TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-03, n. 201400682
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N. 00682/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2014, proposto da:
M D, M V V, rappresentati e difesi dagli avv. C P, M D, E A, con domicilio eletto presso l’Avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito;
per l’ottemperanza
al decreto adottato dalla Corte di Appello di Ancona in data 21.11.2012/6.5.2013 sul ricorso n.404/2012 r.g. V.G., passato in giudicato, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare a ciascuno dei ricorrenti l'importo di € 14.750,00 oltre interessi legali e spese di procedura, liquidate in € 1024,97 oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che;
- con memoria depositata in data 3 luglio 2014 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che in capo agli stessi è venuto meno l’interesse alla decisione di merito, essendo state nelle more pagate le somme per cui è causa;
- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio vanno però poste a carico dell’intimato Ministero, essendo l’adempimento intervenuto dopo la notifica del ricorso (liquidazione in dispositivo).