TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-01-15, n. 201800458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-01-15, n. 201800458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800458
Data del deposito : 15 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00458/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01422/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2010, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati G T ed A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18;

contro

il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- del comunicato del Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2009 avente ad oggetto: “Perdita del gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale <D> – art. 64 legge 23/12/2000 n.388 e comma 7, art. 2 quater del D.L. 7 ottobre 2008 n.154, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2008 n. 18” ;

- del comunicato del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2009;

- nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I - Con il presente ricorso il Comune di Napoli ha impugnato il comunicato del Ministero dell’Interno datato 1°.12.2009, avente ad oggetto: “Perdita del gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale <D> – art. 64 legge 23/12/2000 n.388 e comma 7, art. 2 quater del D.L. 7 ottobre 2008 n.154, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2008 n. 18” ed il comunicato del Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia del territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2009.

II - Detto Ente ha dedotto i seguenti motivi di doglianza: violazione e falsa applicazione della legge 4.12.2008, n. 189 - violazione e falsa applicazione della legge 23.12.2000, n. 388 - difetto di motivazione – contraddittorietà - contrasto con precedenti – illogicità - violazione dell’art.11 disp. attuazione del codice civile: violazione del principio della irretroattività delle leggi nel tempo - violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 149 e segg. del d.lgs. n. 267/2000 - violazione dei principi di annualità, continuità e competenza del bilancio - violazione degli artt. 5 e 117 Cost. - illegittimità costituzionale.

Dall’art. 64 della legge n. 388/2000 si evince che i presupposti per ottenere il contributo statale sono, da un lato, l’accatastamento degli immobili di categoria “D” precedentemente dichiarati dai contribuenti a scrittura contabile o rendita presunta, dall’altro, una perdita di gettito conseguente agli accatastamenti, superiore a € 1.549,57 ed allo 0,5% della spesa corrente.

Con il decreto ministeriale n. 197/2002 si sono stabilite le modalità di trasmissione del certificato, secondo il fac-simile all’uopo predisposto.

Successivamente, con il decreto-legge n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2008, è stato chiesto ai Comuni di riprodurre le certificazioni, già a suo tempo trasmesse, relative agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005.

È poi intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno FL 6/2008 del 24.12.2008, la quale, al punto 3, avrebbe chiarito che, per gli anni successivi alla prima certificazione, la perdita del gettito viene calcolata sommando la perdita dell’anno precedente con la perdita quantificata nell’anno da certificare.

Con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.12.2008, prot. 27100, si è precisato: “Il comma 3 dell’articolo 2 prevede che il contributo statale è determinato sulla base della differenza tra il gettito dell’ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili in una delle categorie censite nel gruppo catastale D, considerando la base imponibile risultante prima dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, ed il gettito dell’ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.” .

Con il comunicato del 23.1.2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato: “In ordine alle modalità di calcolo dei limiti di importo e di percentuale rispetto alla spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato, si precisa che detti limiti devono essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati per i quali è stata attribuita la rendita nell’anno di riferimento e che hanno determinato la perdita per la quale si richiede il contributo statale.” .

Infine con il comunicato datato 1.12.2009, successivamente pubblicato, sono stati attribuiti e resi noti gli importi riconosciuti al Comune di Napoli, a titolo di contributo per il minor introito a titolo di I.C.I..

In tal modo il Comune di Napoli si è visto ridurre i trasferimenti già riscossi, con conseguente obbligo di restituzione, e decurtare ulteriormente, per il futuro, i trasferimenti statali.

Secondo la prospettazione attorea, dovrebbe aversi riguardo, per ciascun anno, ai nuovi mancati introiti riferiti all’anno in corso, nonché a quelli verificatisi negli anni precedenti, dal momento che il mancato introito, una volta verificatosi, si perpetua e si ripete anche negli anni successivi.

Pertanto, gli atti impugnati sarebbero stati adottati in violazione delle norme precedentemente richiamate e del principio di irretroattività, di affidamento e di immodificabilità di situazioni e posizioni soggettive consolidate e definite.

Essi, inoltre, inciderebbero illegittimamente su esercizi finanziari, i cui bilanci e rendiconti sono stati già approvati dall’Ente per ciascun anno di riferimento, in violazione deli suindicati norme e principi che disciplinano la materia.

Qualora volesse ritenersi che l’interpretazione contenuta negli atti impugnati derivi da quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del d.l. n. 154/2008 come convertito dalla l. n. 189/2008, si denuncia l’illegittimità costituzionale di tale norma, per contrasto con le norme e principi sopra enunciati.

III - Si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze.

III.1 - Essi dapprima, con una memoria depositata il 9.3.2010, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto gli atti con lo stesso impugnati sarebbero solamente meri atti illustrativi della disciplina normativa applicabile, privi, perciò, della natura di vero e proprio provvedimento amministrativo definitivo, come tale, suscettibile di un’autonoma impugnazione.

III.2 - Inoltre hanno evidenziato che già con il comunicato del 23.1.2009, rispetto al quale il successivo comunicato del Ministero dell’Interno costituirebbe un mero atto attuativo ed ulteriormente ricognitivo dell’esistente, il Ministero dell’Economia e Finanze avrebbe chiaramente esposto i limiti imposti ai Comuni per la richiesta dei contributi, chiarendo che l’art. 64 della legge n. 388/2000 imporrebbe espressamente il raffronto con la spesa corrente di ciascun anno e che, pertanto, non sarebbe stato consentito il trascinamento, voluto dal Comune ricorrente, in un’annualità successiva, delle perdite relative a fabbricati già oggetto di attribuzione di rendita catastale nell’anno precedente e che sarebbero conseguentemente computate per un anno in cui non si è verificata la condizione prevista dalla legge per richiedere il contributo.

Tale chiarimento, peraltro, sarebbe stato, a sua volta, già contenuto nella circolare del 24.12.2008, che distinguerebbe tra la perdita registrata nei vari anni e la somma che deve essere di volta in volta certificata per il trasferimento.

Conseguentemente il ricorso sarebbe tardivo.

III.3 - Le Amministrazioni costituite hanno inoltre controdedotto alle censure di parte ricorrente.

III.4 - Con successiva

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