TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-18, n. 202301277
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 01277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2014, proposto da
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e G S, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Tilotta, in Catania, via G. Leopardi, 103;
contro
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. 6 del 13.2.2014 del Comune di Taormina (notificata il 17.2.2014) con la quale l'Amministrazione suddetta ha ordinato al Crupi la rimozione di "un tabellone con la scritta Parcheggio Crupi Parking", collocato su un terreno di proprietà del suddetto Crupi in asserita assenza di titolo autorizzativo (in una agli atti premessi, connessi e consequenziali, ivi compreso il "rapporto di servizio" del 4.2.2014, mai trasmesso al deducente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 13 marzo 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18 aprile 2014 e depositato in data 24 aprile 2014, M C adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, previa presentazione di dichiarazione ex art. 19 L. n. 241/1990 (depositata il 30.06.2005), del relativo progetto e della documentazione richiesta, il figlio del ricorrente, Crupi Giuseppe, aveva adibito il terreno di sua proprietà - sito in Taormina, identificato in catasto al foglio 4, particella 232 - a parcheggio auto all’aperto.
Ottenuta anche l’approvazione del tariffario, il predetto avviava l’attività, provvedendo altresì a collocare un cartello segnalante la rimessa e il relativo ingresso; insegna per la quale il Comune aveva regolarmente riscosso l’imposta sulla pubblicità e - all’occorrenza - anche intimato formalmente il relativo pagamento.
Tuttavia, con ordinanza del 13.2.2014 n. 6, notificata al ricorrente in data 17.02.2012, lo stesso Comune ordinava la rimozione della menzionata insegna, assumendone l’abusività per assenza di titolo autorizzativo ai sensi dell’art. 14 della legge n. 47 del 1985.
Insorgeva il ricorrente avverso la citata ordinanza, adducendone l’illegittimità per:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, da considerarsi non mera violazione formale, dal momento che se il ricorrente avesse saputo della pendenza del procedimento avrebbe potuto fornire le dovute delucidazioni, chiarire l’entità dell’insegna, segnalare l’equivoco facendo presente il regolare pagamento dell’imposta per la medesima insegna considerata abusiva e, in tal modo, evitare che venisse adottata l’ordinanza;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 37 del 1985 (in combinato disposto con l’art. 10 della legge 47 del 1985). Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n 47 del 1985 (ora, art. 35 del D.P.R n. 380/01). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
In tesi di parte ricorrente, il Comune avrebbe travisato la realtà fattuale: come dimostrato dalle foto allegate al ricorso si sarebbe trattato di una piccola insegna, amovibile, agganciata tramite morsetti alla ringhiera, non determinante alcuna occupazione di suolo né incrementi di volumi e