TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-10-06, n. 201702337

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-10-06, n. 201702337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702337
Data del deposito : 6 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2017

N. 02337/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01022/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2017, proposto da:
R C, rappresentata e difesa dall'avvocato D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale della Libertà 198;

contro

Consorzio Asi di Catania in Liquidazione non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 636 del 23.04.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza sopra citata, l’Amministrazione intimata è stata condannata a pagare all’attuale ricorrente le somme ivi specificate.

La sentenza è passata in giudicato.

Non avendo ricevuto il pagamento, la ricorrente ha quindi ritualmente proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

All’udienza camerale del 05.10.2017 il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti della causa risulta che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’Amministrazione intimata non ha ottemperato, per cui va affermata la persistenza del suo obbligo di ottemperare al giudicato.

In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute cioè le spese relative ad atti accessori delle sentenze non impugnate, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto egualmente aventi titolo negli stessi provvedimenti giudiziali.

Viceversa non spettano al ricorrente le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.

Il Consorzio intimato provvederà a pagare quanto ancora dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. In difetto, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di delega. Insediandosi entro 15 giorni dalla scadenza del termine predetto, il commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni 90 dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario eventualmente spettante, da calcolare ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, è posto fin d’ora a carico del Consorzio intimato e sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario di apposita parcella e nota spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente, e alla complessità dell’incarico.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi