TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200261
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00261/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2018, proposto da
Comune di Quiliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F A e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria n. 68 dell’11.9.2017, recante l’adozione di variante al piano di bacino stralcio Torrente Quiliano;

- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria n. 5 del 15.1.2018, recante l’approvazione di variante al piano di bacino stralcio Torrente Quiliano;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi inclusi, in quanto occorra, il parere del Comitato tecnico di bacino del 30.10.2014, la D.G.R. n. 1111 del 15.10.2015, la D.G.R. n. 240 del 24.3.2017, l’Intesa sottoscritta in data 30.3.2017 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e la Regione Liguria, il D.D.G. n. 134 del 24.5.2017, nonché il D.M. n. 294 del 25.10.2016;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2022, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 19 marzo 2018 e depositato il 29 marzo 2018 il Comune di Quiliano ha impugnato gli atti del procedimento di approvazione della variante al piano di bacino stralcio del Torrente Quiliano, recante l’aggiornamento delle classi di pericolosità geomorfologica di un’areale in località Roviasca.

L’ente ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 15/2015. Violazione dell’art. 97 Cost. Incompetenza. Violazione dell’Intesa sottoscritta in data 30.3.2017 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e la Regione Liguria . La variante risulterebbe approvata da un soggetto incompetente, poiché, avendo natura sostanziale in ragione dell’incisiva riclassificazione del territorio, sarebbe stata necessaria la delibera del Consiglio regionale, ai sensi degli artt. 25 e 26, comma 3, della L.R. n. 15/2015.

II) In subordine. Violazione degli artt. 19, 25 e 26 della L.R. n. 15/2015. Violazione dell’art. 97 Cost. Incompetenza. Invalidità derivata per illegittimità della D.G.R. n. 1111 del 15.10.2015 per contrasto con gli artt. 19, 25 e 26 della L.R. n. 15/2015 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per perplessità. Invalidità derivata per eguale invalidità, propria e derivata, dell’Intesa sottoscritta in data 30.3.2017 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e la Regione Liguria . Per l’ipotesi subordinata in cui la variante dovesse ritenersi non sostanziale, la competenza spetterebbe alla Giunta regionale, secondo la regola generale dettata dall’art. 26, comma 5, della L.R. n. 15/2015. Non potrebbe infatti trovare applicazione la D.G.R. n. 1111/2015, che avrebbe illegittimamente trasferito in capo al Segretario Generale dell’Autorità di bacino regionale (impersonato dal Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria) la competenza ad approvare tutte le varianti non sostanziali ai piani di bacino liguri, in violazione della riserva di legge di cui all’art. 97 Cost. e delle norme della L.R. n. 15/2015.

III) Violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006. Incompetenza. Invalidità derivata per illegittimità dell’Intesa sottoscritta in data 30.3.2017 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e la Regione Liguria e della D.G.R. n. 240 del 24.3.2017, per violazione di legge e del D.M. n. 294 del 25.10.2016. Invalidità derivata per illegittimità del D.M. n. 294 del 25.10.2016, affetto da violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 . I provvedimenti gravati apparterrebbero alla competenza dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della legge n. 221/2015, senza possibilità di invocare l’Intesa stipulata tra la predetta Autorità e l’Amministrazione regionale. Ciò in quanto quest’ultimo atto risulterebbe invalido, sia perché non sottoscritto dal Segretario Generale, sia perché il presupposto D.M. n. 294/2016, introducendo la delega di firma, si discosterebbe “per eccesso” dall’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che non contemplerebbe la facoltà di delegare competenze provvedimentali.

IV) Violazione dell’art. 26, comma 1, della L.R. n. 15/2015. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione e di istruttoria . La variante non si baserebbe su nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, né su studi o indagini di maggior dettaglio, né su sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, bensì esclusivamente sugli esiti di una ricerca risalente al 2006 (“Studio dei Centri Abitati Instabili”).

V) In subordine. Violazione della D.G.R. n. 265 del 9.2.2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti . Gli uffici regionali non avrebbero espletato alcuna indagine geologica e/o geotecnica, né posto in essere monitoraggi, obliterando il percorso di approfondimento delineato dalla D.G.R. n. 265 del 2010.

VI) Violazione dell’art. 26 della L.R. n. 15/2015. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Illogicità, irrazionalità e contraddittorietà di motivazione. Insufficiente istruttoria. Eccesso di potere per perplessità, per immotivato contrasto con un atto recente della stessa Amministrazione . L’Amministrazione avrebbe disatteso le osservazioni formulate dal perito del Comune, prof. M, attraverso una motivazione apparente ed incongrua, con particolare riferimento ai seguenti profili:

- non avrebbe dato conto della denunciata contraddittorietà rispetto alla pressoché coeva variante generale al P.U.C., fondata sulle precedenti perimetrazioni di suscettività al dissesto;

- avrebbe erroneamente trascurato i criteri di cui alla D.G.R. n. 265/2010, ignorandone l’attendibilità anche nella fattispecie in esame;

- avrebbe illogicamente ritenuto irrilevanti i dati interferometrici relativi al periodo 1992 - 2000;

- avrebbe irragionevolmente omesso di considerare l’insussistenza di processi di instabilità in atto o recenti;

- avrebbe impropriamente rifiutato di valutare la mancanza di elementi di novità in ordine al rischio di frana nel territorio roviaschese.

VII) Violazione degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, della L.R. n. 15/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria . Sia per il tempo trascorso, sia per il carattere innovativo della variante, sarebbe stato necessario riacquisire il parere del Comitato tecnico di bacino, originariamente espresso con esiti sfavorevoli nel 2014.

L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati e instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 767 del 24 agosto 2021 il Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. Il Verificatore ha depositato la relazione conclusiva in data 30 dicembre 2021.

Le parti hanno prodotto nuovi documenti e depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. L’Amministrazione resistente ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di legittimazione e di interesse ad agire del Comune di Quiliano.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2022 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale.

Il Comune, infatti, in qualità di soggetto pubblico esponenziale degli interessi della comunità rappresentata, è legittimato a contestare l’esercizio della potestà pianificatoria di settore da parte dell’ente competente, in quanto spiegante effetti nel proprio territorio.

Né è revocabile in dubbio che l’Amministrazione civica nutra un interesse concreto ed attuale ad una corretta pianificazione geologica e geomorfologica delle aree facenti parte del territorio comunale, perché la variante oppugnata incide in senso restrittivo sulle previsioni urbanistiche del P.U.C. di Quiliano, comportando una limitazione degli interventi edilizi realizzabili.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

Anzitutto, vanno disattese le censure di incompetenza sollevate dall’ente ricorrente con i motivi I), II) e III) della narrativa in fatto.

La variante in contestazione è stata adottata con decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria n. 68 dell’11 settembre 2017 ed approvata con decreto del medesimo Direttore Generale n. 5 del 15 gennaio 2018.

In base al principio tempus regit actum , trovano applicazione gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152/2006, come novellati dalla legge n. 221/2015, che hanno innovato il sistema di pianificazione di bacino, riconducendo ad un modello unitario il precedente assetto delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 (articolato in autorità nazionali, interregionali e regionali, a seconda dell’ampiezza dei bacini di riferimento).

Segnatamente, l’art. 63 cit. ha istituito sette Autorità di bacino distrettuali, enti pubblici non economici operanti negli altrettanti distretti idrografici in cui è stato contestualmente ripartito il territorio nazionale, aventi, tra l’altro, il compito di elaborare i piani di bacino ed i relativi stralci (cfr. art. 63, comma 10, lett. a).

Per quanto qui interessa, i bacini della Liguria, già ricadenti nel territorio dell’Autorità di bacino regionale (normata, da ultimo, con la L.R. n. 15/2015), sono stati inseriti nel distretto idrografico dell’Appennino settentrionale e, quindi, posti sotto l’egida della nuova Autorità di bacino distrettuale (cfr. art. 64, comma 1, lett. c).

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 ha regolamentato l’attribuzione ed il trasferimento alle Autorità distrettuali del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle precedenti Autorità di bacino, disponendo la soppressione di queste ultime a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 15 febbraio 2017. L’art. 12 del D.M. in esame ha, inoltre, stabilito che:

- i Segretari Generali delle Autorità di bacino distrettuali “ si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino ” (comma 6);

- fino all’emanazione del d.p.c.m. di determinazione delle dotazioni organiche delle Autorità, “ le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 ” (comma 7).

In esecuzione delle trascritte norme, in data 30 marzo 2017 la neonata Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino settentrionale ha stipulato con la Regione Liguria un atto di intesa, finalizzato a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio successivo all’entrata in vigore del D.M. n. 294 del 2016 (doc. 6 ricorrente). L’Intesa in parola ha previsto che:

- le attività già di competenza dell’Autorità di bacino regionale ligure sono svolte dalle strutture regionali operanti nel regime previgente, in avvalimento della nuova Autorità di bacino distrettuale, sì che “ Tali attività sono direttamente e soggettivamente imputate all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale ” (art. 3);

- il dott. G L, rappresentante dell’Autorità distrettuale, conferisce la delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, già Segretario Generale dell’Autorità di bacino regionale, per gli atti e provvedimenti indicati nei punti da 2) a 5) dell’allegato all’Intesa (art. 4);
in base al punto 2), fra le attività oggetto di delega vi è l’adozione e l’approvazione di “ varianti cd «non sostanziali» ai Piani di Bacino vigenti, non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1), con particolare riferimento al recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell’aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica ”;

- i procedimenti di pianificazione in corso alla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016 sono conclusi con le modalità stabilite dall’Intesa, fermi restando i pareri e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente (art. 5).

Infine, con decreto 24 maggio 2017 n. 134 del Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti della Regione sono state definite modalità procedurali per le attività pianificatorie, stabilendo, in particolare, che le varianti non sostanziali sono emanate con atto del Direttore Generale, in qualità di delegato alla firma ai sensi dell’art. 4 dell’Intesa del 30 marzo 2017.

Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate, legittimamente la variante al piano di bacino stralcio è stata sia istruita dagli uffici regionali, del cui operato l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale si è avvalsa ai sensi dell’art. 3 dell’Intesa, sia adottata ed approvata dal Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, in nome e per conto della stessa Autorità, in forza della delega di firma ex art. 4 dell’Intesa.

2.1. Privi di pregio si appalesano gli argomenti impiegati dall’ente ricorrente per sostenere che, ai sensi della L.R. n. 15/2015, la variante avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio regionale con la procedura ordinaria, per via del suo carattere sostanziale, oppure dalla Giunta regionale, previo parere vincolante del Comitato tecnico di bacino, con l’ iter semplificato previsto per le varianti non sostanziali.

Le norme invocate dal Comune di Quiliano (artt. 25 e 26, commi 3 e 5, della L.R. n. 15/2015), formalmente abrogate solo con la L.R. n. 22/2021, sono di fatto inapplicabili dal febbraio 2017, allorquando, come si è visto, è cessato il previgente sistema pianificatorio ed è stata soppressa la vecchia Autorità di bacino regionale ligure, con “passaggio di consegne” alla neoistituita Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale.

Né potrebbe nella specie escludersi l’operatività della delega di firma per il fatto che le varianti sostanziali, ossia che “ comportano la necessità di riformulazione delle strategie e delle scelte fondamentali del Piano ” di bacino o che “ incidono significativamente sulle sue previsioni ” (cfr. punto 1 dell’allegato all’Intesa del 30 marzo 2017), nella fase transitoria potevano essere solamente istruite dai settori regionali competenti, spettando la relativa approvazione al Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 12, comma 7, secondo periodo del D.M. n. 294/2016 (cfr. doc. 3 resistente).

Come evidenziato dalla difesa erariale, infatti, nel caso in esame la variante non riveste carattere sostanziale, perché:

i) la riclassificazione del versante di Roviasca in zone con suscettività al dissesto elevata (Pg3a-Pg3b) e molto elevata (Pg4) non è dipesa da uno stravolgimento dell’impostazione fondante del piano, bensì dal recepimento di studi circa il quadro di pericolosità dell’area e, quindi, dall’esercizio di discrezionalità tecnica (tanto che la Sezione ha disposto sul punto una verificazione);

ii) posto che qualsiasi variazione ad un piano di bacino in punto di rischio idrogeologico si ripercuote necessariamente sull’uso del territorio, nella specie non ricorrono modifiche significative: da un lato, infatti, risulta interessata la sola frazione di Roviasca all’interno dell’assai più esteso territorio comunale di Quiliano;
dall’altro lato, le frane c.d. stabilizzate e quelle c.d. relitte rientrano comunque nella classe Pg3b (v. art. 12, comma 2, lett. b delle norme del piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico, sub doc. 13 ricorrente), nella quale gli interventi di nuova edificazione sono ammessi se corredati da indagini che dimostrino il non aggravamento della suscettività al dissesto dell’areale (v. art. 87- ter , comma 3, delle norme di conformità e congruenza del P.U.C., sub doc. 15 ricorrente, nonché art. 16, commi 3- ter e 3- quater , delle norme del piano di bacino stralcio).

2.2. Non meritano condivisione le contestazioni mosse dal deducente avverso l’atto di intesa del 30 marzo 2017.

2.2.1. Innanzitutto, l’Intesa in parola è stata correttamente sottoscritta dal dott. G L, in rappresentanza dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale.

È vero che l’art. 12, comma 1, del D.M. n. 294/2016 aveva incaricato dell’avvio operativo dei nuovi enti i Segretari Generali delle precedenti Autorità di bacino nazionali. Tuttavia, l’Autorità di bacino nazionale del fiume Arno (svolgente funzioni di coordinamento nel distretto idrografico dell’Appennino settentrionale) era priva di Segretario Generale e, pertanto, dal 2015 risultava diretta dal dirigente dott. G L.

Di conseguenza, con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente prot. n. 2455 del 3 febbraio 2017 il suddetto dirigente è stato individuato quale coordinatore per il distretto idrografico dell’Appennino settentrionale, “ al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena attuazione della riforma distrettuale e al trasferimento del personale, delle risorse strumentali e finanziarie alle nuove Autorità, nonché a quelli previsti all’art. 12 commi 6 e 7 del citato D.M. ” (doc. 5 resistente).

Tale atto di designazione non è stato impugnato dal Comune ricorrente e appare, comunque, pienamente legittimo, in quanto volto ad assicurare l’operatività della nuova disciplina e la continuità dell’azione amministrativa.

2.2.2. In secondo luogo, l’art. 12, comma 6, del D.M. n. 294 del 2016 è stato emanato in attuazione all’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che aveva prefigurato la possibilità di utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali, al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni.

Pertanto, la giurisprudenza ha reputato legittima la norma regolamentare in esame, sottolineando come “ In tale prospettiva si giustificano sia le funzioni transitoriamente attribuite ai segretari generali delle precedenti autorità di bacino nazionali, sia la delega di firma nei confronti dei dirigenti delle strutture soppresse ” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 27 febbraio 2018, n. 2167;
in argomento cfr. altresì Cons. St., sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1191).

In ogni caso, contrariamente a quanto adombrato dall’esponente, la delega di firma non deve trovare fondamento nella legge, perché non comporta alcuna traslazione di funzioni e poteri. L’istituto in questione, infatti, senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisce al soggetto titolare dell’ufficio delegato, e non all’ufficio oggettivamente considerato, il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità delegante e non di quella delegata (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 98;
Cons. St., sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7029;
Cons. St., sez. III, 24 marzo 2015, n. 1573).

3. Con i mezzi di gravame IV), V) e VI) il Comune di Quiliano si duole della modifica delle precedenti classi di suscettività al dissesto bassa (Pg1) e media (Pg2) in classi di suscettività al dissesto elevata (Pg3a-Pg3b) e molto elevata (Pg4).

3.1. Sotto il profilo tecnico l’ente locale deduce che la nuova zonizzazione non rispecchierebbe il reale grado di pericolosità geomorfologica del territorio, lamentando l’inadeguatezza del metodo con il quale è stata effettuata la riperimetrazione della frazione di Roviasca in ragione, da un lato, del riferimento ad uno studio del 2006 (programma S.C.A.I. - “Studio dei Centri Abitati Instabili”), e, dall’altro lato, del mancato riscontro di movimenti significativi e di fattori di rischio sopravvenuti negli ultimi decenni.

3.1.1. Trattandosi di questioni involgenti un apprezzamento di carattere geologico, il Collegio ha disposto l’espletamento di una verificazione, al fine di accertare se la metodologia impiegata dall’Amministrazione per la riclassificazione della suscettività al dissesto del versante di Roviasca risulti scientificamente attendibile quanto al procedimento utilizzato ed ai criteri tecnici applicati.

Il Verificatore, prof. Paolo Frattini, delegato dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, ha regolarmente eseguito l’incarico, effettuando un sopralluogo, esaminando la documentazione di causa, svolgendo i necessari approfondimenti, nonché assicurando il contraddittorio con i consulenti delle parti.

Gli esiti degli accertamenti dell’organo verificatore sono così sintetizzabili:

- il versante su cui sorge l’abitato di Roviasca è caratterizzato da due settori ad elevata pendenza, nella parte alta e nella parte bassa, e da una terza fascia meno acclive, in posizione intermedia: tale configurazione morfologica è sintomatica di “ ampie instabilità di versante di profondità decametrica, con zone di scarpata nella parte alta, e accumulo nella parte medio-bassa ”. Inoltre, nella zona in basso i corpi di frana sono interessati da “ erosioni torrentizie in atto, con conseguenti instabilità delle coltri superficiali ”, anche se l’azione erosiva del rio Trexenda sembra ridotta rispetto al passato;

- per analizzare lo stato di attività dei dissesti presenti nell’areale sono disponibili due tipologie di elementi: i) i dati forniti dall’interferometria satellitare con tecnica PS-InSAR, che consentono di monitorare le deformazioni della superficie terrestre attraverso il confronto di immagini SAR ( Synthetic Aperture Radar ) acquisite in tempi differenti;
ii) i danni riscontrati sulle strutture ed infrastrutture erette in loco ;

- dai dati interferometrici risulta che i fabbricati di Roviasca non sono stati in movimento nel periodo di osservazione satellitare, compreso tra il 1992 e il 2010, con l’eccezione di “ una dinamica in atto sulla parte medio bassa del versante ad ovest dell’abitato, al di sotto della strada comunale ”. Tuttavia, i dati in questione sono stati acquisiti dai satelliti con modalità “ ascendente ” e “ discendente ”, atta ad individuare in modo ottimale gli spostamenti in direzione est-ovest, ma non altrettanto efficace per rilevare gli spostamenti in direzione nord-sud: pertanto, poiché le frane del versante in discussione presentano proprio quest’ultimo orientamento, “ ci si può quindi attendere che i movimenti nord-sud non siano osservati dai satelliti e che l’eventuale spostamento misurato si riferisca solo alla componente verticale del movimento, sottostimando ampiamente la reale entità dello spostamento ”;

- gli edifici, le strade ed i muri di sostegno dei terrazzamenti di Roviasca presentano numerose fratture e fessurazioni, particolarmente evidenti nella porzione dell’abitato limitrofa alla parrocchia: le lesioni, molto vecchie, sembrano “ suggerire un fenomeno più esteso, riconducibile a un movimento di versante ”, anche se non è stato possibile definirne con certezza l’origine. Sul terreno, invece, non sono state osservate dinamiche franose, tranne nella zona più occidentale, in corrispondenza della strada comunale che corre lungo il tornante;

- nel piano di bacino stralcio vigente prima della modifica qui contestata la perimetrazione era stata effettuata sulla base dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (I.F.F.I.), secondo cui il versante risulta libero da frane, eccettuati alcuni limitati corpi di frana di scorrimento e di scivolamento, inseriti nel 2008, nonché una grande frana complessa che delimita l’area ad occidente, mappata nel 2002;

- il territorio di Roviasca è stato analizzato in seno al programma speciale “Studio dei Centri Abitati Instabili” (S.C.A.I.), realizzato dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R. - Unità operativa dell’Università di Pisa, nell’ambito della prevenzione degli eventi franosi a grande rischio (cfr. docc.

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