TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2012-10-30, n. 201200594
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N. 00594/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2010, proposto da P C, rappresentata e difesa dall’avv. S S, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I, n. 43, presso lo studio legale <<V C ed altri>>,
contro
- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., nonché Direzione Generale III – Servizio Infrastrutture rurali della Regione Molise, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentante e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono domiciliate;
- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p. t., nonché Soprintendenza per i beni archeologici del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentanti e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati;
nei confronti di
Paglione Italo e figlio Claudio S.n.c., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Mancini, presso il cui studio in Campobasso, via Garibaldi n. 47, è domiciliata,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 168 del 3.6.2010, a firma del Dirigente Responsabile della Direzione Generale III – Assessorato all’agricoltura e foreste – servizio infrastrutture rurali, comunicata alla ricorrente con la nota prot. n. 0036610/10 datata 8.6.2010, pervenuta il 10.6.2010, con la quale è stata accordata alla ditta controinteressata, per un periodo di cinque anni, la concessione di suolo tratturale sul tratturo Cortile Matese, in agro di Campobasso, per uso strada di accesso già esistente;2)gli atti preordinati, consequenziali e connessi, ivi compreso in particolare il parere favorevole espresso sull’istanza della ditta controinteressata dalla Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, con nota prot. n. 3192/2010 datata 11.5.2010;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria delle Amministrazioni intimate, nonché la comparsa di costituzione e risposta della parte controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente, proprietaria di un terreno in agro di Campobasso (foglio 35, p.lle 47, 50, 86 e 285) adiacente al tratturo Cortile Matese, avendo ottenuto a suo tempo una concessione di 5250 mq. di suolo tratturale per una strada di accesso, si oppone ora a un’analoga concessione alla società controinteressata, proprietaria di un suolo confinante (foglio 35, partita 11186, p.lla 284). La ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 168 del 3.6.2010, a firma del Dirigente Responsabile della Direzione Generale III – Assessorato all’agricoltura e foreste – servizio infrastrutture rurali, comunicata alla ricorrente con la nota prot. n. 0036610/10 datata 8.6.2010, pervenuta il 10.6.2010, con la quale è stata accordata alla ditta controinteressata, per un periodo di cinque anni, la concessione di suolo tratturale sul tratturo Cortile Matese, in agro di Campobasso, per uso strada di accesso già esistente;2)gli atti preordinati, consequenziali e connessi, ivi compreso in particolare il parere favorevole espresso sull’istanza della ditta controinteressata dalla Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, con nota prot. n. 3192/2010 datata 11.5.2010. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della L.R. 11.4.1997 n. 9, nonché dell’art. 13 del Regolamento regionale n. 1 dell’8.1.2003, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento dal pubblico interesse e dalla causa tipica, eccesso di potere sotto plurimi e ulteriori profili.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituiscono le Amministrazioni intimate (statale e regionale), deducendo – anche con successiva memoria e con note di deposito - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza presidenziale n. 385 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione regionale intimata dà esecuzione.
All’udienza del 26 luglio 2012, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso, pur prescindendo dai dedotti profili d’inammissibilità, è da ritenersi infondato.
III – La ricorrente, avendo ottenuto a suo tempo una concessione di suolo tratturale per realizzare un accesso al suo fondo, si oppone ora ad analoga concessione alla società controinteressata, proprietaria di un suolo confinante (foglio 35, partita 11186, p.lla 284). Nondimeno, le doglianze della ricorrente sono inattendibili.
La società controinteressata, invero, ha ottenuto – con l’impugnata determina dirigenziale n. 168 del 3.6.2010 della Regione Molise – la <<concessione di suolo tratturale sul tratturo Cortile Matese, per uso strada di accesso già esistente e senza modifica dello stato dei luoghi>>, di guisa che il fondo stradale, per prescrizione della medesima determinazione regionale, dovrà rimanere solo imbrecciato. Il provvedimento concessorio è stato, peraltro, adottato sulla base di un parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Molise (con l’impugnata nota prot. n. 3192 datata 11.5.2010).
Sennonché, la ricorrente, concessionaria della medesima strada di accesso, non accetta di condividere con la ditta controinteressata l’uso del primo tratto di quella strada demaniale e deduce, sostanzialmente, tre censure: 1)il terreno della ditta controinteressata non sarebbe un fondo intercluso, poiché ad esso si accederebbe comodamente dalla S.S. 87, talché non ricorrerebbe il presupposto di cui all’art. 13 comma secondo lett. a) del Regolamento regionale 8.1.2003 n. 1, vale a dire l’esigenza di <<passaggio e transito per il raggiungimento di fondi interclusi>>;2)vi sarebbe, nella specie, una disparità di trattamento rispetto ad analoghi casi (Ioffredi Aurelio e altri), per i quali la concessione tratturale è stata negata;3)l’atto sarebbe viziato, poiché fa insistere due concessioni identiche sulla stessa area demaniale.
A tal riguardo, deve considerarsi che il Regolamento regionale n. 1/2003 – richiamato dalla ricorrente - non è più in vigore, essendo stato sostituito dal Regolamento 30.6.2007 n. 15, di esecuzione della L.R. 11.4.1997 n. 9, in materia di <<tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale>>. Anche a non voler considerare tale aspetto formalistico, nella sostanza emerge che la ricorrente non consideri la ragione fondamentale per la quale si è accordata la concessione tratturale alla ditta controinteressata, vale a dire il fatto che la preesistenza di una strada di accesso (quella a servizio del fondo della ricorrente) rende superflua la modifica dello stato dei luoghi. La ragione per la quale il controinteressato ha ottenuto la concessione è più che valida e spiega il perché ad altri soggetti - per i quali sarebbe stata necessaria una modifica dello stato dei luoghi - l’assenso è stato negato.
Non vi è neppure identità nelle superfici oggetto della concessione (peraltro individuate nelle planimetrie depositate presso l’Ufficio tratturi), poiché si tratta degli accessi da due fondi diversi e contigui, anche se la strada demaniale in uso è la medesima.