TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-11-08, n. 201033229

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-11-08, n. 201033229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201033229
Data del deposito : 8 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11175/2005 REG.RIC.

N. 33229/2010 REG.SEN.

N. 11175/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 11175/2005 –R.G. proposto dal sig. FRESCURA E M, rappresentato e difeso dagli avv. G M e M P, presso il cui studio in Roma, via della Conciliazione nr.44, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

- dei provvedimenti, in date 16.6.2005 e 12.7.2005 (entrambi notificati il 26.9.2005) con cui l’amministrazione dell’Interno ha respinto l’istanza, presentata dal ricorrente il 2.2.2004, di riammissione in servizio dello stesso;

- di ogni altro atto connesso a quelli sopra citati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visto l’atto introduttivo di mm.aa. di gravame avverso il provvedimento ministeriale dell’1.3.2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 14.10.2010 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

Espone in fatto il ricorrente:

- di essersi arruolato nella Polizia di Stato l'11/11/1987;

- di avere successivamente conseguito la qualifica di Vice sovrintendente e di essersi dimesso dall'amministrazione in data 5.6.2002;

- di aver avanzato istanza di riammissione in servizio, ai sensi dell'art.60 del d.P.R. n.335 del 1982, in data 2/2/2004;

- che a tale richiesta seguiva:

a) inizialmente, e cioè il 19/5/2004, nota dell'amministrazione in cui – (oltre ad identificare erroneamente la qualifica già posseduta dall'istante in quella, non di Vicesovrintendente ma, di agente scelto) - veniva comunicata l'esigenza di attendere, per l'anno 2004, l'assenso, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riammissione in servizio del personale cessato che ne avesse fatta richiesta;

b) successivamente, e dopo la segnalazione da parte dell'interessato dell'errore sulla propria qualifica (lettera del 28/6/2004), una prima determinazione ministeriale del 16/6/2005 di reiezione dell'istanza di cui trattasi motivata in ragione dell'assenza di posti disponibili per l'anno 2004. Osservava in tale sede l'amministrazione che per tale anno le assunzioni autorizzate dalla Presidenza del Consiglio erano state insufficienti a coprire fabbisogno di personale richiesto dal Ministero il quale ultimo aveva ritenuto prioritario il trattenimento degli agenti ausiliari e l'assunzione mediante concorso;

c) in data 12/7/2005 (seguiva) un’ulteriore determinazione ministeriale di contenuto identico a quella del 16/6/2005 tranne che nel riferimento all'istanza di riammissione che ivi risulta datata 28/6/2004 e non 2/2/2004;

- che entrambe le predette determinazioni gli venivano notificate in data 26/9/2005.

Col ricorso in epigrafe parte ricorrente si è gravata avverso i provvedimenti, di sostanziale identico contenuto, dianzi indicati lamentandone l'illegittimità in quanto, se pur vero che l’art.132 del d.P.R. n.3 del 1957 (espressamente richiamato dall’art.60 del d.P.R. n.335 del 1982) subordina la riassunzione in servizio alla disponibilità dei posti di organico, è altrettanto vero che l'amministrazione ha fatto riferimento, nelle citate ed impugnate determinazioni, all'assunzione di personale (agenti ausiliari ed allievi agenti) di ruolo e qualifica diversi da quelli del ricorrente stesso. Non ha mancato poi il Frescura di rappresentare e documentare l'indizione - in data 21/12/2004 - di un concorso interno, per titoli ed esame scritto, per numero 1640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale e la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente della Polizia di Stato, riservato al personale del ruolo degli agenti assistenti con almeno quattro anni di servizio effettivo alla data del 31/12/2000.

Formalmente le censure sono state così rubricate: violazione falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n.335 del 1982 e dell’art.132 del d.P.R. n.3 del 1957 nonché dell’art.3 della legge n.241 del 1991;
eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, errore sui presupposti, violazione dei principi di buona amministrazione, carenza di istruttoria, sviamento.

L'amministrazione, inizialmente, si è costituita in giudizio con mero atto di stile non corredato da nota controdeduttiva o memoria difensiva alcuna.

In data 20 giugno 2006 parte ricorrente ha depositato atto contenente mm.aa. di gravame avverso la nota dell'1/3/2006 con cui l'amministrazione - facendo riferimento ad una ulteriore richiesta di riammissione in servizio del ricorrente datata 19/12/2005 (non presente in atti), ha meramente confermato il contenuto della pregressa determinazione del 12.7.2005.

Assume il Frescura che quella che l'amministrazione ha inteso come una nuova istanza di riammissione altro non è che una domanda di risarcimento dei danni subiti nella vicenda di cui trattasi inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bolzano ed al Ministero dell'Interno. Consegue a tanto che il predetto, ed ultimo, provvedimento di diniego dell'amministrazione è carente di motivazione ed inficiato da eccesso di potere per sviamento oltre che violativo dell’art.132 del d.P.R.n.3 del 1957 in quanto adottato senza il previo parere del Consiglio di amministrazione.

Nello stesso atto di gravame il Frescura ha avanzato domanda risarcitoria dei danni subiti.

In data 20/9/2010 la resistente ha prodotto documentazione d'ufficio inerente la pratica di riammissione dell'ex dipendente. Quindi all’udienza del 14.10.2010 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO

I)- L’impugnativa azionata col ricorso in epigrafe verte sui provvedimenti (di sostanziale identico contenuto) con cui l’amministrazione dell’Interno di è pronunciata negativamente in ordine all’istanza di riammissione in servizio del Vicesovrintendente ex dipendente.

Prima di procedere allo scrutinio delle doglianze interposte ritiene opportuno il Collegio ricordare che il decreto delegato sull’Ordinamento del personale della Polizia di Stato (d.P.R. n.335 del 1982), all’art.60, stabilisce che, per detto personale, valgono le norme per la riammissione in servizio previste per gli impiegati civili dello Stato. Si tratta delle norme previste dal T.U. del 1957 n. 3 e con precisione dall’articolo 132.

L'istituto de quo è diretto agli impiegati di qualsiasi ruolo, esclusi i dirigenti generali, che cessati dal servizio, fra l'altro, per dimissioni, aspirino a rientrare nel ruolo di primaria appartenenza ripristinando l'originario rapporto di impiego. La riammissione è subordinata alla vacanza nella dotazione organica del ruolo e della qualifica di appartenenza ed è subordinata al parere del consiglio di amministrazione ovvero, per il personale del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti assistenti, delle competenti Commissioni. Ottenuto il parere favorevole di tale Organo, l'aspirante viene sottoposto ad accertamento dell'idoneità psicofisica. Se questa persiste, si procede all'atto formale di riammissione e l'impiegato viene ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di riammissione e fermo restando che il precedente periodo di servizio è utile ai fini pensionistici e per l'avanzamento in carriera.

Nel versante giurisprudenziale, il Giudice amministrativo ha, in molteplici pronunce, chiarito che l’art.132 citato, che si limita ad indicare le ipotesi nelle quali è " consentita " la riammissione in servizio, configura l'istituto in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio (cfr. ex multis, Cons.st., n.7609/05 e nella giurisprudenza del G.o., Cass. Lav., 21660/08),: lo stesso Giudice (Cons. St., Sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4552;
sez. V, 19 aprile 2005 , n. 1804;
sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1510) ha poi ulteriormente chiarito che a tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del dimissionario, in quanto l'art. 132 non impone l'obbligo di riammettere comunque in servizio il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all'Amministrazione, pur in presenza della vacanza del posto, la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riammissione, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

Va d'altra parte rilevato che la riammissione in servizio è istituto di carattere eccezionale perché deroga alla normale disciplina concorsuale prevista per l'accesso al pubblico impiego, secondo il principio fondamentale dettato dall'articolo 97 della Costituzione. Dunque il provvedimento che dispone la riammissione in servizio, lungi dal costituire un diritto di colui che formuli una domanda in tal senso, rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione risultando come tale sindacabile dal giudice amministrativo sotto i ristretti profili dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta (cfr. C.S. n.4552/06, n. 5810/05). A tal fine appare pertanto necessaria (oltre alla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti di legge, cui è subordinata in genere la riammissione in servizio) la previa valutazione dei requisiti soggettivi dell'interessato e dell'opportunità della ricostituzione del rapporto di impiego, in relazione alle contingenti esigenze organizzative e di servizio dell'Amministrazione, elementi questi ultimi che assumono un ruolo determinante nella formulazione del giudizio de quo. (cfr. anche Cons. St., n.130/06 che puntualizza la necessità dell’esternazione delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda dell’ex dipendente).

Tanto chiarito e premesso, il ricorso merita accoglimento rivelandosi fondata ed assorbente la censura, correttamente documentata, che denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta dalla p.a. alla luce della documentata disponibilità, nell’anno 2004, di 1640 posti di Vicesovrintendente in ordine ai quali l’amministrazione ha bandito un concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti.

A tal riguardo, come già in narrativa precisato, la p.a. ha respinto l’istanza dell’ex dipendente in quanto la riammissione in servizio è, ex lege, condizionata “alla disponibilità di posti” e, per l’anno 2004, le assunzioni autorizzate dalla Presidenza del Consiglio sono state insufficienti a coprire fabbisogno di personale richiesto dal Ministero il quale ultimo ha ritenuto prioritario il trattenimento degli agenti ausiliari e l'assunzione mediante concorso.

Pur se non specificato, la p.a. ha inteso, con tutta probabilità, riferirsi alla legge finanziaria per l’anno 2004 (L. n.350 del 2003) il cui art.3 comma 53 ha fatto divieto, per tale anno, a tutte le pp.aa. ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, “ di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette”.

Ora se tanto è vero è altresì innegabile che il divieto introdotto dal comma 53 citato non era granitico consentendosi (comma 54) alle amministrazioni dello Stato, in presenza di “ motivate e indilazionabili esigenze di servizio”, di derogarvi e procedere ad assunzioni “ nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro ” e previa autorizzazione ai sensi dell’allora vigente art.39 c.3 ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: autorizzazioni alle assunzioni nell’ambito delle quali, specificava il comma 55 del medesimo art.3 della legge n.350 del 2003, “ è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale, ….. (omissis)”.

Rebus sic stantibus deve allora convenirsi che l’amministrazione dell’Interno, nell’anno 2004, sia stata autorizzata ( e dunque abbia avuto destinate le relative risorse finanziarie) non solo al trattenimento degli agenti ausiliari ed al reclutamento tramite concorso pubblico delle figure professionali di cui necessitava ma, altresì, a consentire la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti per coprire 1640 posti, allora disponibili, per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

La motivazione dell’opposto diniego di riammissione si appalesa allora, come convincentemente lamentato da parte ricorrente, illogica (in quanto è risultata funzionale alle esigenze organizzative e di servizio della p.a. la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti) e contraddetta dalle risultanze documentali che attestano la disponibilità organica in tale ruolo. Ne segue l’accoglimento del ricorso principale e la conseguente improcedibilità del successivo atto introduttivo di mm.aa. di gravame avverso la nota della p.a. dell’1.3.2006 che, manifestamente, è meramente confermativa delle determinazioni già impugnate e dunque priva di autonomia rispetto a queste, è destinata ad essere automaticamente caducata, in via consequenziale, in esito al loro annullamento.

Non è, invece, condivisibile la domanda risarcitoria avanzata col ricorso introduttivo di mm.aa. di gravame in ordine ai danni (genericamente quantificati in €200.000,00) che si assumono derivanti dall’illegittimità della condotta amministrativa. E ciò in quanto, per pacifica giurisprudenza, l'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali o, come nel caso di specie, per difetto di motivazione che non escludano, ma anzi consentano, il riesercizio del potere da parte dell'Autorità emanante, comporta che la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata se non all'esito della nuova manifestazione di detto potere, poiché la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, che è necessario presupposto dell'azione risarcitoria.

II) - Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi