TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-11-27, n. 201406113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-11-27, n. 201406113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406113
Data del deposito : 27 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05933/2005 REG.RIC.

N. 06113/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05933/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5933 del 2005, proposto da:
W T, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso G S in Napoli, via dei Mille, 16;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. G M T, con domicilio eletto presso G M T in Napoli, via S.Lucia,81-C/0 Avvocatura Regionale.

per l'annullamento

nota prot.558919 del 28.6.2005 e del decreto dirigenziale regionale n. 263/2005 recante revoca della licenza di guida turistica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il gravame in scrutinio il ricorrente, all’epoca dell’azione dipendente del Ministero per i Beni e le Attività culturali con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, impugna la nota del 28.6.2005 e il decreto dirigenziale n. 263/2005 con i quali la Regione Campania disponeva la revoca della licenza di esercizio per l’attività professionale di guida turistica ex art. 11 L. Reg. n. 11/1986, motivata con il rilievo che detta norma sancisce l’incompatibilità dell’attività di guida turistica con qualunque rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Premette in fatto il deducente che proprio a causa della parzialità del rapporto di lavoro con l’Amministrazione statale è stato indotto a partecipare alle selezioni per l’iscrizione nell’albo delle guide turistiche, brillantemente superate allo scopo di poter integrare i propri redditi da lavoro dipendente.

1.2. Si costituiva la Regione Campania con memoria e documenti del 6.10.2005.

La Sezione respingeva la domanda cautelare con Ordinanza n. 2836 del 6.10.2005 ritenendo la fattispecie analoga a quella già decisa negativamente con Sentenza n. 15436/2005.

Le parti non producevano memorie per il merito.

Alla pubblica Udienza del 19.6.2014 sulle loro conclusioni la causa è stata ritenuta in decisione.

2.1. Deve il Collegio dissentire dalla affermata analogia con il caso di cui alla citata sentenza, di cui è parla nell’Ordinanza cautelare.

Invero a ben guardare, il caso di cui a r.g. n. 54/2005, negativamente deciso dalla Sezione con la sentenza 15436/2005 invocata dalla Regione, era caratterizzato dalla circostanza per cui la destinataria del provvedimento di revoca della licenza di guida turistica per incompatibilità, era una dipendente a tempo indeterminato e pieno, siccome docente di materie letterarie nelle scuole medie inferiori, immessa in ruolo in data 1 settembre 2001.

Viceversa, nella vicenda al vaglio della Sezione il ricorrente è dipendente a tempo parziale, oltretutto determinato, del Ministero dei beni culturali.

Ragion per cui le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto in allora con la predetta sentenza non sono in tutto sovrapponibili a quelle cui dovrà pervenirsi nella fattispecie all’esame.

Ebbene, a tal riguardo fondato ed assorbente si prospetta il quarto motivo di ricorso, con cui il deducente, rubricando violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e del D.M.

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