TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-01-15, n. 202000025
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2020
N. 00025/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2018, proposto da D C, rappresentato e difeso dagli avvocati E D, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Perugia, via Cesare Balbo 26;
contro
Comune di Magione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni n. 80/B;
nei confronti
M Q e S M non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Magione rispetto al formale e motivato invito del ricorrente con missiva dell’8 maggio 2018, “…ad emettere il provvedimento conclusivo della pratica di condono edilizio n. 48/95 prot. 3654, presentata da M Q e S M, nonché ad emettere i conseguenti provvedimenti anche ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del DPR 380/2001…”;
- dell’obbligo del Comune di Magione di provvedere in modo espresso: a) concludendo la pratica di condono edilizio n. 48/95 prot. 3654, in ragione della documentata improcedibilità della relativa domanda, in quanto oggettivamente sprovvista dei presupposti di legge; b) esercitando i conseguenti poteri di cui all’art. 31 commi 2 e 3 d.P.R. 380/2001;
per il risarcimento dei danni tutti, subìti e subendi, dal ricorrente e segnatamente dalla sua proprietà, come conseguenza dell’inerzia serbata dal Comune di Magione, posto che la pratica di condono è pendente da oltre 23 anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Magione;
Visti gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig.