TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202300730
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 00730/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 258 del 2023, proposto da
- C C, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato G F N, con domicilio digitale in atti;
contro
- I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. V D, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della sede INPS, in Potenza, alla via Pretoria n. 263, e domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della nota del 4 aprile 2023 dell’INPS;
- per l’accertamento del diritto ai benefici economici ex art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987 – con il conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalla disposizione citata e per la condanna dell’INPS al relativo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il deducente, con ricorso depositato il 5 giugno 2023, è insorto avverso la nota in epigrafe, di diniego dell’inserimento, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, del beneficio di sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 -bis del D.L. n. 387/1987, e ha istato per l’accertamento del diritto alla rideterminazione di detta indennità.
2. L’INPS, costituitasi in giudizio, ha rappresentato di essere «in attesa dei pareri dei Ministeri vigilanti sul merito della questione giuridica, per come è stata risolta, in termini favorevoli ai ricorrenti in svariati giudizi dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato» e ha chiesto «il rinvio della trattazione del processo in attesa delle richiamate determinazioni dei Ministeri vigilanti».
3. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi, l’affare è transitato in decisione.
4. In “ limine litis ”, va disattesa, ai sensi dell’art. 73, comma 1 -bis , cod. proc. amm., la domanda di rinvio della trattazione della causa, non risultando in tutta evidenza sussumibile tra i “casi eccezionali” ivi richiamati l’esigenza dell’INPS (di carattere meramente organizzativo e non esplicante alcun rilievo esterno) di attendere le “determinazioni dei Ministeri vigilanti”.
5.1. Il Collegio, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiama il precedente conforme di questo Tribunale (decisione 7 luglio 2023, n. 453), di recente intervenuto sulla medesima questione, al quale qui si dà continuità, nel senso che: «Con l’art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”.
Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9 bis l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”).
Ai sensi dell’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. 231/1990 che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987.
Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15 bis, d.l. 379/1987 che, pertanto, non è più in vigore, venendo meno l’esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da una sentenza del 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a proposito della norma contenuta nell’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale.
Si aggiunge che il Codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990 ha, altresì, statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911. Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
Ciò premesso è chiaro il motivo per cui l’art. 1911 comma 3 c.o.m. faccia permanere in vigore, per tutte le forze di polizia, l’art. 6 bis d.l. 387/1987. L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6 bis d.l. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, l. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L’introduzione della disciplina recata dall’art.6 bis d.l. 387/1987 si accompagna infatti all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, come anticipato, l’art. 13 l. 804/1973 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682), d.lgs. 66/2010, come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 29/ 2012;l’art. 32, comma 9 bis, l. 224/1986 è stato abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001 e l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 872), d.lgs. 66/2010. Quanto all’ambito di applicazione dell’art.6 bis d.l. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 121/1981. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge 121/1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 d.l. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis. Del resto il d.P.R. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6 bis d.l. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto”) al personale che “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità;per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987.
Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare, ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Sussistono quindi i presupposti affinché l’appellante, già ricorrente in primo grado, benefici dell’istituto di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi riformare la sentenza gravata.
Si osserva, altresì, che non costituisce ulteriore requisito l’osservanza del termine decadenziale di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, ai sensi del quale la “domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.
In merito, il CGARS, con ordinanza cautelare n. 34 del 2022, si è già pronunciato nel senso che “la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art.