TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-12-21, n. 202200520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-12-21, n. 202200520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202200520
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2022

N. 00520/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00354/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da
R A F, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentato e difeso dall'avvocato G E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

L C, A M, S P, non costituiti in giudizio;
C P, rappresentato e difeso dall'avvocato O Sanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti n. 691 del 22 giugno 2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti e di C P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori G C, Enzo Giovanni Basile, O Sanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-con ordinanza 315 del 2022, il Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, ha stabilito quanto segue;

-“ La controversia in esame trae origine dalla contestazione, in primo grado, da parte dell’odierna controinteressata dell’errore di calcolo, in cui sarebbe incorsa l’Azienda sanitaria nell’applicare il previgente criterio di individuazione delle carenze dettato dagli artt. 36 e 45 dall’Accordo Integrativo Regionale approvato con delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 maggio 2006, invece di applicare correttamente il nuovo criterio dettato dall’art. 2 del più recente Accordo Integrativo Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 32 del 25 gennaio 2021, che avrebbe specificatamente disciplinato il caso delle “carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta”… l’ASL appellante deduce che visti gli artt. 32 c. 8 A.C.N. e art 45

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