TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-05-19, n. 201502779
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Testo completo
N. 02779/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03400/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2014, proposto da:
M A, T S, rappresentati e difesi dall'avv. Fiorella Titolo, con domicilio eletto in Napoli, Via Vittoria Colonna N. 9;
contro
Gestione Liquidatoria ex Usl 40 di Napoli, n.c.;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4694/13 del 4.3.2013 emessa dal Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente premette:
- che M A ha ottenuto dal Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile la decisione n. 4694/13 del 4.3.2013, che ha, tra l’altro, condannato la Gestione Liquidatoria dell’ex USL 40, in persona del rappresentante legale (il Commissario Liquidatore), a pagare in suo favore, a titolo di risarcimento, la somma pari ad euro 572.796,33 oltre interessi;nonché in favore del suo difensore, avv. T S, le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, come nella medesima sentenza quantificate (10.500 euro per compenso professionale e 1.200 euro per spese, oltre IVA e CPA);
- che la suddetta sentenza è divenuta definitiva;- per ottenere l’adempimento parte ricorrente ha notificato atto di precetto ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell’art., 14 del d.l. n. 669/1996;
- che a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.
Chiede, quindi, al presente T.A.R. di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione intimata.
Quest’ultima non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 29 aprile 2015 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono.
2. Ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo la decisione in questione divenuta definitiva in seguito alla mancata proposizione dell’appello, come da certificato della competente cancelleria.
3. Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza non può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094), ma esclusivamente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, delle spese accessorie in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, che vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
4. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo liquidato come credito definito e come spese processuali rimborsate nel corso del giudizio, unitamente agli interessi come nel medesimo decreto indicati.
5. L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta indicato in dispositivo, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
6.1. Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione in epigrafe e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
7. Parte ricorrente ha richiesto anche in applicazione dell'art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a., che venisse fissata la misura di denaro dovuta dal Comune per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione.
Osserva in proposito il Collegio che la tesi negativa della applicabilità dell’istituto in questione all’ottemperanza delle sentenze recanti condanna al pagamento di somme di denaro, già in precedenza sostenuta da questa Sezione con articolate motivazioni, è stata disattesa di recente dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ( cfr. decisione n. 15/ 2014) , alla quale è d’uopo adeguarsi.
Deve quindi affermarsi che,anche con la sentenza di ottemperanza, può essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.
7.1. Nel caso di specie risultano sussistenti i presupposti stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.
La misura della sanzione va dunque effettuata, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di € 20 al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dopo il decorso dei termini assegnati al Comune di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine (di trenta giorni) per l’insediamento del Commissario ad acta.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell'inadempiente Amministrazione, e si liquidano come da dispositivo.