TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-03-01, n. 201200286
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N. 00286/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00381/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2012, proposto da:
B S A A S, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso S T in Milano, via Vespri Siciliani, 38;
contro
Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 8542/2011. Imm. emesso dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 06.12.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo/conversione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti e delle deduzioni contenute nel gravame, la posizione del ricorrente meriti un riesame da parte dell’amministrazione;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;