TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-07-13, n. 202300094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-07-13, n. 202300094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300094
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 00487/2023 REG.RIC.

N. 00094/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00487/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2023, proposto da

NTR

Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B e U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza prot. n. 107 del 6.04.2023, notificata in pari data a mezzo PEC, in forza della quale il dirigente del Settore gestione e valorizzazione del paesaggio e del territorio del comune di Assisi ha disposto la demolizione delle opere meglio indicate nel citato provvedimento realizzate in assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;

- per quanto occorrer debba e possa, del preavviso di diniego dell’istanza di conformità prot. n. 45679 del 8.09.2022 conosciuto solo in data 9.09.2022 e riscontrato in memorie ex art. 10- bis della legge n. 241/90 e s.m.i , richiamato nel provvedimento gravato, in forza del quale è stata negata la richiesta di compatibilità paesaggistica delle opere di cui sopra;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, alla luce dell’intenzione dichiarata dal Comune di Assisi – sia nella memoria depositata il 7 luglio 2023 che nella camera di consiglio del 11 luglio 2023, come da relativo verbale – di non procedere all’esecuzione dell’ordinanza fino alla definizione del giudizio di merito, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione dell’istanza cautelare, che può quindi dichiararsi improcedibile;

Ritenuto, altresì, che ai fini della decisione del merito ed in vista dell’udienza pubblica di discussione del medesimo debba essere disposta, a carico dell’Amministrazione comunale resistente, l’acquisizione agli atti del giudizio della copia con dichiarazione di conformità all’originale del permesso di costruire n. 54 del 14.02.2008;

Ritenuto, infine, di poter fissare per la discussione del merito l’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 e che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti;

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