TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2022-02-03, n. 202200062
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Pubblicato il 03/02/2022
N. 00062/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F I in Catanzaro, corso Giuseppe Mzzini n. 74;
contro
Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, domiciliataria
ex lege
in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dal Prefetto di Catanzaro del 10.11.2021 di divieto di detenzione armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso :
- che l'interesse privato al possesso di un'arma, deve, di regola, cedere di fronte all'interesse superiore dello Stato a tutelare, in via esclusiva, la sicurezza dei cittadini. Il punto di equilibrio, in concreto, tra gli interessi pubblico di tutela della sicurezza e incolumità pubblica e quello privato alla detenzione e all’utilizzo di un’arma è individuato, oltre che mediante il rilascio della autorizzazione in presenza di accertati requisiti di affidabilità, mediante l’esercizio della facoltà del Prefetto di vietare la detenzione della armi (art. 39 TULPS) ed al Questore di revocare la concessa licenza (art. 43);
Considerato :
- che risulta assorbente per la decisione dell’istanza cautelare il profilo del periculum in mora ;
- che, infatti, la temporanea impossibilità di detenere armi non configura un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente;
- che tale valutazione risulta ancor più confermata alla luce dell'interesse pubblico cui è finalizzata l'attività amministrativa di regolamentazione dell'uso sulle armi;
- che nella valutazione sommaria della fase cautelare il provvedimento non appare neppure reprensibile, posto che i riscontrati rapporti con colleghi di lavoro pregiudicati/prevenuti si caratterizzano per stabilità tale da giustificare il giudizio di inaffidabilità (v. per tutte, Consiglio di Stato, sez. III, 6/6/2016, n. 2406);
Ritenuto , pertanto:
- che l’istanza cautelare debba essere rigettata;
- che le spese della fase cautelare debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza;