TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2017-12-29, n. 201706144
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2017
N. 06144/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07038/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7038 del 2008, proposto da:
AR TI, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio TI, Mario Salvatore Salvi e Fabrizio Vittoria con domicilio eletto presso lo studio Salvi, alla via Andrea d’Isernia 16;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatura municipale e domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell’avvocatura medesima;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale di demolizione n. 833 del 26.09.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna l’ordine di demolizione n. 833 del 26.09.2008 spedito dal Comune di Napoli per le opere abusivamente eseguite, in assenza di idoneo titolo abilitante, alla via Belvedere n.84, Sc. B, 2° P, int.25 e consistenti nella realizzazione di un ampliamento in muratura di mt.7,00 x 1,50 provvisto di due vani luce in prosieguo ad uno sporto preesistente e manufatto in muratura di mt.2,00 x 1,00 adibito a wc.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) le opere contestate come abusive sarebbero state assentite con regolare licenza edilizia;
2) la loro edificazione sarebbe avvenuta in epoca risalente;
3) il provvedimento impugnato non sarebbe assistito da un sufficiente corredo motivazionale;
4) il provvedimento di rimessione in ripristino non sarebbe eseguibile senza compromettere la restante parte del manufatto legittimamente edificata e non fatta oggetto di contestazione;
5) violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex art. 7 e ss della legge n. 241/1990. Resiste in giudizio il Comune di Napoli.
All’udienza del 20.12.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Vale premettere che non risulta documentata la legittima edificazione dei volumi in contestazione, attesa la mancata produzione di un valido e corrispondente titolo, di cui non viene fatta menzione nemmeno nella perizia di parte, che evidenzia piuttosto come non sia possibile dire con certezza quali opere siano oggetto della pratica n. 893 del 1950, limitandosi ad attestare solo la conoscenza, alla suddetta data, delle opere oggi in contestazione da parte del Comune di Napoli.
Prive di pregio si rivelano, poi, le doglianze con cui la parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, la cui cura è imposta all’Autorità procedente dall’art. 7 della legge 241/1990 ovvero, nei procedimenti ad istanza di parte, anche dall’art. 10 bis della medesima legge.
L’infondatezza delle censure in esame discende,