TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400310
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 00310/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2022, proposto dal Comitato per la tutela ambientale della Conca eugubina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P N e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Gubbio, l’Arpa Umbria, l’Azienda Unità sanitaria locale Umbria 1 e la Provincia di Perugia, non costituiti in giudizio;



nei confronti

di Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Augusto De Matteis e Mario Monacelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale della Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile – Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Umbria n. 13411 del 29.12.2021;

- di ogni provvedimento, anche non noto, presupposto, conseguente e conseguenziale, compresa la nota della Regione Umbria, Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali del 31.01.2022, protocollo n. 0018655-2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Il Comitato per la tutela ambientale della Conca Eugubina (di seguito, per brevità, “il Comitato”) ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la determinazione dirigenziale n. 13411 del 29.12.2021, con la quale la Regione Umbria ha preso atto della comunicazione di Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. (di seguito anche “Cementerie Barbetti” o “CAB”) di modifica non sostanziale dell’installazione già autorizzata per parziale sostituzione del combustibile tradizionale con combustibile solido secondario (CSS-combustibile o “CSS-C”) ed ha disposto l’aggiornamento ai sensi dell’art. 29- nonies , co. 1, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, co. 3, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 180/2021, dell’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di produzione di clinker in località Semonte nel Comune di Gubbio.

2. – A seguito di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 formulata da CAB il 2.05.2022, con atto notificato il 22.06.2022 e depositato il 28.06.2022 il Comitato ha trasposto il ricorso straordinario dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.

3. – L’impugnazione del Comitato è affidata a due articolati motivi.

Con il primo mezzo, il Comitato deduce la violazione degli artt. 9 e 32 Cost., dell’art. 191 TFUE degli artt. 29 e ss., 5 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e degli allegati IV, VII e VIII alla parte II del medesimo decreto e dell’art. 35, co. 2 e 3, del d.l. n. 77/2021 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione: premesso che i provvedimenti di autorizzazione ottenuti dalla controinteressata dal 1957 al 2018 non sono mai stati preceduti né da valutazione di impatto ambientale, né da verifica di assoggettabilità alla stessa, il Comitato ricorrente deduce, in primo luogo, che tali procedure avrebbero dovuto precedere i rinnovi di autorizzazione sin dal 1989, dal che discenderebbe l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato, e che, comunque, il cambiamento delle modalità di esercizio determinato dal nuovo combustibile avrebbe imposto la sottoposizione a VIA prima del provvedimento impugnato in considerazione dell’aumento delle emissioni inquinanti che ne sarebbe derivato rispetto a quanto già autorizzato; il Comitato ricorrente, inoltre, assegnando all’art. 35 del d.l. n. 77/2021 rilevanza meramente procedurale, sostiene le sue disposizioni non esonererebbero l’amministrazione dalla sottoposizione a valutazione di impatto ambientale dell’impianto sul quale tale valutazione non sia precedentemente stata condotta, con la conseguenza che nel caso di specie la Regione Umbria avrebbe dovuto valutare gli effetti diretti ed indiretti dell’utilizzo del combustibile solido secondario sull’uomo e sulle matrici ambientali o, quanto meno, disporre la valutazione dell’incidenza ambientale dell’impianto in considerazione della vicinanza dell’impianto ai siti di interesse comunitario delle “Serre di Burano” e dei “Boschi del Bacino di Gubbio”; l’impugnata determinazione sarebbe poi in contraddizione con i precedenti atti regionali, e in particolare con la determinazione dirigenziale n. 4939 del 10.05.2021, con la quale la Regione, recependo la nota dell’AUSL Umbria 1 del 9.03.2021, aveva disposto che il progetto di utilizzo del CSS-C fosse sottoposto a valutazione di impatto ambientale nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006.

Con il secondo motivo, il Comitato denunzia l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di precauzione, dei principi di trasparenza e imparzialità e per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: il Comitato cita diverse fonti dalle quali emergerebbe l’elevata presenza di sostanze tossiche per l’ambiente e per l’uomo e di inquinanti accumulatisi nell’ultimo trentennio in prossimità delle cementerie e rileva che l’attività industriale di produzione dei cementi e di frantumazione e macinazione di minerali e rocce è qualificata come industria insalubre dal decreto ministeriale del 5.09.1994, deducendone che la Regione avrebbe illegittimamente considerato l’utilizzo del CSS-C come modifica non sostanziale, omettendo quindi di sottoporre il progetto di cui si discute a valutazione di impatto ambientale ed in assenza di uno studio modellistico di ricaduta delle emissioni, laddove, invece, il principio di precauzione avrebbe richiesto di valutare l’impatto in termini di inquinamento e di aumento dei rischi sanitari del ricorso al nuovo combustibile; sempre con riguardo all’istruttoria sulla qualità dell’aria, il Comitato deduce che l’inattendibilità dei dati rilevati dall’Arpa Umbria, la cui imparzialità sarebbe compromessa dalla percezione di contributi in conto esercizio proprio da parte delle cementerie operanti nella Conca eugubina.

Con il proprio ricorso, il Comitato ha anche chiesto che sia disposta una verificazione, da affidare all’ISPRA e all’Istituto superiore di sanità, sulla potenziale incidenza sull’ambiente e sulla salute umana dell’attività del cementificio della controinteressata, considerato anche l’accumulo di inquinanti negli anni. L’istanza è stata reiterata con la memoria del 27.02.2024, con la quale il Comitato ricorrente ha chiesto altresì l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

4. – Si sono costituite per resistere al ricorso tanto Cementerie Barbetti quanto la Regione Umbria.

Entrambe le parti resistenti, oltre a contestare la fondatezza dei motivi di impugnazione, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato, in assenza di adeguata rappresentatività dello stesso (stante l’esiguità della sua compagine associativa, nella quale, peraltro, non figurerebbero soci residenti nel territorio direttamente interessato dalla presenza degli impianti di cui si controverte) e di sufficiente stabilità, continuità e consistenza della sua attività.

5. – In vista della discussione della causa, le parti hanno scambiato memorie e repliche.

6. – All’udienza pubblica del 9 aprile 2024 le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.

7. – L’infondatezza nel merito delle censure formulate dal Comitato ricorrente – che peraltro hanno già costituito oggetto del ricorso del Comune di Gubbio deciso da questo Tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 29 del 12 gennaio 2023 – consente di soprassedere sulle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti.

8. – L’atto regionale impugnato dal Comitato è stato emesso in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 35, co. 2 e 3, del decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, che è opportuno richiamare insieme alle altre disposizioni rilevanti ai fini del decidere.

Ai sensi del comma 2, « gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n.

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