TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-10-22, n. 201007980

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-10-22, n. 201007980
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201007980
Data del deposito : 22 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02252/1996 REG.RIC.

N. 07980/2010 REG.SEN.

N. 02252/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2252 del 1996, proposto da:
B L, rappresentato e difeso dagli avv. P F, C S, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;

contro

Comune di Predappio, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3;

per il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico di maternità previsto dagli artt.15 e 17, 2° comma, della legge 30.12.1971 n. 1204 per tutto il periodo trascorso in astensione obbligatoria dal lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione al saldo

e, ove occorrer possa, per l'annullamento

della decisione del Comune di Predappio di cui alla nota prot. 6706 del 10.9.1996 con la quale detto Comune comunicava alla ricorrente che nella seduta del 4.9.1996 aveva deciso di non corrisponderle l'indennità di maternità, nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Predappio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, assunta per più periodi con contratto di lavoro a tempo determinato presso il comune di Predappio, espone che il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso era entrata in periodo di astensione obbligatoria per maternità, senza che tuttavia che l’Amministrazione provvedesse alla corresponsione della relativa indennità di maternità. Donde il presente ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 17 comma 3 legge n. 1204/1971 e si chiedono, altresì, interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute dall'USL al titolo di cui sopra.

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