TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-04-20, n. 202100689
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00689/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2016, proposto da G. P., rappresentata e difesa dall'avvocato D A, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo da Bari 35;
contro
Comune Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, B.A.T. e Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n.179331 del 28.07.2016, trasmesso con raccomandata ricevuta in data 06.08.2016, avente ad oggetto “Condono edilizio n.5690 presentato ai sensi della Legge 47/85 - Diniego definitivo”, nonché di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso con quello impugnato ed in particolare del parere ivi menzionato, prot. n.8916 del 14.06.2016, reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ai sensi dell'art.32, L. n.47/1985 e dell'art.146, D.Lgs. n.42/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Bari, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bari, B.A.T. e Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi da remoto e lette le note depositate ex D.L. 28/2020 e D.L. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n.r.g. 1266 del 2016 la ricorrente ha impugnato il diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria, di cui all’istanza del 26.3.1986 formulata ex art. 35 L. 47/85 ed avente ad oggetto un manufatto abusivo realizzato in Bari –S. Spirito, via Caladoria, avente una superficie complessiva superiore ai 500 mq (cfr. sul punto, sentenza Consiglio di Stato n. 736/2016).
Si tratta, in particolare, di un fabbricato composto da un piano terra (avente superficie utile residenziale di mq 203,00 e superficie non residenziale di mq 16,00); un piano primo (avente superficie utile residenziale di mq 145,00 e superficie non residenziale di mq 110,00); un secondo piano (di superficie utile residenziale di mq 77,00 e superficie non residenziale di mq 41,00).
2. L’odierna istante ha altresì contestato il presupposto parere della Soprintendenza sulla base del quale l’Amministrazione civica ha fondato il diniego di sanatoria.
3. Espone parte ricorrente che il provvedimento oggetto di causa è stato adottato con grave ritardo e solo a seguito della definizione del presupposto giudizio volto a contestare l’inerzia dell’Amministrazione intimata.
4. E, invero, con sentenza n. 226/2015 questo Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di Bari di adottare un provvedimento formale sull’istanza di condono; la decisione è stata poi confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 736/2016, che sulla questione ha così statuito “ Se dunque –come ha correttamente concluso il Tar- non vi sono le condizioni per poter emettere una pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale rivolta a dichiarare il Comune obbligato a rilasciare la concessione edilizia in sanatoria, pure, appare utile precisare che nel prosieguo dell’azione amministrativa il Comune di Bari dovrà tenere presente la documentazione acquisita in