TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-03-01, n. 201200286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-03-01, n. 201200286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200286
Data del deposito : 1 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00381/2012 REG.RIC.

N. 00286/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00381/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2012, proposto da:


B S A A S, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso S T in Milano, via Vespri Siciliani, 38;


contro

Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 8542/2011. Imm. emesso dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 06.12.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo/conversione dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti e delle deduzioni contenute nel gravame, la posizione del ricorrente meriti un riesame da parte dell’amministrazione;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

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