TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-11-21, n. 201800915
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2018
N. 00915/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2012, proposto da
Condominio di via Fereggiano 30, rappresentato e difeso dagli avvocati S R e M F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via A. Cecchi, 2/16;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
del provvedimento 22.8.2012, prot. 256393, concernente l’obbligo di concorrere alle spese per le operazioni di pulizia e smaltimento dei materiali di sovralluvionamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.11.2012 il Condominio di via Fereggiano n. 30, ubicato in fregio al torrente omonimo, sul quale è collocata una passerella pedonale che ne costituisce l'unica via di accesso, ha impugnato il provvedimento 22.8.2012, prot. 256393, con cui il comune di Genova, nell’informare dell'avvio di operazioni di pulizia e allontanamento dei detriti dall’alveo del torrente, ha comunicato che il condominio dovrà concorrere alle relative spese in qualità di frontista di sponda sinistra, ai sensi degli artt. 868 e 917