TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-10, n. 201900304
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Pubblicato il 10/05/2019
N. 00304/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2016, proposto da
D S G, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e Questura di Pesaro, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, Piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento DIV. P.A.S. Cat.A. 12/30/2016 Imm/mr. di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino in data 15 febbraio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che all’udienza pubblica di ruolo aggiunto – cui il ricorso all’esame è stato fissato al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione nel merito - il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che nelle more del ricorso è stato rilasciato il permesso di soggiorno;
Rilevato che in relazione a tale circostanza il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia - che sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;