TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-07-09, n. 201900983

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-07-09, n. 201900983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900983
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 00983/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00527/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2015, proposto da:
Di N G, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale “Agricampeggio Brezza tra gli Ulivi”, rappresentata e difesa dagli avvocati D R e N P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Principe Amedeo, 36;

contro

Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. n. 6233 del 19.2.2015, a firma del Dirigente della “VI Ripartizione - AA.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio” del Comune di Bisceglie, recante diniego di istanza della ricorrente per l’installazione di case mobili all’interno del proprio “Agricampeggio Brezza tra gli Ulivi”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 per le parti i difensori avv. N P e avv. A D L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente, signora Giulia D N, è titolare della struttura denominata “Agricampeggio Brezza tra gli Ulivi”, in Bisceglie alla via Imbriani 441, località Pantano/Ripalta.

Con provvedimento n. 1706 del 22.7.2011, previo parere igienico-sanitario, il Comune di Bisceglie autorizzava la signora D N all’apertura e all’esercizio stagionale dell’anzidetto campeggio.

In data 14.5.2012, a seguito di istanza, la Regione Puglia autorizzava la ricorrente ad ospitare i campeggiatori nella struttura in parola.

In tale documento si legge:

«… certifica che alla Sig.ra Di N G …, conduttrice dell’azienda agricola sita in Bisceglie (BT) località Pantano, già iscritta nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici al n. 1155, viene concesso l’ampliamento della ricettività e può esercitare le sotto elencate attività agrituristiche con le seguenti limitazioni:

- somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico con un massimo n. 20 (venti) posti tavola;

- dare ospitalità in strutture agricampeggistiche all’aperto con un massimo n. 40 (quaranta) piazzole;

- svolgere attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda agricola …».

Con nota prot. n. 4700 del 4.11.2013 la Regione Puglia precisava che “… la struttura indicata con la denominazione “Brezza tra gli Ulivi” è un agriturismo, con possibilità di dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) l.r. n. 34/1985 e nei limiti di cui al certificato rilasciato in data 14.05.2012 dalla Presidenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 5, comma 7, della succitata l.r. n. 34/1985 …” e, di conseguenza, invitava il Comune di Bisceglie “… a provvedere alla rettifica dell’atto autorizzativo n. 1706 del 22.07.2011 …, sostituendo alla dicitura “campeggio” quella di “agriturismo” con la possibilità di dare ospitalità nei limiti di quanto indicato dal succitato certificato regionale”.

A seguito del predetto atto d’impulso regionale, in data 14.1.2014, il Comune di Bisceglie rettificava, con provvedimento n. 1951/2014, la suddetta autorizzazione n. 1706 del 22.7.2011, consentendo “l’esercizio stagionale dal 01 marzo al 31 ottobre di ogni anno dell’attività di agriturismo - campeggio ai sensi della l.r. 13.12.2013 n. 42, contraddistinto dall’insegna “Agricampeggio Brezza tra gli ulivi” nei limiti di cui al certificato rilasciato in data 14.5.2012 dalla Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 7, della succitata L.R. 34/85:

- per n. 40 piazzole per agricampeggio;

- per n. 20 posti a tavola;

- per svolgere attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda agricola”.

Successivamente, in data 15.12.2014, il Comune di Bisceglie in riscontro ad apposita istanza, autorizzava la ricorrente, previo parere igienico-sanitario di cui all’art. 17 della legge regionale n. 11/1999, all’esercizio permanente dell’attività di agriturismo - campeggio, ai sensi delle leggi regionali n. 42/2013 e n. 11/1999.

In data 3.2.2015 la D N chiedeva al Comune resistente:

«… in virtù delle autorizzazioni … n. 1951 del 14.1.2014 e successiva integrazione della 15.12.2014 … se è possibile senza rilascio di titolo abilitativo, come indicato dall’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.p.r. n. 380/2001 installare case mobili, nella misura del 20% delle piazzole massime consentite dalla L.R. n. 42/2013 così come stabilito dalla L.R. n. 11/99 art. 17 per i campeggi …».

In riscontro a tale istanza il Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Bisceglie, con nota n. 4706 del 5.2.2014, assentiva alla realizzazione dell’intervento di tal fatta, sulla scorta della seguente motivazione:

«si comunica che l’installazione di case mobili all’interno della struttura indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ed ii, non rientra fra “gli interventi di nuova costruzione” e quindi, non necessita di rilascio del titolo abilitativo.

La succitata installazione è comunque subordinata alla misura percentuale delle piazzole massime consentite dalla L.R. n. 42/2013 e dalla L.R. n. 11/1999, art. 17 per i campeggi».

Il Dirigente della Ripartizione tecnica inviava per conoscenza la propria determinazione conclusiva al Dirigente della “VI Ripartizione - AA.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio”, che aveva rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in parola.

La Dirigente della predetta VI Ripartizione rendeva con la censurata nota prot. n. 6233 del 19.2.2015 un proprio parere in merito, ritenendo non assentibile l’installazione delle case mobili sulla scorta della seguente motivazione:

«… si ritiene che l’attività esercitabile, con particolare riguardo alla possibilità di dare ospitalità negli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori debba essere contenuta nei limiti di cui al certificato rilasciato in data 14.05.2012 dalla Presidenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 5, c. 7 della L.R. n. 34/85.

Al riguardo questo Ufficio ritiene che detto certificato, facendo menzione solamente di “piazzole per agri-campeggio”, allo stato escluda la possibilità di autorizzare la sistemazione di qualsivoglia allestimento mobile di pernottamento …».

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente censurava il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione, omessa ed erronea applicazione degli artt. 2 della legge regionale n. 34/1985, 2 della legge regionale n. 42/2013, 17 della legge regionale n. 11/1999 e 3, comma 1, lett. e.5, del d.p.r. n. 380/2001;
violazione ed omessa applicazione degli artt. 2 della legge n. 96/2006 (già art. 2 della legge n. 730/1985);
eccesso di potere per motivazione incongrua e perplessa;
carenza d’istruttoria;
ingiustizia manifesta;
disparità di trattamento;
travisamento dei fatti;
sviamento;
erronea presupposizione;
violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione di legge, posto che l’art. 2 della legge regionale n. 42/2013 consente espressamente l’ospitalità dei campeggiatori in appositi alloggi, ovvero in spazi aperti e quindi consentirebbe anche l’istallazione di case mobili e tenuto conto del fatto che l’Ufficio tecnico del Comune di Bisceglie aveva assentito la realizzazione dell’intervento in esame con nota del 5.2.2014 e la Regione Puglia con il certificato del 14.5.2012 aveva espressamente inserito tra le attività agrituristiche consentite proprio quella di dare ospitalità in strutture agricampeggistiche all’aperto con un massimo di numero 40 piazzole;

2) incompetenza: l’organo deputato ad esprimersi sull’istanza volta all’istallazione di case mobili all’interno del campeggio “Brezza tra gli ulivi” sarebbe unicamente il Dirigente della Ripartizione tecnica, con la conseguenza che il gravato diniego risulta inficiato da incompetenza in quanto emesso dal Dirigente della Ripartizione Ambiente Demanio e Patrimonio.

2. - Si costituiva il Comune di Bisceglie, resistendo al gravame.

3. - All’udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.

4.1. - Si richiama in via preliminare il quadro normativo di riferimento:

- l’attività di agriturismo è regolata dalla legge-quadro nazionale del 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell’agriturismo) e dalla legge regionale di dettaglio del 13 dicembre 2013 n. 42 (entrambe richiamate nell’autorizzazione n. 1951/2014);

- per il turismo, invece, il riferimento è alla legge quadro nazionale n. 217 del 17 maggio 1983 (legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica) e alla legge regionale di dettaglio n. 11 del 11 febbraio 1999 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

Se il primo (agriturismo) può essere esercitato da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo e deve essere subordinato all’attività agricola quale attività che resta prevalente, il secondo (campeggio turistico) può essere praticato da chiunque purché iscritto alla camera di commercio nella sezione speciale del registro di cui all’art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217 (successivamente art. 7 della legge n. 135/2001 e art. 4 del decreto legislativo n. 79/2011).

Va ricordato, tuttavia, che in data 14.1.2014 è intervenuta una rettifica nell’oggetto dell’autorizzazione della D N.

Secondo la valutazione effettuata in data 4.11.2013 dall’Ufficio regionale per lo sviluppo del turismo (cui successivamente ha fatto seguito la rettifica comunale del 14.1.2014), l’attività svolta dalla ricorrente è “agriturismo” con possibilità di dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, secondo quanto previsto all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 34/1985.

Ne consegue che la Regione Puglia (e successivamente il Comune in sede di rettifica dell’autorizzazione) ha correttamente ritenuto detta attività non assimilabile a “campeggio”, regolato dalla legge n. 217/1983 e dalla legge regionale n. 11/1999, poiché la titolare, imprenditrice agricola, non possedeva allora (come non possiede oggi) i requisiti soggettivi per poter svolgere attività di natura turistico-commerciale.

Di qui la richiesta dello stesso Ufficio regionale di sostituire il termine “campeggio” con “agriturismo”, quale attività regolata dalla legge quadro n. 96/2006 e dalla legge regionale n. 42/2013, non a caso espressamente richiamate nel preambolo della vigente autorizzazione n. 1951/2014, esibita dalla ricorrente.

Difatti, se a norma dell’art. 2 della citata legge-quadro sull’agriturismo n. 96/2006 “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”, nel chiaro intento di “tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio e favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali” (cfr. art. 1 della legge n. 96/2006), del tutto diversi sono i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di campeggio per “turismo rurale” di cui alla “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica” del 17 maggio 1983, n. 217.

Quest’ultima, all’art. 5, individua i soggetti esercenti tali attività nelle sole “Imprese turistiche”: “Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426”, precisando subito dopo che “Per ottenere l’iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale. Il richiedente deve: a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c) non essere nelle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa.”.

Gli esercenti di tali “Imprese turistiche” sono, all’evidenza, imprenditori commerciali a tutti gli effetti (anche fiscali), in possesso di requisiti diversi da quelli richiesti per l’esercizio di attività agrituristiche (legate, invece, al requisito soggettivo di “imprenditore agricolo” ex art. 2135 del codice civile e aventi per oggetto attività reddituali integrative rispetto a quelle connesse alla gestione dell’azienda agricola che, peraltro, deve rimanere in ogni caso prevalente).

Sennonché, la possibilità d’installare case-mobili (“allestimenti mobili di pernottamento”) per una quota parte delle piazzole di sosta autorizzate è testualmente prevista dall’art. 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1999 per le sole “Imprese Turistiche” di cui all’art. 5 della legge n. 217/1983, esercenti attività di “campeggio” e con i requisiti propri dell’imprenditore commerciale, e non per chi conduce un’attività di agriturismo, come nel caso della signora D N.

Da ciò il motivato diniego del Comune di Bisceglie.

Tale conclusione è confermata dal disposto dell’art. 14 della legge regionale n. 11/1999 (dettata in materia di “Turismo”), che apre il “Titolo II - Strutture ricettive all’aria aperta” della legge regionale recando la “Definizione” - come da “rubrica” della norma - delle suddette strutture:

«1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all’aria aperta:

a) villaggi turistici;

b) campeggi.

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