TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2014-01-09, n. 201400011
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Testo completo
N. 00011/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2013, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dagli avv. S N, R L, con domicilio eletto presso R L in Brescia, via Diaz, 9;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto prefettizio n. prot. 10441 del 9/9/2013 col quale si vietava la detenzione di qualsivoglia tipo di arma, munizione e materiale esplodente, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 il dott. Giuseppe Petruzzelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il provvedimento n.10441/DDA Area I°bis del 17.9.2013 della Prefettura di Brescia, recante divieto al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente, è fondato in ragione della pretesa commissione del reato ex art.421 c.p. il cui procedimento è stato archiviato dal GIP di Brescia con decreto del 4.3.2013;
Accertato che i fatti che hanno dato adito alla commissione del detto reato risalgono al 26 maggio 2011 e che l’arma in consegna al ricorrente, guardia giurata, era stata ritirata dai Carabinieri di Gavardo nello stesso giorno, per la qualcosa appare decisamente impropria la giustificazione invocata nel provvedimento impugnato della disapplicazione dell’art. 7 della Legge 241/90 per motivi di urgenza;
Ritenuto pertanto che i motivi ostativi assunti nel provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti emesso nei confronti del ricorrente si mostrano infondati;