TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-04-05, n. 202301138
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 01138/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato F M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) mediante ricorso principale:
- dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-– Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio n. 19 del 19 luglio 2017 del Reg. Gen. Ordinanze (n. 7 del 18 luglio 2017 del Registro delle Ordinanze di Area), notificata giorno 8 novembre 2017, con oggetto “Acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune delle opere abusive realizzate nell’immobile sito in via -OMISSIS-, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 2, particella 440, sub. 7, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, in forza dell’Ordinanza di demolizione n. 24 del 14 ottobre 2014 e del conseguente verbale di inottemperanza prot. P.M. n. 232 del 30 gennaio 2015;
- dell’ivi richiamato “verbale di inottemperanza prot. P.M. n. 232 del 30 gennaio 2015”;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di -OMISSIS-n. 27 del 24 giugno 2019, avente ad oggetto “Dichiarazione esistenza/inesistenza prevalenti interessi pubblici per il mantenimento delle opere abusive realizzate nell’immobile sito in via -OMISSIS-, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 2 particella 440 sub. 7”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2017 e depositato innanzi a questo T.A.R. il successivo 3 gennaio 2018, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 19 del 19 luglio 2017, del verbale prot. P.M. n. 232 del 30 gennaio 2015, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Allegava a tal fine in punto di fatto, di essere proprietario di un fabbricato a sei elevazioni, sito in -OMISSIS--OMISSIS-, via -OMISSIS-, sul quale, in data anteriore al 27 maggio 1972, giorno del primo accertamento dell’abuso, il padre realizzava una struttura, censita in catasto al foglio 2 particella 440 sub. 7.
La sua effettiva conformazione veniva delineata all’interno dell’accertamento tecnico svolto in data 18 luglio 1972, comunicato alla Prefettura di -OMISSIS- con nota prot. n. 1250 del 17 febbraio 1976, che la descriveva come “ piano attico per una superficie coperta di mq. 75 ”.
Il pretore di -OMISSIS-, con sentenza n. 74/79 Reg. Sent. e n. 124/76 Reg. Gen. emessa in data 11 luglio 1979, accertava la violazione delle norme urbanistiche ad opere del padre del proponente a causa della costruzione della suddetta struttura.
Successivamente alla sua scomparsa, detta unità immobiliare veniva ereditata dall’odierno ricorrente e utilizzata per propria abitazione.
In data 5 giugno 2014 veniva riscontrato l’attuale abuso, grazie all’accertamento svolto dall’U.T.C. il quale, dopo aver rilevato come il piano in questione abusivamente realizzato risultasse avere una superficie coperta di circa mq. 123,26, di cui mq. 69,03 con copertura eternit e mq. 54,23 con solaio in cemento armato, ne dava atto tramite la relazione prot. n. 1245.
L’abuso si estrinsecava nella realizzazione di tali opere in assenza sia di concessione edilizia sia di autorizzazione sismica preventiva ci cui alla L. 64/74.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica redigeva verbale di accertamento tecnico, prot. n. 8757, in data 15 luglio 2014, dal quale si evinceva che al piano attico (settimo piano) dell’immobile era stata realizzata un’unità immobiliare di mq. 123,36 di cui mq. 69,03 con copertura in eternit ed altezza al controsoffitto di mt. 2,50, e di cui mq. 54,23 con copertura in solaio in cemento armato di altezza pari a mt. 2,56, utilizzata quale propria abitazione, per una cubatura di mc. 311,40.
Essendo stato erroneamente come responsabile dell’abuso, con raccomandata a/r di giorno 1 agosto 2014 prot. n. 9599, notificata in data 8 agosto 2014, gli veniva data comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990.
Il 5 agosto 2014 il personale del Comando di P.M., in seguito ad un esposto proveniente da privati, adottava il verbale di accertata violazione in materia edilizia, giusta verbale del 5 giugno. Tale verbale veniva trasmesso dall’Area IV Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-con nota prot. n. 1898 del 7 agosto seguente.
In data 20 settembre 2014 il personale del Comando di Polizia Municipale, con nota prot. n. P.M. 2189, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 22 settembre 2014 al n. 11494, trasmetteva verbale di accertata violazione in materia edilizia, debitamente notificato all’interessato in data 27 agosto 2014, nonché il verbale di acquisizione di atti e documenti presentati dall’odierno ricorrente datato 19 settembre 2014.
Il 14 ottobre 2014 veniva emessa l’ordinanza di demolizione n. 24, con la quale gli veniva ordinato di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Con atto prot. P.M. n. 232 del 30 gennaio 2015, veniva redatto il verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Il 19 luglio 2017 il Comune di -OMISSIS-– Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio emanava l’ordinanza n. 19 del Reg. Gen. Ordinanze, avente ad oggetto l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune delle opere abusive in questione, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
2. Il 9 marzo 2018 l’ente locale intimato si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria di costituzione, al fine di contestare i motivi del ricorso, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, sulla base dei seguenti motivi. Il ricorso si basava su un presupposto errato, ossia l’asserzione che il Verbale prot. P.M. n. 232 del 30 gennaio 2015 di accertamento dell’inottemperanza dell’Ordinanza di demolizione non fosse mai stato portato a conoscenza del ricorrente. In realtà, il verbale predetto era stato consegnato a mani del ricorrente, che vi aveva apposto in calce la propria sottoscrizione. Pertanto, il motivo del ricorso era infondato, tanto perché il verbale della P.M. di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione non solo esisteva ma era stato anche notificato;quanto perché esisteva il provvedimento formale con cui era stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune degli immobili in questione.
Riguardo all’asserita carenza di motivazione, il Comune osservava che i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non avevano bisogno di particolare motivazione, essendo sufficiente la descrizione e la rappresentazione delle opere abusivamente realizzate.
Riguardo al lungo tempo trascorso, ribadiva come non fossero certi i tempi di realizzazione dell’abuso nel suo complesso: nel 1972 fu accertato l’abuso edilizio per una costruzione illecita con superficie di mq. 75 e, in imprecisate epoche successive al 1972, l’abuso era stato aggravato al punto tale da divenire un piano attico di mq. 123,26, così come risultava dall’accertamento svolto in data 5 giugno 2014.
Riguardo al tempo trascorso e alla doglianza secondo cui il ricorrente non era l’autore dell’abuso, l‘ente locale resistente sottolineava come il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiedeva motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. Inoltre, la circostanza che l’ordinanza di acquisizione impugnata era stata legittimamente notificata al proponente nonché della pendenza dinanzi a codesto T.A.R. del ricorso contro l’ordinanza di demolizione non avevano alcuna rilevanza sulla validità o efficacia dell’ordinanza impugnata.
A proposito del ricorso già pendente n.r.g. 27/2015 contro l’Ordinanza di demolizione, il Comune resistente contestava l’assunto del ricorrente secondo cui il manufatto rientrava nelle opere edilizie soggette a semplice D.I.A. e non aveva avuto bisogno delle preventive concessione edilizia e autorizzazione sismica. L’opera in questione, per la sua notevole consistenza oggettiva, non era invero pertinenziale, trattandosi di un’autonoma unità immobiliare abusiva dalle notevoli dimensioni e posta all’ultimo piano di un fabbricato.
L’invocata precarietà dell’opera appariva poi priva di pregio, scontrandosi con i dati oggettivi di cui in premessa.
Infine, per l’opera in questione era necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile, trattandosi di opera in cemento armato in zona sismica e, comunque, di opera che va gravava su un fabbricato edilizio preesistente, incidendo sulla sua struttura.
3. In data 1 ottobre 2019 parte ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione consiliare n. 27/2019, sostenendone l’illegittimità e chiedendo la sospensiva cautelare che, però, veniva respinta con ordinanza del 23 ottobre 2019 del T.A.R. per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda). Nello specifico ne evidenziava in primo luogo l’illegittimità derivata. Il provvedimento impugnato tramite detto ricorso per motivi aggiunti, costituendo conseguenza automatica dell’inottemperanza ai precedenti provvedimenti di demolizione, risultava infatti inficiato dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo.
Inoltre, ne deduceva l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 241/1990 ” atteso che il provvedimento impugnato era carente della valutazione in ordine all’eventuale pregiudizio che la paventata demolizione avrebbe cagionato alla rimanente parte del fabbricato. Nella deliberazione consiliare impugnata non erano stati presi in considerazione gli effetti scaturenti dalla demolizione della struttura sull’intero edificio;la pubblica amministrazione era invece tenuta a compiere una propria valutazione discrezionale in presenza di una situazione incerta in termini di possibile pregiudizio alla parte di manufatto legittimamente realizzata e avrebbe potuto applicare la sanzionatoria pecuniaria, che prevede come presupposto esclusivamente la salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto.