TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-02-01, n. 202301787
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Pubblicato il 01/02/2023
N. 01787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06421/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2018, proposto da
Trans Adriatic Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente Arpa Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente Arpa Puglia Ser. Territoriale Lecce, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Melendugno prot. 8519 del 30 marzo 2018, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Trans Adriatic Pipeline AG è una società che si occupa della progettazione, sviluppo e realizzazione di un gasdotto di importazione del gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Europa, con approdo sulle coste della Regione Puglia, nel territorio del Comune di Melendugno.
In virtù dello status giuridico di infrastruttura strategica e di preminente interesse per lo Stato e per gli interessi dell’Unione Europea, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015, TAP ha ottenuto, ai sensi dell’art. 52-quinquies, co. 2, del d.P.R. n. 327/2001, la “ Autorizzazione Unica ” alla costruzione e all’esercizio di detto gasdotto.
Detta Autorizzazione Unica è stata preceduta dal Decreto VIA n. 223/2014 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come successivamente modificato dal Decreto del Mattm n. 72/2015, che ha sancito “ la compatibilità ambientale del progetto ”, “ subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 1 ”, la cui verifica di ottemperanza è stata demandata a diversi Enti pubblici interessati, all’uopo definiti “ Enti vigilanti ”.
Talune delle predette prescrizioni attengono alla progettazione dell’opera e sono dunque da ottemperare “ ante operam ”, prima cioè dell’avvio dei lavori di ciascuna delle suddette fasi del progetto;altre, invece, riguardano le modalità di realizzazione dell’opera e sono dunque da ottemperare “ in corso d’opera ”, durante lo svolgimento dei lavori di ciascuna fase di progetto;altre ancora, infine, attengono alla fase post operam e di esercizio del gasdotto, sicché la verifica della loro ottemperanza è rimandata ad una fase successiva alla realizzazione dell’opera.
Le prescrizioni qui di interesse attengono alla fase “ in corso d’opera ”, ed in particolare alla prescrizione A.36.
In data 14 novembre 2017 TAP ha sottoposto al Mattm un documento che illustrava l’“ approccio metodologico generale sulle modalità e tempistiche ” con le quali la società intendeva ottemperare a ciascuna delle 22 prescrizioni “ in corso d’opera ”, fornendo per ciascuna di esse ed in base alle rispettive caratteristiche una proposta di implementazione.
Con nota del 1° dicembre 2017, il Ministero ha reso noto che “ Al fine di poter dare adeguato riscontro in merito alla congruità o meno delle modalità proposte, questa Direzione ha provveduto a richiedere alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di voler esaminare la proposta della Società, e di comunicare alla scrivente le proprie osservazioni e considerazioni al riguardo ”.
La Commissione tecnica, esaminata la documentazione, ha concluso affermando che: “ ritiene condivisibile: a) l’approccio metodologico generale, le modalità e le tempistiche con cui il Proponente intende procedere per le verifiche di ottemperanza in corso d’opera …;b) le modalità di attuazione individuate dal Proponente relativamente alle prescrizioni A.17), A.34), A.36), A.48), A.52) e A.55) ”.
La prescrizione A36 qui di interesse prevede che: “ Nelle aree di cantiere e di deposito, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto: a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo;b) le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio sia di prima pioggia, dovranno essere convogliate in apposite vasche/serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente; c) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità dei corsi d’acqua, fossi o scoline;d) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui ”.
Il Mattm ha precisato in proposito che, per “ aree di cantiere e di deposito ” oggetto di impermeabilizzazione dovevano intendersi solo le “ superfici di cantiere destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature ” e non l’intera area del cantiere.
Per la verifica di ottemperanza a tale prescrizione A.36 il Decreto VIA ha individuato l’