TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-25, n. 201102010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-07-25, n. 201102010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102010
Data del deposito : 25 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01815/2010 REG.RIC.

N. 02010/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01815/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2010, proposto da:
Soc. Coop. Sociale Azione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P D, con domicilio eletto presso P C in Catania, via Umberto, 296;

contro

Comune di Comiso;

per l'ottemperanza al

DECRETO INGIUNTIVO N. 691/09 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 il dott. A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto ingiuntivo n. 9691/2009 emesso in favore della società ricorrente e nei confronti del Comune di Comiso, dal Tribunale di Ragusa;

Rilevato che il suddetto decreto non è stato opposto come certificato dalla cancelleria del predetto tribunale in data 28/05/2010;

Visto l’atto di diffida e messa in mora notificato in data 11/03/2010, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 del R.D. 642/1907;

Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 37 L. Tar per l’esecuzione del D.I. sopra indicato, rimasto ineseguito;

Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Comiso di eseguire il decreto ingiuntivo, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – le somme integrali indicate nel predetto decreto ingiuntivo, oltre alle spese del procedimento e gli interessi legali sino al soddisfo;

Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio in possesso delle necessarie professionalità, che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;

Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l’intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;

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