TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-05-10, n. 201104019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-05-10, n. 201104019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104019
Data del deposito : 10 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05328/2006 REG.RIC.

N. 04019/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05328/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5328 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti C C e G D V, con domicilio ex lege in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria del T.A.R. del Lazio, in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro

il Comune di Castel San Pietro Romano, in persona del Sindaco pro tempore , intimato e non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell’ordinanza del Comune di Castel San Pietro Romano -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti il 27.3.2006, recante ordine di immediata sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto abusivo di due piani, il seminterrato della superficie lorda di 83 mq ed il piano terra della superficie di 34,52 mq.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2011, la dott.ssa R T e udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Sul terreno contraddistinto in catasto dal foglio-OMISSIS-, del censuario del Comune di Castel San Pietro Romano, la dante causa degli odierni ricorrenti ha conseguito la concessione edilizia 3.2.1990, n. 2/90, per la costruzione di un tinello agricolo.

Con atto di compravendita in data 26.11.1997, i ricorrenti hanno acquistato un “fabbricato uso magazzino, ai piani seminterrato e terra, in corso di costruzione” , consistente nella sola struttura in blocchetti in tufo, con annessa corte, denunciato al N.C.E.U. del Comune intimato al foglio -OMISSIS-

Nel corso del sopralluogo eseguito in data 22.2.2006 da appartenenti al Corpo forestale dello Stato sul predetto terreno dei ricorrenti è stato rinvenuto un manufatto di due piani, il seminterrato della superficie lorda di 83 mq ed il piano terra della superficie di 34,52 mq.

Perciò, con ordinanza -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti il 27.3.2006, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori e ne è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Tale provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241, per omessa comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del relativo procedimento amministrativo: l’ordinanza impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, necessaria per consentire la partecipazione procedimentale – collaborativa;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: l’ordinanza gravata non sarebbe fornita di una motivazione sufficiente ed adeguata;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria - violazione dell’art. 16 della legge n. 241/1990, per omessa acquisizione dei prescritti pareri tecnici: il provvedimento censurato sarebbe stato adottato in assenza dei prescritti pareri – obbligatorio e non vincolante - della Commissione edilizia - ed obbligatorio e vincolante - dell’Ufficio tecnico comunale;

4) eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – mancata applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: non essendo la sanzione ripristinatoria giustificata dall’entità dell’infrazione commessa dai ricorrenti, si sarebbe dovuta irrogare quella pecuniaria alternativa, prevista dalla menzionata disposizione normativa, avendo il manufatto tutti i requisiti previsti dalla legge per essere sanato;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: non sarebbe stata indicata l’area da acquisire, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.

Successivamente all’adozione ed alla notifica del provvedimento gravato, in data 23.5.2006 è stata avanzata domanda di accertamento di conformità.

Il Comune di Castel San Pietro Romano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale, “sino alla definizione con provvedimento espresso del procedimento attivato con l’istanza” su menzionata.

Nella pubblica udienza del 31.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame si censura l’ordinanza del Comune di Castel San Pietro Romano -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti il 27.3.2006, recante ordine di immediata sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto abusivo di due piani, il seminterrato della superficie lorda di 83 mq ed il piano terra della superficie di 34,52 mq..

1.1 - Esso risulta privo di fondamento per quanto si dirà di seguito.

2 - I ricorrenti hanno riconosciuto che il manufatto in contestazione sia abusivo, pur sostenendo che sia sanabile, tant’è vero che ex post hanno anche presentato domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, pur asserendo che non si tratterebbe di opera di notevole entità.

Di fronte ad un fabbricato abusivo, qual è pacificamente quello di specie, essendo altro rispetto a quello assentito con la concessione edilizia 3.2.1990, n. 2/90, rilasciata alla dante causa dei ricorrenti (detto provvedimento stabiliva, peraltro, che la costruzione del tinello agricolo, suo oggetto, si sarebbe dovuta terminare entro tre anni dalla sua emanazione, mentre nell’atto di compravendita, datato 26.11.1997, si fa riferimento ad un “fabbricato uso magazzino, ai piani seminterrato e terra, in corso di costruzione” , che pare corrispondere a quello sanzionato nella specie), non poteva che essere comminata la sanzione in concreto irrogata, essendo stato realizzato, in assenza del necessario permesso di costruire, un intervento di nuova costruzione.

2.1 - L’assunta astratta sanabilità del manufatto non ne fa venir meno il carattere abusivo e non vale a modificare la tipologia di sanzione prevista per la sua realizzazione, in mancanza del prescritto titolo edilizio.

3 - Né la presentazione ex post , solo successivamente all’adozione ed alla notifica del provvedimento impugnato, della domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 può incidere sulla legittimità dello stesso, in quanto introduce un autonomo procedimento.

4 - Occorre anche rimarcare che non si ravvisa il dedotto difetto di motivazione, essendo individuato in modo chiaro ed inequivocabile il manufatto abusivo contestato, con la descrizione delle sue misure, dei materiali di cui è composto e della sua ubicazione, ed essendo indicata la disposizione normativa applicata concretamente.

5 - Stante il carattere necessitato dell’adozione del provvedimento demolitorio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non era possibile optare per la sanzione pecuniaria, invocata dalla parte ricorrente. Detta sanzione, peraltro, si addice eventualmente alle diverse ipotesi di difformità parziale dal titolo edilizio o di ristrutturazione cd. pesante.

6 - Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 31, comma 3, del più volte citato d.P.R. n. 380/2001, deve rilevarsi che l’individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, non deve avvenire necessariamente all’interno del provvedimento che ingiunge la demolizione, dovendo essa essere eseguita solo quando si registri tale inottemperanza e si debba procedere all’acquisizione.

7 - Non si ravvisa neppure la denunciata violazione dell’art. 16 della legge n. 241/1990, per mancata preventiva acquisizione dei pareri dalla Commissione edilizia comunale e dall’Ufficio tecnico comunale.

7.1 - In proposito, posto che in via generale, con l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il parere della Commissione edilizia non è più obbligatorio, essendo demandata ai Comuni la facoltà di istituire o meno detto organo ed, in caso affermativo, il potere di individuare gli interventi per i quali ne deve essere acquisito il parere, il menzionato art. 16 della legge n. 241/1990, recante “attività consultiva”, in applicazione del più generale principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, prevede che, quando debbano essere acquisiti i pareri, l’Amministrazione attiva possa prescinderne se questi non siano resi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, salvo che debbano essere espressi “da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini” .

Interpretando nel modo più aderente ai principi sopra richiamati, deve concludersi nel senso che, quando non siano necessarie valutazioni di ordine prettamente tecnico, che involgano profili di tutela territoriale e paesaggistica, ma emergano quelle di ordine più squisitamente giuridico, l’Amministrazione possa provvedere pure in assenza del parere, il che è quanto è accaduto nella specie, essendo il manufatto rinvenuto e contestato un alterum rispetto a quello munito di titolo edilizio ed essendo per lo stesso necessario, ma pacificamente assente, il permesso di costruire.

7.2 - In ordine, poi, alla mancata acquisizione del parere dell’Ufficio tecnico comunale, deve solo farsi notare che è stato proprio il Responsabile di tale ufficio ad emanare l’ordinanza impugnata;
perciò è implicito e supposto il suo previo esame, essendosene lo stesso assunte la paternità e la correlata responsabilità.

8 - Ne deriva che, a fronte dell’abuso de quo , la cui sanzione è stata correttamente individuata ed applicata, non essendone possibile una diversa, per effetto di quanto stabilito dall’art. 21 octies della menzionata legge n. 241/1990, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’ordinanza impugnata, costituente il provvedimento finale di detto procedimento.

9 - In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

10 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.

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