TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-09-17, n. 201409747
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Testo completo
N. 09747/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09952/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9952 del 2011, proposto da:
Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso Studio Legale Starace - De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Stato Citta' e Autonomie Locali, Commissione Tecnica Paritetica Per L'Attuazione del Federalismo Fiscale, Comune di Napoli;
per l'annullamento
del decreto Ministeriale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2011, pubblicato nella G.U. n.178 del 2 agosto 2011;
dell'Accordo della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, Rep. n. 207/11 del 31.5.2011 concernente le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle quote di gettito dei tributi di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
del verbale della Commissione Tecnica Paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale del 18.5.2011 di individuazione dei trasferimenti da fiscalizzare e sopprimere;
tutti limitatamente alla parte in cui vengono fiscalizzati i contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell’art. 12 L. 28 ottobre 1986 n.730, ed ai sensi del comma 1 bis dell’art. 1 D.L. 30 giugno 1986 n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986 n. 472, previsti dall’art. 10 del citato decreto legge n. 415 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 1990 e i contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della L. 1° giugno 1977 n. 285, previsti dall’art. 9 del medesimo decreto legge n. 415 del 1989, con modificazioni dalla L. n. 38 del 1990;
nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Dal 1984 il Comune di Pozzuoli è destinatario di finanziamento da parte dello Stato degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della L. 1 giugno 1977 n. 285; dall’anno 1986 anche degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell’art. 12 della L. 28/10/86 n. 730, e ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis del D.L. 30/6/1986 n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/86 n. 472.
Si tratta di contributi consolidati fissati sulla base dei costi del personale alla data della loro assunzione.
Il Comune espone di aver già subito un taglio del 3% su detti contributi nell’anno 2010.
Con decreto del Ministro dell’Interno di concerto, con quello dell’Economia e delle Finanze, del 21 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 23/11 recante “Disposizioni sul federalismo fiscale municipale” sono stati, tra l’altro, ridotti i trasferimenti erariali (art. 1) e rivisti ed aggiornati i trasferimenti fiscalizzabili (art. 2).
Per effetto dell’ art. 2 del citato decreto, i contributi già percepiti dal Comune ricorrente, ai sensi delle leggi 285/77 e 730/86, sono stati fiscalizzati e come tali soggetti alla riduzione di cui al precedente art. 1 dello stesso decreto del 21 giugno 2011.
Il Comune ha quindi impugnato il predetto provvedimento deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
__1. Violazione dell’art. 116 Cost. Violazione dei principi di promozione dello sviluppo economico della coesione e della solidarietà sociale. Violazione della L. 5/5/09 n. 42, in particolare dei principi di cui all’art. 2 e dei criteri di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29. Violazione del D.Lgs. 13/3/11 n. 23. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Eccesso di potere sotto molteplici aspetti.
Con l’introduzione del federalismo fiscale municipale sono stati soppressi la quasi totalità dei