TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-09-18, n. 201404969

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-09-18, n. 201404969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404969
Data del deposito : 18 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00223/2013 REG.RIC.

N. 04969/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2013, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. D O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Assunta Ileana Longobardi in Napoli, via S. Teresa a Chiaia, n.14;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'ottemperanza

del decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli n. 1493 del 7.3.2012 (R.G. n. 151/11 VG)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente premette:

- che la Corte di Appello di Napoli il decreto decisorio di cui n. 493 del 7.3.2012 (R.G. n. 151/11 VG), reso dalla Corte di Appello di Napoli, concernente l’equa riparazione, che ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in suo favore,l’indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nel medesimo decreto decisorio quantificato, nonchè le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, con aggiunta di spese generali, IVA e CPA;

- che il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione;

- che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.

A fronte di tale situazione parte ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza, notificandolo al Ministero della Giustizia, quale destinatario della pronuncia di condanna, e al Ministero delle Finanze, quale responsabile in forma centralizzata dei pagamenti di cui alla cosiddetta legge Pinto, ex art. 1 comma 1225 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, chiedendo al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione;

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

DIRITTO

1) Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.

2) Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione, come da certificato della competente cancelleria e stante in ogni caso la mancata contestazione sul punto del costituito Ministero.

Il comma 6, dell’art.3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell’indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto.

In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484;
Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).

Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez.

III

Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alle alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali non spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

3) Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato - ovverosia di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) - va ricordato che questa Sezione e una parte della giurisprudenza hanno costantemente ritenuto che la stessa non possa essere accolta qualora l’esecuzione del giudicato riguardi il pagamento di una somma di denaro, consistendo l’astreinte in un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di facere infungibili.

In questi casi, pertanto, non sembra equo condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l’obbligo di cui si chiede l’adempimento consiste, esso stesso, nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, essendo in tal caso, per il ritardo nell’adempimento, già previsti dalla legge gli interessi legali, ai quali, pertanto, la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ad aggiungersi, con effetti iniqui di indebito arricchimento per il creditore (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi