TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-01-15, n. 202400031
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00031/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2023, proposto dalla
Azienda Agricola Mauro Benedetti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
ADER - Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- dell’intimazione n. 11520239005514504000 in data 30/10/2023, emessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato alla ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento 30020180000011677000 asseritamente notificata in data 10 dicembre 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ) in relazione alla campagna lattiera 2002, per un importo complessivo di € 55.340,08, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione, oltre a diritti di notifica;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare dell’atto di iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale n. 30020180000011677000, notificata il 10/12/2018 (nuovo numero di riferimento 11520207180082958000 – doc. 1- bis ), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’ADER - Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto in data 8 gennaio 2024, con cui parte ricorrente chiede il passaggio della causa in decisione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per le parti intimate la difesa erariale come specificato nel verbale e preso atto della su indicata richiesta della ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda agricola Mauro Benedetti, produttrice di latte fresco bovino operante nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, con ricorso ritualmente notificato il 9 novembre 2023 e depositato il successivo 6 dicembre 2023, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- dell’atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), con il quale le è stato sollecitato l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 30020180000011677000 asseritamente notificatale in data 10 dicembre 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ) in relazione alla campagna lattiera 2002, per un importo complessivo di € 55.340,08, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione, oltre a diritti di notifica;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare dell’atto di iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale n. 30020180000011677000, notificata il 10/12/2018 (nuovo numero di riferimento 11520207180082958000 – doc. 1 -bis ), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.
1.1. A sostegno della domanda azionata ha dedotto:
1) “Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater ed 8-quinquies della legge n. 33/2009 per iscrizione a ruolo di debiti annullati e per violazione dell’art. 21-septies, comma 1, della legge n°241/90 per violazione del giudicato”;
2) “Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente”;
3) “Illegittimità derivata per violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione dell’intimazione, della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti”;
4) “Illegittimità derivata per violazione di legge per violazione dell’art. 1194 c.c.”;
5) “Violazione di legge per violazione degli artt. 8-ter e 8-quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo”;
6) “Violazione di legge per vizio derivato per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.P.R. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi”.
2. L’AGEA –