TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-08-05, n. 201910326
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Pubblicato il 05/08/2019
N. 10326/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12319/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12319 del 2006, proposto da
R H U, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appiano, 8;
contro
Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'C M, domiciliataria in Roma, via Tempio di Giove, 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
G A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio Vii, 225;
Soc Hilary, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appiano, 8;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale del Comune di Roma n. 375 emessa in data 9/11/2006 con la quale, in rettifica dell’ordinanza sindacale n. 372 del 6/11/2006, veniva ordinato di “liberare Via Giolitti dalle postazioni commerciali site sul marciapiede a ridosso dell’accesso della stazione ferroviaria di Roma Termini”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale del Comune di Roma n. 375 emessa in data 9/11/2006 con la quale, in rettifica dell’ordinanza sindacale n. 372 del 6/11/2006, veniva ordinato di “liberare Via Giolitti dalle postazioni commerciali site sul marciapiede a ridosso dell’accesso della stazione ferroviaria di Roma Termini”.
Espone, in punto di fatto:
di essere titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica, giusta reversale di voltura per gestione n. 659192, rilasciatagli in data 3.11.2005, dalla sig.ra G A, ora ceduta alla società Hilary srl. In virtù di tale autorizzazione ed in conformità sia delle circolari e norme regolamentari relative all’esercizio del commercio per le licenze cc.dd. “anomale” (da ultimo le deliberazioni G.C. Roma nn. 103/03 e 175/03), sia della domanda di conversione del posteggio proposta dalla dante causa, il banco di vendita è sempre stato posizionato, sin dagli anni ’50, sul sito abituale di “Via Giolitti a ridosso del muro pieno a mt. 10 circa dall’uscita della galleria di testa della Stazione Ferroviaria Roma Termini (adiacente la tabella informativa) ed a mt. 20 dall’uscita della metro”.
che in data 11 novembre 2006 veniva notificata l’ordinanza sindacale del Comune di Roma n. 375 emessa in data 9/11/2006 con la quale, in rettifica dell’ordinanza sindacale n. 372 del 6/11/2006, veniva ordinato di “liberare Via Giolitti dalle postazioni commerciali site sul marciapiede a ridosso dell’accesso della stazione ferroviaria di Roma Termini”.
Tale ordinanza rettificava parzialmente la precedente ordinanza sindacale n. 372, emessa dal Sindaco di Roma in data 6/11/2006, con la quale, per asseriti motivi contingibili ed urgenti connessi all’ordine ed alla sicurezza pubblica, si ordinava di liberare l’intera Via Giolitti da qualsiasi forma di occupazione di suolo pubblico insistente sulla stessa via.
che a causa di tale ordinanza il posteggio del ricorrente veniva spostato temporaneamente nelle vicinanze del precedente posteggio ovverosia in Piazza dei Cinquecento, e poi successivamente ancora spostato;
Tanto premesso, parte ricorrente deduce le seguenti doglianze:
l’ordinanza sindacale del Comune di Roma n. 375 emessa in data 9/11/2006 con la quale, in rettifica dell’ordinanza sindacale n. 372 del 6/11/2006, veniva ordinato di “liberare Via Giolitti dalle postazioni commerciali site sul marciapiede a ridosso dell’accesso della stazione ferroviaria di Roma Termini”.
1) Violazione degli artt. 7, 8 e 10;eccesso di potere per difetto di procedimento, contraddittorietà e disparità di trattamento , in quanto mancherebbe l’avviso di avvio del procedimento, nonostante non si ravvisino particolari ragioni di urgenza che ne giustifichino l’omissione;
2) Violazione dell’art. 44, l. reg. 33/99, comma 3 bis, dovendo essere assicurato al ricorrente un posteggio equivalente;
3) Eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto o carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di idonea motivazione, in quanto il banco del ricorrente, essedo mobile e di modeste dimensioni, non costituirebbe un alcun ostacolo alla libera e sicura via di esodo dalla stazione;l’ubicazione del posteggio de quo è inoltre in linea con quanto previsto dalla ordinanza del Prefetto di Roma del 2005;vi sarebbe pertanto difetto di motivazione e di istruttoria. Infine, non risulta notificata la presupposta ordinanza n. 372 del 2006.
Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
La signora Gianserra è intervenuta ad adiuvandum sostenendo le ragioni di parte ricorrente.
L’amministrazione comunale si è costituita e ha depositato una memoria nella quale ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse dal momento che con esso si impugnano dei provvedimenti ormai superati dalla disciplina successiva relativa alla materia oggetto del contendere. Il bene della vita richiesto, ovvero la possibilità di esercitare l’attività di vendita nella postazione originaria, sita in Via Gioberti e Via Giolitti fino all’angolo con Via Daniele Manin, non sarebbe in ogni caso più conseguibile, perché in contrasto con gli accordi del 2015 tra l’Amministrazione Comunale e le Ferrovie dello Stato per la sicurezza di quell’area, non impugnati.
Nessuna utilità potrebbe trarre pertanto il ricorrente, né l’interveniente ad adiuvandum, dall’accoglimento del presente ricorso.
Riferisce inoltre Roma Capitale che, successivamente all’adozione dell’Ordinanza n. 372 del 2006, al Sig. R H è stata rilasciata, dal Municipio Roma Centro Storico, la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 18.01.2008, impugnata anche dalla titolare dell’azienda commerciale la Sig.ra G A, innanzi al Tar del Lazio con ricorso R.G. 3581/08.
Il TAR Lazio con due ordinanze cautelari, rispettivamente n. 5607/2008 e n. 1734/2009, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare degli atti emessi dall’Amministrazione. Prendendo atto delle decisioni del Tar Lazio, nelle more del ricorso pendente, il Municipio ha autorizzato, con la nota prot. CA/ 46537 del 16.06.2009, la Sig.ra G A a svolgere la propria attività nella precedente localizzazione, e cioè in Via Gioberti e Via Giolitti fino all’angolo con Via Daniele Manin.
Successivamente, la postazione è stata ricollocata con D.D. n. 2037 del 20.07.2016 in Via Giovanni Amendola con un banco di 12,00 mq. Ciò è avvenuto a seguito delle Note Prot. n. 14537 del 07.09.2015 e n. 146446 del 08.09.2015 inoltrate da Grandi Stazioni S.p.a. e FS Sistemi Urbani a questa Amministrazione, con cui è stato comunicato parere negativo al permanere dei posteggi di commercio su area pubblica sulla Piazza, sito di proprietà demaniale.
Per tali ragioni, Roma Capitale sostiene che non possa ravvisarsi alcun danno in capo ai ricorrenti, posto che essi hanno operato senza alcuna interruzione di servizio.
Anche parte ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza, insistendo nelle proprie precedenti difese.
All’odierna udienza, sentita la difesa di parte ricorrente sulla eccezione di improcedibilità del ricorso, la quale ha confermato la permanenza del proprio interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto. Tale circostanza esime il Collegio dall’esame della eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la qual pure potrebbe avere profili di fondatezza.
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 l. 241/90 in quanto non gli sarebbe stato notificato un avviso di avvio del procedimento di revoca.
Il motivo non può trovare accoglimento.
L’impugnata ordinanza, come quella da essa rettificata, è stata assunta dal sindaco di Roma con i suoi poteri di ordinanza posti a garanzia dell’incolumità pubblica. Essa pertanto è adottata con poteri di urgenza e ha inoltre carattere di generalità, il che osta ad una previa comunicazione di avviso di avvio del procedimento a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Non si tratta infatti di un provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo, ma della previsione di una necessaria ricollocazione delle attività già autorizzate in via Giolitti, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la mancata garanzia per il ricorrente di un posteggio equivalente.
Tale doglianza risulta infondata in fatto.
E’ agli atti documentato che il posteggio della ricorrente è stato dapprima, in ottemperanza a due pronunce cautelari rese in altro giudizio, autorizzato, con la nota prot. CA/ 46537 del 16.06.2009, in Via Gioberti e Via Giolitti fino all’angolo con Via Daniele Manin. Successivamente, la postazione è stata ricollocata con D.D. n. 2037 del 20.07.2016 in Via Giovanni Amendola con un banco di 12,00 mq.
Con il terzo motivo, parte ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto o carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di idonea motivazione, in quanto il banco del ricorrente, essedo mobile e di modeste dimensioni, esso non costituirebbe un alcun ostacolo alla libera e sicura via di esodo dalla stazione.
Si tratta evidentemente di una considerazione non condivisibile. Le esigenze di pubblica incolumità sottese all’adozione dell’atto impugnato non avrebbero potuto essere tutelate diversamente da quanto prescritto, in quanto ragionevolmente i tempi per la rimozione di un banco, per quanto di modeste dimensioni, non sono compatibili con l’esigenza di garantire una rapida e sicura via di esodo dalla stazione.
Né appare rilevante la circostanza che l’ubicazione del posteggio de quo fosse rispondente alle prescrizioni di cui alla ordinanza del Prefetto di Roma del 2005, trattandosi di ordinanza precedente a quella impugnata e pertanto non più attuale.
Per le ragioni sopra declinate deve dunque escludersi che vi siano i dedotti vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. Infine, non appare dirimente la circostanza che non risulta notificata al ricorrente la presupposta ordinanza n. 372 del 2006, posto che la lesività del provvedimento si ritrae dalle modifiche a quest’ultima apportate dalla ordinanza impugnata nell’odierno giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Ne consegue, di necessità, anche l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.