TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-06-04, n. 201015312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-06-04, n. 201015312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201015312
Data del deposito : 4 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03425/2005 REG.RIC.

N. 15312/2010 REG.SEN.

N. 03425/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2005, proposto da:
L F e F D M, rappresentati e difesi dagli Avvocati Prof. F S F e R S ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Corso Trieste, n. 16;

contro

il Comune di Roma in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. P B dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale n. 2781 del 9 dicembre 2004 con la quale il Comune di Roma Municipio XIX ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate in Roma, Via Trionfale, n. 11224, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale in data 17 marzo 2005 e depositato il successivo 13 aprile, espongono i ricorrenti che con l’ordinanza al momento gravata veniva loro ingiunto di demolire: “nel giardino di pertinenza, un ampliamento in muratura su due livelli sfalsati e collegati con scala interna per mq. 35,00 circa per un’altezza da mt. 2,90 a mt. 3,10 circa coperto in pannelli coibentati poggianti su struttura in ferro;
internamente suddiviso in due locali tramezzati in foratoni e privo di pavimentazione;
esternamente intonato e verniciato con apposizione di tre finestre e due porte.”, realizzato senza concessione edilizia.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con il quale parte ricorrente fa valere la violazione, omessa e falsa applicazione dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l’eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà ed irrazionalità della motivazione, per sviamento di potere, per carenza di istruttoria, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Gli interessati sostengono che l’art. 32 della norma citata, nel disciplinare le tipologie di abusi edilizi suscettibili di sanatoria, nonché le concrete modalità attraverso cui la sanatoria può essere concessa richiama espressamente i capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 le cui disposizioni, quindi si applicano anche al condono in questione. E poiché essi hanno presentato la domanda di condono entro il termine di legge, l’Amministrazione, prima di pronunciarsi su di essa non poteva dar luogo ad alcuna ordinanza di demolizione, senza prima averla valutata. Ma anche se si volesse interpretare che con la determinazione di demolizione l’Amministrazione comunale abbia inteso definire in senso negativo l’istanza di concessione in sanatoria avrebbe dovuto comunque esprimere nel provvedimento i motivi di diniego. Concludono per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, rassegnando opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 9 maggio 2005 l’istanza cautelare è stata accolta.

Il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 aprile 2010.

DIRITTO

Col proposto gravame i ricorrenti, residenti in Roma, impugnano il provvedimento in epigrafe, con il quale l’Amministrazione comunale ha ingiunto loro la demolizione delle opere abusive meglio in narrativa precisate, lamentando che quest’ultima non poteva procedere alla detta ingiunzione, in quanto avevano presentato in data 30 marzo 2004 la domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326 e che in base a tale norma la determinazione di demolizione del 9 dicembre 2004 non poteva essere proprio adottata, prima che il Comune si pronunciasse sull’istanza di condono.

La tesi va accolta ed il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto, come esposto in narrativa, risulta presentata domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 in data antecedente all’impugnativa dell’ordinanza di demolizione.

In tali casi, come ricostruito dalla sezione (

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