TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-10-14, n. 202401169
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 01169/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2023, proposto da
ND MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campo Nell'Elba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 17361 del 5.12.2022 con cui il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba, nelle vesti di Responsabile Area Tecnica Edilizia/Urbanistica, ha disposto il “Diniego Definitivo alla richiesta di permesso di costruire a sanatoria” presentata dal sig. EL LE con istanza prot. 3419 del 01.03.1995 - Pratica di Condono Edilizio n. 267/1994, con contestuale ingiunzione di demolizione e ripristino, nonché di preannunciata acquisizione di diritto al patrimonio comunale, comunicato al ricorrente il 7.12.2022;
- del provvedimento prot. n. 17364 del 5.12.2022, con cui il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba, nelle vesti di “Responsabile Area Tecnica Edilizia/Urbanistica” ha disposto il “Diniego Definitivo alla richiesta di permesso di costruire a sanatoria” presentata dal sig. EL LE con istanza prot. 3420 del 1.03.1995, con contestuale ingiunzione di rimessione in pristino, comunicato al ricorrente in data 7.12.2022;
- della nota comunale prot. 17367 del 5.12.2022 di trasmissione dei suddetti provvedimenti prot. n. 17361 e 17364;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra:
a) la nota comunale prot. n. 14617 del 11.10.2022 a firma del Sindaco del Comune di Campo nell'Elba, nelle vesti di Responsabile Area Tecnica Urbanistica/Edilizia, di riscontro alle Osservazioni presentate dal ricorrente il 16.09.2022;
b) il preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 delle suindicate istanze di sanatoria, emesso con nota prot. n. 11566 del 11.08.2022 a firma dell'allora Responsabile Area Tecnica Edilizia/Urbanistica del Comune di Campo nell'Elba;
c) il Decreto Sindacale n. 24 del 29.09.2022 con il quale il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba attribuiva a sé stesso il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio;
d) la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n. 110 del 22.06.2022 avente ad oggetto “modifica al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
e) in parte qua , lo stesso Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n. 211 del 25.09.1998 e sue successive modificazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campo Nell'Elba e di GI DO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nell’anno 1998 il ricorrente ha acquistato un immobile destinato a civile abitazione facente parte di un più ampio complesso immobiliare denominato “Condominio degli Ulivi”, posto nel Comune di Campo nell’Elba.
Rispetto a detto immobile risultavano pendenti due distinte domande di condono presentate dal dante causa del ricorrente in forza della l. n. 724/1994, per la regolarizzazione di un ampliamento di circa 20 mq e della connessa trasformazione della finestra in porta finestra, necessaria a garantire l’accesso al nuovo locale.
Condannato a provvedere sulle istanze di condono con sentenza n. 1283/2022 del T.A.R. della Toscana, il Comune le ha rigettate entrambe e ha ordinato la rimozione delle opere abusive all’attuale proprietario del bene.
Secondo l’Amministrazione, infatti, gli interventi edilizi - contrariamente a quanto dichiarato nelle istanze di condono - sarebbero stati realizzati in data successiva al 31 dicembre 1993, oltre il termine previsto dalla l. n. 724/1994 per l’ammissibilità a sanatoria.
Il Comune ha altresì disposto che i medesimi provvedimenti, in alternativa al diniego di condono, debbano valere quale annullamento in autotutela della sanatoria eventualmente formatasi per silentium.
2. Avverso detti provvedimenti è insorto il ricorrente.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Campo nell’Elba e il controinteressato, sig. DO, per chiedere il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. 98/2023 è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati.
5. Con ordinanza collegiale n. 888/2023 il Collegio ha rilevato che “… - l'onere di fornire la prova in ordine all’epoca di realizzazione delle opere abusive ricade su colui che richiede il condono, ma l'amministrazione è tenuta a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita sulla base di elementi significativi;
- il Comune ha adottato i provvedimenti impugnati solo nell’anno 2022, sulla base della perizia aerofotogrammetrica prodotta dal controinteressato nel 2019, senza svolgere un autonomo approfondimento in ordine alla attendibilità e alla rilevanza di tale materiale;
- la perizia contiene elementi che, ai fini della decisione, devono essere analizzati e indagati sotto il profilo tecnico per poterne verificare l’attendibilità, la completezza e l’effettiva rilevanza probatoria; …”.
E’ stata quindi disposta una verificazione con la quale chiarire la reale portata degli elementi probatori allegati dalle parti coinvolte nel giudizio.
Con successiva ordinanza n. 1246/2023 è stato nominato un nuovo verificatore, stante l’impossibilità ad assumere l’incarico dichiarata dal primo incaricato.
6. In data 27 maggio 2024 è stata depositata la relazione del verificatore, cui ha fatto seguito, in risposta al