OMISSIS- ed -OMISSIS-” che è stato disputato presso lo stadio “-OMISSIS-” in data -OMISSIS-, si appropriava di una bandiera della tifoseria avversaria e, in tal modo, ne scatenava una reazione violenta che esitava in un tafferuglio tra tifoserie, nel quale rimanevano coinvolti altri spettatori ed anche alcune famiglie con bambini.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento inibitorio, previa domanda di sospensione della sua efficacia, per i motivi di seguito specificati:

- con il primo motivo di ricorso ha censurato l’immediata assunzione del provvedimento, non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in assenza del verificarsi di episodi di violenza allo stesso imputabili e dunque di un pericolo per l’ordine pubblico. Il ricorrente sostiene che l’instaurazione del contraddittorio procedimentale gli avrebbe consentito di ricostruire i fatti in maniera più completa e di portare a conoscenza dell’amministrazione <<
la sua ineccepibile vita personale >>, al fine di dimostrare l’insussistenza della pericolosità per l’ordine e per la sicurezza pubblici;

- con il secondo motivo di ricorso ha contestato la violazione della disciplina di settore, il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, lo sviamento di potere, l’irrazionalità e la falsità dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente, l’episodio contestatogli sarebbe stato erroneamente qualificato come furto aggravato della bandiera avversaria, mediante il quale egli avrebbe istigato i tifosi di entrambe le squadre alla violenza, così come risulta dalle sommarie informazioni rese da alcune persone presenti;

- con il terzo motivo di ricorso ha dedotto la violazione del diritto difesa conseguente al diniego di accesso agli atti del procedimento;

- con il quarto motivo di ricorso ha allegato l’eccessiva ed immotivata estensione spaziale e temporale del divieto, quest’ultima pari a cinque anni.



1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell’interno.



1.3. Con ordinanza del 25 giugno 2022, n. 728, questa sezione ha accolto la domanda cautelare del ricorrente <<
limitatamente all’applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui al provvedimento impugnato per un periodo superiore al minimo di legge >>.



1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti non hanno svolto attività difensiva.



1.5. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.



2. I primi tre motivi del ricorso, che il Collegio intende trattare congiuntamente per la loro evidente connessione logica, sono infondati.



2.1. L’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, prevede l’irrogazione da parte del questore, per un periodo compreso tra uno e cinque anni, del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) per le persone che <<
in occasione o a causa di manifestazioni sportive…abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza >>.

L’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 2001, n. 377, ha disposto, con norma di interpretazione autentica, che <<
All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma >>.

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