TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-07-31, n. 200901456

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-07-31, n. 200901456
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200901456
Data del deposito : 31 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01486/2006 REG.RIC.

N. 01456/2009 REG.SEN.

N. 01486/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2006, proposto da:
Societa' Merlino F.&C. Revisione Auto Sas, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Milena Ciarcià, a Catania, via Pola 36;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Assessorato Regionale Turismo,Comunicazioni e Trasporti, Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge a Catania, via Vecchia Ognina 149;
Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 2032 del 23/02/06, emanato dal Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Siracusa – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni – Assessorato Turismo, Comunicazione, Trasporti, con il quale si respinge l’istanza acquisita il 03/01/06, finalizzata ad ottenere il rinnovo della concessione ex art. 80 comma 8 e 9 del D.L. del 3 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.);
nonché dei verbali di sopralluogo redatti in data 23/07/05 e 26/01/06.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Assessorato Regionale Turismo,Comunicazioni e Trasporti, e Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/07/2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La società ricorrente è stata titolare di concessione per l’esercizio dell’attività di revisione veicoli, SR/AE2 n. 36, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del C.d.S., rilasciata nel 2000, a seguito di istanza inoltrata il 04/12/1999 Prot. n. 15972.

Al ricorrere della scadenza del quinquennio di vigenza dell’autorizzazione all’attività di revisione auto, in data 27 luglio 2005 il legale rappresentante della società ha inoltrato formale istanza di rinnovo.

A seguito di tale istanza, il 23.09.2005, presso la sede della ricorrente è stato effettuato sopralluogo ispettivo, per l’accertamento dei requisiti tecnico/amministrativi del centro di revisione, al fine del rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del C.d.S.

Non ricevendo alcuna notizia, la ricorrente ha sollecitato l’Amministrazione, il 03.11.2005, 28.12.2005 e 03.01.2006.

In data 26.01.2006 è stato espletato ulteriore sopralluogo, tendente ad accertare la disponibilità di spazi e locali, la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni elencate dalle tabelle previste dal Decreto del Ministero dei trasporti n. 406 del 30/07/1997, nonchè l’effettivo esercizio delle attività di meccanica, motoristica carrozzeria, elettrauto, gommista.

In data 21/02/2006 il legale rappresentante della società ricorrente ha chiesto la riattivazione del servizio telematico e il relativo collegamento C.E.D.

A seguito dell’ultimo sopralluogo il rinnovo dell’autorizzazione alla revisione auto è stato negato, per cui, con atto notificato il 26.04.2006, e depositato il successivo 24.05, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, nonché i due verbali di sopralluogo.

Con ordinanza n. 1178 del 19.07.2006 la

II

Sezione di questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 07.07.2009 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.

La ricorrente ha fatto valere i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione dell’art. 80, comma 8 e seguenti, del d.lgs. 285/92 codice della strada, degli artt. 239, 240 e 241 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dell’appendice X, tutti come modificati dal D.P.R. 5/6/2001 n. 360. Travisamento di fatti;
difetto di istruttoria;
eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta e per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Il legislatore ha individuato l’obbligo, per le officine autorizzate alla revisione, di possedere esclusivamente le attrezzature e le strumentazioni indicate all’appendice IX del Titolo II del D.P.R. 16.12.92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e non anche altre. In particolare, nessuna menzione vi è nell’attuale formulazione della norma “delle attrezzature indicate nelle tabelle approvate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, necessarie per le proprie attività di sezione”.

2) Violazione dell’art. 80 del C.d.S. e dell’art. 240 del Regolamento di esecuzione, in materia di Responsabile Tecnico. Eccesso di potere per difetto ed erroneità di motivazione anche in punto di interesse pubblico. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, dell’ingiustizia manifesta e della contraddittorietà dei provvedimenti impugnati.

L’Amministrazione, violando ogni regola procedurale, ha effettuato due ravvicinate ispezioni al fine di rinnovare la stessa autorizzazione, e ha riscontrato a distanza di un breve lasso di tempo, difetti e carenze diversi. Relativamente al responsabile Tecnico nulla emerge nel primo sopralluogo, mentre a seguito del secondo si contesta la mancanza di un responsabile tecnico per la sezione gommista. Ma dalle diverse norme regolanti la materia emergerebbe che il Responsabile Tecnico in seno alle autofficine è unico, e ad un unico soggetto va riferita la responsabilità di tutte le fasi della revisione.

3) Violazione dell’art. 80 del C.d.S. e dell’art. 239 del Regolamento di esecuzione, in materia di locali da destinare all’attività di revisione auto.

Nessuna norma prescrive la necessità di spazi appositi per l’esercizio della sezione carrozzeria, perché per le imprese autorizzate alla revisione, relativamente ai locali, è richiesto esclusivamente che la superficie di officina non sia inferiore a 120 mq. E la ricorrente, come indicato in entrambi i verbali, vanta uno spazio totale di mq.

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