TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202003232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-01, n. 202003232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003232
Data del deposito : 1 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2020

N. 03232/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00794/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 794 del 2018, proposto da
I P, A P, G P e A P, rappresentati e difesi dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il reclamo

- avverso la determinazione resa dal Commissario ad acta il 15 maggio 2020, n. 2 con cui sono state poste in essere le attività di ottemperanza al giudicato in virtù della sentenza di questo T.A.R. n. 2595 del 2019 e con cui il Commissario ha ritenuto di non liquidare direttamente in favore dei reclamanti l’importo indennitario di espropriazione pro quota inerente la particella espropriata n. 951, disponendo il deposito del relativo importo presso la Cassa Depositi e Prestiti, oggetto anch’esso del reclamo;

- avverso le note del Commissario ad acta del 29 maggio e del 24 giugno 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con sentenza n. 2595/2019 questa Sezione ha accolto il ricorso per l’ottemperanza promosso dagli odierni ricorrenti (in qualità di eredi del sig. Alfio P) per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1843/2016, la quale, nel giudizio per opposizione alla stima di espropriazione determinata dal Comune di Aci Castello per il terreno indicato (corretta per errore materiale con ordinanza del giorno 11 luglio 2017), liquidava un indennizzo nei confronti degli odierni ricorrenti di € 81.950,00 suddiviso per particelle espropriative, oltre interessi compensativi con decorrenza dal 21 gennaio 2011 (data dei provvedimenti ablatori) fino al deposito da parte del Comune debitore delle predette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.

In particolare, preso atto della dichiarazione del legale di parte ricorrente resa in udienza circa l’avvenuto pagamento, nelle more del giudizio di ottemperanza, da parte del Comune della somma di € 54.425,55, questo Tribunale amministrativo ha dichiarato l’obbligo del Comune di Aci Castello di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui sopra;
ha condannato l’amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, della sanzione per il ritardo nell’adempimento e, per il caso di inadempienza ulteriore, ha nominato Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Acicatena, per provvedere, entro gli ulteriori giorni 60, a dare integrale esecuzione al giudicato;
infine, ha condannato l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che ha liquidato in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento, secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato.

Entro il termine stabilito in sentenza il Comune non ha ottemperato e, pertanto, il 16 gennaio 2020 si è insediato il Commissario ad acta (il cui termine di adempimento è stato poi prorogato sino al 27 luglio 2020), che in data 15 maggio 2020 ha assunto la determinazione impugnata.

Gli odierni ricorrenti, attraverso note pec, hanno evidenziato la ritenuta illegittimità di tale determinazione al Commissario ad acta, che ha infine confermato quanto statuito nel precedente provvedimento.



2. Avverso i provvedimenti in epigrafe posti in essere dal Commissario ad acta, insorgono gli odierni ricorrenti con incidente di esecuzione ex art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando, da una parte, il deposito della somma di € 24.458,82 per la particella n. 951 presso la Cassa Depositi e Prestiti, anziché il versamento della somma direttamente agli stessi (in quanto essi sarebbero esclusivi proprietari anche di detta particella, solo formalmente co-intestata ad altri soggetti, e in ogni caso in virtù dell’obbligazione solidale che sarebbe ravvisabile nel caso);
dall’altra, lamentando la mancata correttezza nei calcoli di cui alla detta determinazione. Avverso i detti atti hanno dedotto in particolare i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.3 l.n.241/90 - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria, carenza di presupposti – Travisamento.

Ritengono i reclamanti che la determinazione del Commissario ad acta e le successive note pec sarebbero state assunte senza una adeguata istruttoria che permetta un raffronto tra le visure catastali e i documenti indicati dai ricorrenti;
la carenza di istruttoria avrebbe inciso sulla successiva carenza motivazionale dell’atto;
non sarebbe stata presa in considerazione la difesa dei ricorrenti che con le note pec avrebbero sottolineato i principi giurisprudenziali in tal caso applicabili;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1296 c.c., e dei connessi principi valevoli in materia di obbligazioni solidali creditorie, in correlazione ai principi (anch’essi violati) valevoli in tema di indennizzo espropriativo – Travisamento - Sviamento della causa tipica: il Commissario avrebbe dovuto applicare il dictum degli artt. 1292 e 1296 c.c. secondo i quali, in presenza di una obbligazione solidale, l’adempimento va effettuato nei confronti del richiedente creditore in solido.

3) Erronee determinazioni di pagamento .

Ritiene parte ricorrente che la determina sarebbe errata anche riguardo ai pagamenti ancora dovuti. In particolare, con la determina sono stati liquidati a favore dei ricorrenti € 12.809,46, ma di tale somma ne sarebbero stati versati soli € 9.962,90. Dal conteggio inviato al legale dell’Ente il 31 ottobre 2019, risulterebbe ancora un credito di € 43.148,28;
eliminando il credito vantato di € 24.458,82 per la particella 951 residuerebbero € 18.689,46;
detraendovi la somma depositata alla Cassa Depositi e Prestiti per le particelle 945 e 954 pari ad € 3.654,45, residuerebbe un credito di € 15.035,01 (da aggiornare).

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