TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-01-12, n. 202400119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-01-12, n. 202400119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400119
Data del deposito : 12 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2024

N. 00119/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00049/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Imperatore Federico n. 28, presso lo studio dell’avv. F C;



contro

- l’U.T.G. - Prefettura di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici di Palermo, via Mariano Stabile n. 184, è domiciliato per legge;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Catania n. 15, presso lo studio dell’avv. V S;



per l'annullamento

- dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Trapani del 23 ottobre 2019, prot. n. 72524 area 1^ antimafia, ai sensi dell’art. 92, co. 2 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 e succ. mod. ed int., conosciuto dalla ricorrente in seguito a comunicazione pervenuta il 24 ottobre 2019;

- di tutti gli altri provvedimenti al primo connessi e ad esso conseguenziali, allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Trapani, e vista la documentazione depositata;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, con la relativa documentazione e le deduzioni difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2020;

Viste le memorie conclusive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 16 dicembre 2019 e depositato il 10 gennaio 2020, l’odierna istante – titolare dell’omonima ditta individuale, con sede in -OMISSIS-, di commercio all’ingrosso di acqua potabile prelevata da pozzi di proprietà del Comune di -OMISSIS- – ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva del 23 ottobre 2019 adottata dalla Prefettura di Trapani.

Espone, al riguardo che:

- ha contratto matrimonio in data 5 novembre 1977, ma si è subito separata legalmente iniziando una relazione sentimentale con l’attuale convivente che considera suo marito;

- il predetto non ha mai avuto contatti con la mafia, né la ricorrente è mai stata destinataria di provvedimenti (amministrativi o giudiziari) sulla base di presunti rapporti, anche indiziari, con organizzazioni mafiose;

- quanto al suo compagno convivente, egli non ha alcun rapporto con il nipote di un noto latitante, ma piuttosto per un breve periodo ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di due soggetti prima che venissero indagati per mafia; e non ha pendenze giudiziarie.

Ricostruito il quadro fattuale, si duole dell’informativa interdittiva, deducendo le censure di:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ;

2) Erronea e falsa applicazione dell’art. 91 coma 5 del d. lgsvo 159/2011 ;

3) Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 con riferimento all’art. 21 octies l. 241/1990 .

Ha quindi chiesto, previa misura cautelare, l’annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.

B. – Si è costituito in giudizio l’U.T.G. - Prefettura di Trapani, depositando documentazione.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di -OMISSIS-, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

C. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2020 è stata respinta l’istanza cautelare.

D. – In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive: la ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni; la difesa erariale e il Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del complessivo ricorso in quanto infondato.

Quindi, all’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierna istante – titolare dell’omonima ditta individuale, con sede in -OMISSIS-, di commercio all’ingrosso di acqua potabile prelevata da pozzi di proprietà del Comune di -OMISSIS- – avverso l’informativa antimafia interdittiva del 23 ottobre 2019 adottata dalla Prefettura di Trapani.

B. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, in quanto il ricorso non è fondato.

B.1. – Il primo e il secondo motivo, i quali per ragioni di ordine logico-sistematico possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

Sostiene la ricorrente che gli indizi non sarebbero attuali e, come tali, non sarebbero sufficienti a supportare l’informativa interdittiva.

La prospettazione – con cui la predetta tenta di atomizzare il complessivo quadro indiziario – non persuade, in quanto nessuna errata valutazione dei fatti viene in rilievo da parte della Prefettura.

Deve premettersi che , secondo il consolidato orientamento anche del giudice di appello, “… la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Ciò che connota la regola

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