TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-10-29, n. 201800699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-10-29, n. 201800699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800699
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 00699/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
KCS Caregiver Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E D I, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Azienda Servizi alla Persona (ASP) Ambito 9, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini n. 156;

Comune di Jesi, Comune di Apiro, Comune di Staffolo, Comune di Cingoli, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cooperativa

COOSS

Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni, Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tansella in Ancona, Corso Garibaldi 16;

per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della decisione n. 286 del 27 dicembre 2017 del Direttore dell'ASP Ambito 9 - e della relativa comunicazione a mezzo PEC il 28 dicembre 2017 prot. 76108 - con cui è stata aggiudicata definitivamente alla

COOSS

Marche Onlus, la gara d'appalto indetta per l'affidamento della gestione operativa integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti delle Residenza Protetta e casa di Riposo rispettivamente di Cingoli, di Staffolo e di Apiro;

- della decisione n. 17 del 17 gennaio 2018 con cui il Direttore dell'ASP ha conferito efficacia all'aggiudicazione e ha determinato di dare esecuzione in via d'urgenza a decorrere dal 1° febbraio 2018;

- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli:

a) della seduta riservata del 10 novembre 2017 in cui sono stati valutati i sub-elementi B1.1 e B1.3 dell'elemento “B1 – Progetto operativo di intervento assistenziale”;

b) della seduta riservata del 01 dicembre 2017 con cui sono stati valutati i sub–elementi B3.5 dell'elemento “B3 – Progetto operativo di intervento alberghiero” e B4.1. dell’elemento “B4 – proposte migliorative e investimenti che rimarranno di proprietà della stazione appaltante”;

c) per quanto occorre possa, della seduta riservata del 6 dicembre 2017 nella parte in cui ha riparametrato i risultati ed ottenuto il coefficiente definitivo;

- del verbale della seduta pubblica del 12 dicembre 2017;

- delle giustificazioni rese dalla

COOSS

Marche;

- del verbale di verifica delle giustificazioni del 27 dicembre 2017, prot. n. 76012 laddove il RUP “ritiene che la documentazione prodotta dalla cooperativa

COOSS

Marche a giustificazione del prezzo complessivo offerto sia sufficiente a dimostrare la NON anomalia dell'offerta presentata”;

- del verbale della seduta riservata del 27 dicembre 2017 laddove “la Commissione condivide il giudizio reso dal RUP in ordine alla sospetta anomalia dell'offerta ritenendola congrua e nel complesso sostenibile ed affidabile” e “Dispone che gli atti vengano rimessi alla stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti in ordine all'aggiudicazione”;

- del diniego parziale dalla Stazione Appaltante del 3 gennaio 2018 alla richiesta di accesso agli atti della KCS Caregiver, riguardo all'offerta tecnica della

COOSS

Marche e della successiva missiva dell'08 gennaio 2018 con cui ha ribadito il diniego parziale;

- per quanto occorrer possa, del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di gara;

- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. in pendenza di gravame e richiesta di subentro;

nonché per l'accertamento e la condanna dell'Ente resistente:

i. in via principale all'accoglimento della domanda della ricorrente di aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto di appalto;

ii. in via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente comprensivo del danno emergente, del danno curriculare e del lucro cessante, dipendente dalla mancata aggiudicazione, pari all'utile quantificato in sede di offerta. Con l'applicazione, rispetto alle somme liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate fino al deposito della decisione, nonché degli ulteriori interessi legali sulle somme dovute e calcolate a partire dal deposito della decisione fino all'effettivo pagamento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della Decisione n. 286 del 27 dicembre 2017 del Direttore dell'ASP Ambito 9 e della relativa comunicazione a mezzo PEC del 28 dicembre 2017 prot. 76108 – con cui è stata aggiudicata definitivamente alla

COOSS MARCHE

Onlus, la gara d'appalto indetta per l'affidamento della gestione operativa integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti delle Residenza Protetta e Casa di Riposo rispettivamente di Cingoli, di Staffolo e di Apiro;

- della decisione n. 17 del 17 gennaio 2018 con cui il Direttore dell'ASP ha conferito efficacia all'aggiudicazione e ha determinato di dare esecuzione in via d'urgenza a decorrere dal 01 febbraio 2018;

- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli:

a) della seduta riservata del 10 novembre 2017 in cui sono stati valutati i sub-elementi B1.1 e B1.3 dell'elemento “B1 – Progetto operativo di intervento assistenziale”;

b) della seduta riservata del 01 dicembre 2017 con cui sono stati valutati i sub–elementi B3.5 dell'elemento “B3 – Progetto operativo di intervento alberghiero” e B4.1. dell'elemento “B4 – proposte migliorative e investimenti che rimarranno di proprietà della stazione appaltante”;

c) per quanto occorre possa, della seduta riservata del 6 dicembre 2017 nella parte in cui ha riparametrato i risultati ed ottenuto il coefficiente definitivo;

d) del verbale della seduta pubblica del 12 dicembre 2017;

- delle giustificazioni rese dalla

COOSS

Marche;

- del verbale di verifica delle giustificazioni del 27 dicembre 2017, prot. n. 76012 laddove il RUP “ritiene che la documentazione prodotta dalla cooperativa

COOSS

Marche a giustificazione del prezzo complessivo offerto sia sufficiente a dimostrare la NON anomalia dell'offerta presentata”;

- del verbale della seduta riservata del 27 dicembre 2017 laddove “la Commissione condivide il giudizio reso dal RUP in ordine alla sospetta anomalia dell'offerta ritenendola congrua e nel complesso sostenibile ed affidabile” e “Dispone che gli atti vengano rimessi alla stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti in ordine all'aggiudicazione”;

- del diniego parziale dalla Stazione Appaltante del 3 gennaio 2018 alla richiesta di accesso agli atti della KCS Caregiver, riguardo all'offerta tecnica della

COOSS

Marche e della successiva missiva dell'08 gennaio 2018 con cui ha ribadito il diniego parziale;

- per quanto occorrer possa, del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di gara;

- nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale,

e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. in pendenza di gravame e richiesta di subentro

e - per l'accertamento e la condanna dell'Ente resistente

i. In via principale all'accoglimento della domanda della ricorrente di aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto di appalto;

ii. in via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente comprensivo:

- del danno emergente, comprensivo dei costi di partecipazione;

- del danno curriculare, derivante dall'impossibilità di indicare nella partecipazione a gare identiche e/o analoghe l'esecuzione del servi-zio di cui è causa, da liquidarsi equitativamente nella misura del 5% del danno patrimoniale;

- del lucro cessante, dipendente dalla mancata aggiudicazione, pari all'utile quantificato in sede di offerta,

con l'applicazione, rispetto alle somme liquidate:

- della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate fino al deposito della decisione;

- degli ulteriori interessi legali sulle somme dovute e calcolate a partire dal deposito della decisione fino all'effettivo pagamento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Servizi alla Persona (ASP) Ambito 9 e di Cooperativa Cooss Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La presente controversia scaturisce dalla procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Azienda per i Servizi alla Persona dell’Ambito Territoriale n. 9 (in seguito, ASP n. 9) per l’affidamento della gestione, per quattro anni, del servizio assistenziale ed alberghiero nelle case di riposo e residenze protette di Apiro, Cingoli e Staffolo.

I fatti a base della odierna decisione sono stati riportati nell’ordinanza n. 369/2018, con cui, dopo aver riepilogato le censure articolate da KCS Caregiver e dopo aver trattato alcune questioni preliminari, il Tribunale ha disposto l’effettuazione di una verificazione, finalizzata ad accertare se la verifica di anomalia sull’offerta dell’aggiudicataria

COOSS

Marche fosse stata correttamente svolta dalla commissione di gara.

Il verificatore all’uopo incaricato (ossia il direttore pro tempore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona, il quale ha delegato per l’incombente il dott. D P, responsabile dell’Area Legale e Contenzioso dell’I.T.L.) ha depositato la relazione finale, in una con la notula relativa al compenso, in data 26 luglio 2018.

L’ASP n. 9 e la controinteressata

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