TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-25, n. 202200502

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-11-25, n. 202200502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200502
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 00502/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da
M S, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D I dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

della comunicazione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (sede di Pordenone) del 5 settembre 2022 contraddistinta dal n. 09120221460000014006 (Fascicolo n. 2022/1866) di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante numero 13262/2369 del 01/09/2022, in relazione ad un asserito debito per quote latte, per l’importo complessivo di € 89.699,20, inclusivo di € 958,23 per spese esecutive (Cartella n. 09120180002910802000 asseritamente notificata il 07/05/2018 per € 7.398,18 relativa a sanzioni e maggiorazione 2014 - Cartella n. 09120180003041305000 asseritamente notificata il 20/06/2018 per € 81.342,79 relativa a quote latte 2014);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ADER - Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la “nota scritta per l’udienza del 23/11/2022” , dimessa dal ricorrente in data 22 novembre 2022;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e per la Regione intimata i difensori come specificato nel verbale, nonché preso atto della nota scritta su indicata dimessa dal ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il signor M S, produttore di latte fresco bovino, operativo da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha comunicato l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 su alcuni immobili di sua proprietà, recante numero 13262/2369 dell’01/09/2022, per un importo pari al doppio del dovuto, in relazione ad un asserito debito per le sanzioni amministrative relative al prelievo supplementare di latte e relative maggiorazioni per ritardato pagamento e per il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ), per complessivi € 89.699,20, inclusivi di € 958,23 per spese esecutive (Cartella n. 09120180002910802000 asseritamente notificata il 07/05/2018 per € 7.398,18 relativa a sanzioni e maggiorazione 2014 - Cartella n. 09120180003041305000 asseritamente notificata il 20/06/2018 per € 81.342,79 relativa a quote latte 2014);

Considerato che ne lamenta l’illegittimità per:

1. Omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

2. Violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale. Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere;

3. Intervenuta prescrizione del credito. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria rispetto alla data di presunta notifica di cartella;

Considerato che l’ADER - Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita con memoria di stile per resistere al ricorso col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e, con successivo deposito documentale, ha offerto prova dell’avvenuta rituale notifica al ricorrente, a mezzo pec , della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 27 giugno 2022, dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 8 ottobre 2018 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 6 maggio 2019 (all. da 001 a 003 – doc. da 006 a 008 – fascicolo doc. in data 18 novembre 2022);

Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è, del pari, costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui il provvedimento opposto concerne il credito relativo alla sanzione amministrativa per il prelievo supplementare latte di vacca ex art. 5, comma 5, d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 30 maggio 2003, n. 119, e relativa maggiorazione per ritardato pagamento. Ha, poi, svolto sintetiche controdeduzioni a confutazione delle doglianze di parte ricorrente, supportate da produzione documentale, e concluso, in ogni caso, per il suo rigetto;

Considerato che in estrema prossimità dell’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’istanza incidentale di sospensione del provvedimento opposto, parte ricorrente ha dimesso una brevissima “nota scritta” per insistere nell’istanza formulata;

Considerato che, celebrata l’udienza, nel corso della quale il Presidente ha rappresentato alle parti presenti che il Collegio si riserva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., l’affare è stato introitato per essere deciso;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili, per l’appunto, nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto che – fermo restando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a quella parte dell’atto “cumulativo” impugnato emesso a garanzia reale del credito per la sanzione amministrativa per prelievo supplementare latte di vacca ex art. 5, comma 5, d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 30 maggio 2003, n. 119, e relativa maggiorazione per ritardato pagamento, che, come correttamente eccepito dalla Regione, fuoriesce dal perimetro applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. [“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:…t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”], essendo, per converso, riconducibile all’esercizio del potere sanzionatorio, assentito, per l’appunto, dalla norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, che stabilisce che “Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare” - il ricorso, per la restante parte, non ha pregio;

Ritenuto, invero, che v’è prova in atti, di cui si è già riferito nella premessa fattuale, che al ricorrente è stata inviata, sia nel 2019 che nel 2022, rituale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (oltre che comunicazione dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 8 ottobre 2018), il che, oltre ad appalesare la manifesta infondatezza del primo motivo di impugnazione, vale di per sé anche ad interrompere ogni termine di prescrizione in relazione non solo alla cartella di pagamento, asseritamente notificata nell’anno 2018, ma, occorrendo, anche con riferimento alla stessa intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato dal ricorrente per la campagna 2014/2015, così come rideterminato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con atto emesso sulla scorta delle disposizioni impartite da Agea con nota 16 settembre 2016 prot. 28593 e con data di scadenza per il pagamento al 1° ottobre 2016 (n.d.r. atto emesso verosimilmente in data compresa tra le due date su indicate, come si ritrae, tra l’altro, anche dal riferimento al calcolo degli interessi aggiornati al 20 settembre 2016 – all. 002-doc. 1 fascicolo Regione FVG). Un tanto appalesa, quindi, anche l’infondatezza delle censure contenute nel terzo motivo di impugnazione;

Ritenuto, quanto al secondo motivo di impugnazione, che, anche a voler trascurare di considerare che le doglianze in esso contenute avrebbero dovuto essere semmai rivolte avverso gli atti presupposti (intimazione di prelievo e/o cartella di pagamento) e, se rivolte, avere sortito esito favorevole, il Collegio non può in alcun modo omettere di rilevare la loro assoluta non pertinenza ai contenuti del provvedimento qui impugnato, sì da sconfinare nella totale genericità, anche in ragione delle lunghe dissertazioni, del tutto eccentriche, che riferiscono di un’interlocuzione asseritamente avvenuta con la Regione Lombardia, che – da quanto è agevole evincere dagli atti dimessi dalle parti pubbliche costituite – è estranea al credito per la cui garanzia è stata iscritta ipoteca legale sui beni del ricorrente;

Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, di dichiarare, pertanto, il ricorso, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e, in parte, di respingerlo, in quanto infondato;

Ritenuto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 c.p.a., va dato atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo, per la parte interessata dalla declinatoria di giurisdizione, può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, che ne è munito, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, comunque, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi